LEGGE 8 agosto 1996, n. 417
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.
2.Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 1998. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 agosto 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: FLICK
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