DECRETO 18 luglio 1996, n. 454

Type Decreto
Publication 1996-07-18
Ultimo aggiornamento 1996-08-31
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 15/9/1996

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, riguardante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973, con il quale e' stato autorizzato il trattamento con radiazioni gamma di patate, cipolle ed agli;

Ritenuta l'opportunita' di disciplinare il trattamento con radiazioni ionizzanti di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie;

Sentito il Consiglio superiore di sanita';

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995.

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 30 maggio 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.E' consentito il trattamento di erbe aromatiche essiccate, spezie e condimenti a base di erbe aromatiche essiccate e di spezie con radiazioni ionizzanti.

2.La dose complessiva, massima, di radiazioni ionizzanti assorbita dai prodotti di cui al comma 1 non deve superare 10 KGy.

3.La dose complessiva di cui al comma 2 puo' essere somministrata in piu' volte. Il trattamento di irradiazione esclude il ricorso combinato ad un trattamento chimico avente lo stesso scopo.

4.Il trattamento di irradiazione dei prodotti di cui al comma 1 non puo' essere effettuato una seconda volta.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' il seguente: "Art. 7. - Il Ministro per la sanita' con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanita', puo' consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti, ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito". - Il decreto ministeriale 30 agosto 1973 prevede il trattamento con raggi gamma di patate, cipolle ed agli e fissa anche la dose di radiazione assorbita che deve essere non superiore a 15.000 rads e non inferiore a 7.500 rads. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per quanto concerne il D.M. 30 agosto 1973 v. nelle note alle premesse.

Art. 2

1.Per il trattamento di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzate soltanto le sorgenti di radiazioni elencate nell'allegato I.

2.La dose di cui all'art. 1, comma 2, deve essere calcolata come indicato nell'allegato II.

Art. 3

1.Per quanto riguarda l'etichettatura si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

2.L'etichetta deve inoltre riportare la denominazione e l'ubicazione dell'impianto o dello stabilimento che ha effettuato il trattamento.

3.Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai prodotti disciplinati dal decreto 30 agosto 1973, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 1 ottobre 1973.

4.Le cipolle, gli agli e le patate immesse sul mercato o etichettate prima dell'entrata in vigore del presente decreto, conformi alle disposizioni preesistenti, possono essere commercializzate fino allo smaltimento delle scorte.

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 278

Allegato I

ALLEGATO I SORGENTI DI RADIAZIONI IONIZZANTI I prodotti alimentari possono essere trattati soltanto con i seguenti tipi di radiazioni ionizzanti: a) raggi gamma emessi da radionuclidi 60Co o 137Cs; b) raggi X emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 5 MeV; c) elettroni emessi da sorgenti meccaniche attivate ad un livello energetico pari o inferiore a 10 MeV.

Allegato II

ALLEGATO II 1. DOSIMETRIA. Dose globale media assorbita. Per determinare il grado di integrita' del prodotto alimentare trattato con una dose globale media pari o inferiore a 10 kGy, possiamo assumere che gli effetti chimici da radiazione in questa particolare gamma di dosi siano direttamente proporzionali alla dose. La dose globale media D e' espressa dal seguente integrale esteso al volume totale dei prodotti: 1 D = (integrale) () p (x, y, z) d (x, y, z) dV M dove M = massa totale del campione trattato; p = densita' locale nel punto (x, y, z); d = dose locale assorbita nel punto (x, y, z); dV = dx dy dz elemento infinitesimale di volume che nei casi reali e' costituito da frazioni di volume. Per prodotti omogenei o per prodotti sfusi con densita' globale omogenea, la dose globale media assorbita puo' essere determinata direttamente inserendo un numero adeguato di dosimetri in punti scelti a caso ma oculatamente distribuiti in tutto il volume dei prodotti. Dalla distribuzione della dose cosi' rilevata si puo' calcolare un valore medio che e' la dose globale media assorbita. ___ () (integrale) = integrale. Se la forma della curva di distribuzione delle dosi all'interno del prodotto e' ben costruita, si possono individuare i punti di dose massima e minima. Le misurazioni della distribuzione delle dosi in questi due punti in una serie di campioni del prodotto possono essere utilizzate per ottenere una stima della dose globale media. In alcuni casi, la media dei valori medi della dose minima (Dmin) e massima (Dmax) rappresenta una buona stima della dose globale media cioe' Dmax + Dmin dose globale media (circa) 2 Dmax il rapporto non deve superare 3. Dmin 2. PROCEDURE. 2.1. Prima di iniziare in modo regolare l'irradiazione di una determinata classe di prodotti alimentari in un impianto di irradiazione, si determinano le dosi minime e massime mediante una serie di misurazioni dosimetriche effettuate in tutto il volume del prodotto. Queste vanno ripetute un sufficiente numero di volte (3-5) per tener conto delle variazioni di densita' o di geometria del prodotto. 2.2. Le misurazioni vanno ripetute ogniqualvolta variano il prodotto, la sua geometria o le condizioni di irradiazione. 2.3. Durante il processo si effettuano misurazioni dosimetriche di routine per garantire che non vengano superati i valori limite della dose. Le misurazioni vanno effettuate collocando dei dosimetri nelle posizioni di dose massima o minima oppure in una posizione di riferimento. La dose nella posizione di riferimento deve essere quantitativamente legata al valore massimo e minimo. La posizione di riferimento va localizzata in un punto opportuno all'interno o sulla superfice del prodotto, dove prevalgono bassi gradienti di dose. 2.4. Le misurazioni dosimetriche di routine vanno effettuate in ciascuna partita e ad intervalli opportuni durante l'operazione. 2.5. Nel caso in cui si irradino prodotti fluidi non imballati, non e' possibile determinare la posizione della dose minima e di quella massima. Per determinare i valori estremi della dose si possono effettuare con il dosimetro delle misurazioni in punti scelti a caso. 2.6. La misurazione delle dosi va effettuata impiegando sistemi dosimetrici riconosciuti e deve essere riferita a standard primari. 2.7. Durante l'irradiazione, alcuni parametri dell'impianto devono essere controllati e registrati in continuazione. Per gli impianti a radionuclidi, i parametri comprendono la velocita' di trasporto del prodotto o il tempo trascorso nella zona di irradiazione e l'indicazione esatta della corretta posizione della sorgente. Per gli impianti con acceleratore, i parametri comprendono la velocita' di trasporto del prodotto e il livello di energia, la corrente elettronica e la larghezza dell'analizzatore dell'impianto.

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