DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 447
Entrata in vigore del decreto: 31/8/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento (CEE) n. 595/91, del Consiglio del 4 marzo 1991, con il quale sono state emanate disposizioni relative alle irregolarita' ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;
Visti, in particolare, l'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 595/91 con il quale e' stata data facolta' a ciascun Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati a titolo di spese gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione garanzia, perche' risultanti indebitamente erogati, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo, nonche' l'art. 13 in base al quale le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche ai casi in cui siano stati recuperati importi da accreditare al FEOGA - sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;
Considerata l'opportunita' di avvalersi della facolta' riconosciuta dal richiamato regolamento (CEE) n. 595/91 e di adottare le occorrenti misure attuative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.La direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, quale organismo pagatore delle spese nell'ambito del finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dagli operatori a titolo di restituzioni all'esportazione applicabili nel quadro della politica agricola comune.
2.Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate dalla direzione compartimentale per le contabilita' centralizzate, affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione al capo X, capitolo 3384.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 si veda in nota all'art. 3. - L'art. 13 del medesimo regolamento cosi recita: "Art. 13. - Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, mutatis mutandis, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione".
Art. 2
1.La trattenuta di cui all'art. 1 e' effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.
2.La trattenuta puo' essere effettuata allorche' l'irregolarita' abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 67 del 14 marzo 1991 (relativo alle irregolarita' e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonche' all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore) e' il seguente: "Art. 3. - 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarita' che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario. A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa: - la disposizione alla quale si e' trasgredito; - la natura e l'entita' della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarita', fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria; - le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa; - il momento o il periodo in cui e' stata commessa l'irregolarita'; - le pratiche seguite per commettere l'irregolarita'; - il modo in cui l'irregolarita' e' stata scoperta; - i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarita'; - le conseguenze finanziarie e le possibilita' di recupero; - la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarita'; - la data in cui si e' accertata l'irregolarita'; - se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati; - l'identita' delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarita' dato il tipo di irregolarita' in questione. 2. Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarita' ed al modo in cui l'irregolarita' e' stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi. 3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni e' subordinata all'autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente". - Il testo dell'art. 5 dello stesso regolamento CEE n. 595/91 e' il seguente: "Art. 5. - 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alle irregolarita' comunicate in applicazione dell'art. 3 nonche' dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente: - dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti; - delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati; - dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni; - dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso; - dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie - o gli elementi essenziali di esse - relative alla chiusura di tali procedimenti. 2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma e', a suo parere, a carico della Comunita' o dello Stato membro. Tale indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione e' presa secondo la procedura prevista dall'art. 5 di detto regolamento".
Art. 3
1.Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, la direzione compartimentale di cui all'art. 1 del presente regolamento provvede a restituire l'importo trattenuto, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia.
2.L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene a carico dello stanziamento del capitolo 5527 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 7 dello stesso regolamento CEE n. 595/91 e' il seguente: "Art. 7. - 1. Allorche' mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro puo' trattenere il 20%, purche' le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo. 2. Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorita' competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione puo' impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso".
Art. 4
1.Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
VISCO, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 11
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