DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 435

Type DPR
Publication 1996-07-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25-8-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 3, commi 170 e 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante disposizioni per la definizione delle liti pendenti in materia di tributi amministrati dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che demanda ad apposito regolamento la disciplina delle modalita' di presentazione delle istanze, delle procedure per il controllo delle stesse e delle modalita' per il pagamento delle somme dovute e per l'estinzione dei giudizi, nonche' l'emanazione di altre disposizioni occorrenti;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Modalita' per la presentazione della domanda

1.Per la definizione delle liti fiscali in materia di dogane, ivi comprese quelle che rientrano nella gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, ai sensi dell'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' redatta, per ciascuna lite, una distinta domanda; la domanda, in carta libera, e' consegnata o spedita, in plico raccomandato, senza avviso di ricevimento, entro il 30 settembre 1996 alla direzione compartimentale delle dogane e imposte indirette territorialmente competente ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 13 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 176 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1994.

2.Nella domanda il contribuente indica nome, cognome, recapito, codice fiscale, eventuale partita IVA, estremi d'identificazione della lite alla quale si riferisce, nonche' dichiara, relativamente alle controversie concernenti violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Alla domanda e' allegata copia della ricevuta di pagamento di cui all'art. 2, fatta eccezione per l'ipotesi di cui al comma 3.

3.Nel caso di processo verbale di constatazione, per il quale non sia stato ancora notificato atto di imposizione, il contribuente presenta domanda di definizione ai sensi del comma 1; entro trenta giorni dalla data del pagamento invia o consegna all'ufficio, presso il quale e' stata presentata la domanda, copia della domanda medesima, con allegata copia della ricevuta del pagamento.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400: "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - Si trascrive il testo dell'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recanti: "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica": "170. Le liti fiscali in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, pendenti alla data del 15 settembre 1995 dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria in ogni grado del giudizio, e quelle che possono insorgere per atti notificati entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di imposizione, possono essere definite, a domanda del contribuente, con il pagamento integrale del tributo accertato e del 15 per cento della sanzione irrogata con l'atto impugnato. Nel caso che non sia stata ancora determinata la sanzione, il 15 per cento e' calcolato sul minimo della sanzione applicabile. E' eslcuso il pagamento delle indennita' di mora e degli interessi. 171. La lite e' pendente anche nel caso che il ricorso presentato in sede amministrativa o giurisdizionale, purche' tempestivo, sia inammissibile. 172. I giudizi di cui al comma 170 sono sospesi sino al 31 marzo 1996; tuttavia, qualora sia stata gia' fissata udienza nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi all'udienza medesima a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni di cui ai commi da 170 a 176 del presente articolo. 173. Il pagamento e' effettuato entro il 30 marzo 1996. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di verbali di constatazione di cui al comma 170, il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del relativo avviso di liquidazione delle somme dovute. 174. La definizione estingue il giudizio, determina la compensazione delle spese di lite e non da', comunque, diritto alla restituzine delle somme eventualmente gia' versate. 175. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite: a) le modalita' per la presentazione delle domande; b) le procedure per il controllo delle stesse; c) le modalita' per il pagamento delle somme dovute; d) le modalita' per l'estinzione dei giudizi; e) le altre norme occorrenti per l'applicazione dei commi da 170 a 176 del presente articolo. 176. Possono essere definite anche le controversie pendenti relative a violazioni costituenti reato suscettibili di definizione amministrativa; la disposizione non si applica ai soggetti indicati all'art. 63 della legge 30 dicembre 1991, n. 413". - Si trascrive il testo dell'art. 13 del decreto-legge 22 giugno 1996, n. 329, recante: "Proroga dei termini relativi alla chiusura delle liti pendenti in materia di dogane e di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi": "Art. 13. - 1. All'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel comma 172 le parole: '31 marzo 1996' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 1996'; b) nel comma 173 le parole: '31 marzo 1996' sono sostituite dalle seguenti: '30 settembre 1996'; c) nel comma 175 le parole: 'entro sessanta giorni' sono sostituite dalle seguenti: 'entro centoventi giorni'. 2. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle dell'art. 3 del decreto-legge 16 agosto 1996, n. 259". Nota all'art. 1: - Si trascrive il testo dell'art. 65 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 65. - 1. Le disposizioni per la definizione agevolata delle pendenze e delle situazioni tributarie, di cui al precedenti capi del presente titolo non si applicano: a) ai condannati per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis, 648-ter del codice penale o per taluni dei delitti richiamati nel citato art. 648-bis; b) al condannati, se ricorrono le circostanze previste dall'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; c) alle persone indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso e sottoposte ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; d) alle societa' nelle cui attivita' economiche o finanziarie risultino, nella sentenza, impiegati denaro, beni o altre utilita' provenienti dai reati indicati nel citato art. 648-bis del codice penale. 2. Qualora la sentenza e il provvedimento di cui al comma 1, per fatti precedentemente commessi, divengano definitivi successivamente alla presentazione della dichiarazione integrativa o della istanza di definizione, queste rimangono prive di effetti e l'azione di accertamento puo' comunque essere esercitata entro il secondo anno successivo a quello in cui la sentenza e il provvedimento sono divenuti definitivi. Le somme versate, relativamente ai singoli tributi, non sono in ogni caso ripetibili. 3. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 copia della sentenza definitiva di condanna o del provvedimento definitivo e' trasmessa a cura della cancelleria al locale ufficio delle imposte per l'inoltro all'ufficio competente, se diverso".

Art. 2

Modalita' per il pagamento delle somme dovute

1.Il pagamento del tributo, se dovuto, e del 15 per cento della sanzione irrogata e' effettuato presso uno degli uffici di ricevitoria doganale compresi nell'ambito della direzione compartimentale di cui al comma 1 dell'art. 1 mediante versamento diretto ovvero mediante utilizzo di conto corrente postale intestato all'ufficio di ricevitoria doganale.

2.Per i crediti gia' iscritti a ruolo, unitamente alle somme di cui al comma 1, il contribuente deve corrispondere i diritti eventualmente spettanti al concessionario della riscossione.

Art. 3

Controllo degli uffici

1.La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorita' giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite e' pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento.

3.Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonche' all'autorita' giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite e' pendente.

Art. 4

Modalita' per l'estinzione dei giudizi

1.L'autorita' giudiziaria dichiara l'estinzione del giudizio sulla base della documentazione trasmessa dall'amministrazione ai sensi dell'art. 3, comma 1.

2.Il provvedimento di estinzione e' revocato ad ogni effetto nel caso di cui all'art. 3, comma 3. In tale caso, il giudice fissa d'ufficio la nuova udienza.

3.Per le udienze fissate per una data successiva al 30 settembre 1996, qualora il contribuente dichiari di essersi avvalso delle disposizioni di cui all'art. 3, commi da 170 a 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e produca copia della domanda di definizione e dell'attestazione di pagamento, fornendo altresi' prova dell'avvenuta presentazione o spedizione della domanda medesima nel termine di cui all'art. 1, comma 1, il giudizio e' sospeso fino alla trasmissione della documentazione di cui all'art. 3, comma 1, da parte dell'amministrazione.

Art. 5

Estinzione delle violazioni costituenti reato

1.La definizione effettuata a norma dell'art. 1 estingue i reati di cui all'art. 3, comma 176, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

2.I procedimenti in corso per i reati di cui al comma 1 sano sospesi fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di definizione, e, se questa e' stata presentata, fino a quando l'amministrazione non avra' comunicato al giudice, evitando ogni ritardo, l'esito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 2.

Art. 6

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

FLICK, Ministro di grazia e giustizia

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996

Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 12

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