La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni generali
1.Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con legge 28 dicembre 1995, n. 551, sono introdotte, per l'anno finanziario 1996, le variazioni di cui alle annesse tabelle.