DECRETO 16 maggio 1996, n. 422

Type Decreto
Publication 1996-05-16
Ultimo aggiornamento 1996-08-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-8-1996

IL MINISTRO

DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;

Visto il parere della commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espresso in data 25 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 gennaio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, inviata con nota del 16 maggio 1996;

AD O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1.Il presente regolamento individua, in conformita' con l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti formati dal Ministero del commercio con l'estero, o comunque rientranti nella sua disponibilita', sottratti all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990 ed all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse: - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai documenti amministrativi". Si trascrive il testo del relativo art. 24: "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. 2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di salvaguardare: a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali; b) la politica monetaria e valutaria; c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalita'; d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. 3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di attuazione, nonche' ogni altra disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai documenti amministrativi. 6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo diverse disposizioni di legge". - Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 29 luglio 1992. - Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. 2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio. 4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 5. La commissione vigila affinche' venga attuato il principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 22. 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato. 7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono adottate dalla commissione di cui al presente articolo". Note all'art. 1: - Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 e' il seguente: "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati nel presente articolo. 2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni connesse a tali interessi sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, le amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente dalla loro denominazione specifica. 5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i documenti amministrativi possono essere sottratti all'accesso: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla continuita' e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalita' con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' l'attivita' di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi espistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. Deve e comunque essere garantita ai richiedenti la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici".

Art. 2

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della sicurezza, difesa nazionale e relazioni internazionali

Note all'art. 2: - Per il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera a), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1. - Il regolamento (CE) n. 3381/94 del Consiglio dell'Unione europea, del 19 dicembre 1994 (che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso), e la decisione n. 94/942/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 19 dicembre 1994 (relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso), sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 1, 367 del 31 dicembre 1994. Il regolamento (CE) n. 3381/94 e' stato ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 10 aprile 1995, 2a serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 3: "Art. 3. - 1. L'esportazione dei beni a duplice uso compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 94/942/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativa all'azione comune, adottata dal Consiglio in base all'art. J.3 del trattato sull'Unione europea, riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, e' subordinata ad autorizzazione. 2. Puo' essere subordinata ad autorizzazione conformemente agli articoli 4 o 5 anche l'esportazione verso tutto o talune destinazioni di determinati beni a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato 1 della decisione 94/942/PESC. 3. I beni a duplice uso che attraversano semplicemente il territorio della Comunita', siano essi o meno sottoposti ad un regime di transito, non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento. Uno Stato membro puo' adottare le misure appropriate per quanto riguarda tali beni".

Art. 3

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della politica monetaria e valutaria

Note all'art. 3: - Per il testo del comma 2 e del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8' comma 5, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1. - Il testo dell'art. 13 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (Approvazione del testo unico delle norme in materia valutaria) e' il seguente: "Art. 13 (Interventi temporanei in caso di tensioni valutarie) - 1. Per assicurare la stabilita' della lira sul mercato dei cambi o per contrastare effetti dannosi all'equilibrio della bilancia dei pagamenti possono essere disposti: a) nei confronti delle banche abilitate, vincoli alle operazioni di provvista o di impiego in valuta estera e in lire di conto estero che interessano la loro gestione valutaria; b) nei confronti degli operatori residenti, il divieto di prorogare o di estinguere, anche per compensazione volontaria, qualsiasi obbligazione in via anticipata o posticipata rispetto ai termini di regolamento concordati tra le parti prima dell'emanazione del divieto o di convenire, per obbligazioni relative a operazioni correnti, termini di pagamento non consuetudinari nei rapporti negoziali; c) nei confronti sempre degli operatori residenti, il ricorso all'obbligo del parziale o totale finanziamento all'estero o in valuta in Italia a fronte di pagamenti per operazioni correnti e di introiti per operazioni correnti con pagamento posticipato, degli investimenti diretti all'estero o delle operazioni di natura finanziaria all'estero. 2. Possono altresi' essere disposte, in relazione agli obiettivi di cui al comma 1 o comunque in presenza di tensioni valutarie, eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per: a) l'acquisto, a titolo oneroso, di valori mobiliari emessi da non residenti; b) la concessione di prestiti a non residenti; c) l'acquisto, a titolo oneroso, di diritti su beni immobili siti al di fuori del territorio della Repubblica. 3. In caso di eccessivo afflusso di capitali possono essere disposte eccezioni o limitazioni nei confronti dei residenti per: a) la vendita a non residenti di valori mobiliari emessi da residenti: b) l'assunzione di passivita' verso non residenti, escluse quelle collegate alla fornitura di merci e servizi; c) la vendita a non residenti di diritti su beni immobili siti nel territorio della Repubblica; d) la misura degli interessi su conti passivi intestati a non residenti. 4. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, dispongono i vincoli, i divieti e gli obblighi di cui al comma 1, con decreto interministeriale motivato che deve recare il termine della loro scadenza, indicando per l'obbligo del finanziamento di cui al comma 1, lettera c), la misura e le categorie di operazioni cui si applica. Il decreto puo' essere reiterato se persistono le condizioni che ne hanno determinato l'emanazione. 5. Le eccezioni e le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 sono disposte con decreto motivato del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, sentiti la Banca d'Italia e, ove non ricorrano particolari ragioni di urgenza, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Il decreto indica il termine di scadenza delle misure adottate e i criteri e le modalita' per verificarne il puntuale adempimento da parte dei soggetti interessati. Il decreto puo' essere reiterato se, alla scadenza, permangono le condizioni che ne hanno determinato la emanazione. 6. I vincoli, i divieti, gli obblighi, le eccezioni e le limitazioni di cui al presente articolo possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero".

Art. 4

Categorie di documenti inaccessibili per la salvaguardia della riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese

Note dell'art. 4: - Per il testo del comma 2 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, comma 5, lettera d), del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1.

Art. 5

Esclusioni dal diritto di accesso gia' previste dall'ordinamento

1.Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'amministrazione detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza.

Note all'art. 5: - Per il testo del comma 6 dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 8, commi 2 e 3, del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, si veda in nota all'art. 1.

Art. 6

Differimento

Art. 7

Modifiche del presente regolamento

1.Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'amministrazione verifica la congruita' delle categorie di documenti sottratti all'accesso individuate dagli articoli precedenti.

2.Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui al precedente comma vengono adottate nelle medesime modalita' e forme del presente regolamento.

Art. 8

Pubblicazione aggiuntiva

1.Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' altresi' pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero del commercio con l'estero. Le stesse modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni.

Il Ministro: CLO'

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1996

Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 54

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