La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Rendiconti)
1.Il rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato e i rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome per l'esercizio 1995 sono approvati nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.