DECRETO 8 agosto 1996, n. 457

Type Decreto
Publication 1996-08-08
Ultimo aggiornamento 1996-09-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17/9/1996

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 89;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77;

Visto il regolamento per l'emissione di titoli obbligazionari di enti locali, emanato con decreto del Ministro del tesoro 29 gennaio 1996;

Sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB);

Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 778563 del 3 luglio 1996);

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 13 giugno 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Capo I QUOTAZIONE DEI TITOLI DI STATO

Art. 1

1.Il presente capo disciplina l'ammissione alla quotazione ufficiale di tutte le categorie di titoli di Stato a breve, medio e lungo termine, emessi con apposito decreto del Ministero del tesoro, compresi i titoli di Stato convertibili in azioni o con warrant di societa' per azioni quotate.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, come modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89, e' il seguente: "Art. 8 (Ammissione dei titoli alla quotazione di borsa). - Le societa' e gli enti nazionali ed esteri che intendano ottenere la ammissione dei propri titoli alla quotazione di borsa devono produrre alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa formale istanza deliberata dagli organi sociali competenti. La Commissione delibera in via generale o per singole borse, sentiti in quest'ultimo caso la deputazione di borsa e il comitato direttivo degli agenti di cambio, i requisiti per l'ammissione su domanda e d'ufficio anche per categorie di titoli o di emittenti, con particolare riguardo al minimo di capitale o di patrimonio netto richiesto, al grado di diffusione dei titoli fra il pubblico ed alla loro redditivita'. Puo' inoltre stabilire che, ai fini della ammissione a quotazione, il bilancio almeno dell'ultimo esercizio annuale della societa' emittente sia certificato a norma dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Per le societa' e gli enti di diritto estero la Commissione puo' riconoscere forme equivalenti di revisione o certificazione. L'ammissione di un titolo alla quotazione di borsa puo' essere subordinata dalla Commissione, nel solo interesse degli investimenti, a condizioni particolari che debbono essere comunicate al richiedente. La Commissione determina in via generale le modalita' di presentazione delle domande e le relative forme di pubblicita', i documenti e gli elementi informativi che devono essere forniti dagli enti richiedenti in allegato alla domanda e quelli che devono essere resi pubblici prima dell'inizio delle negoziazioni di borsa, fissando le modalita' di trasmissione e quelle della pubblicazione. Un prospetto informativo contenente dati e notizie sulla societa' o l'ente i cui titoli sono stati ammessi alla quotazione di borsa deve essere pubblicato, a cura del richiedente, prima della data stabilita per l'inizio delle negoziazioni. I contenuti e le modalita' di pubblicazione del prospetto informativo sono determinati dalla Commissione in via generale. Per i titoli gia' quotati presso altra borsa o ammessi alla negoziazione nel mercato ristretto, la Commissione puo' concedere l'ammissione in base alla semplice domanda o richiedere una documentazione e informazione ridotte. I regolamenti contenenti le disposizioni di cui ai due commi precedenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La Commissione delibera, con provvedimento motivato, previo parere della deputazione di borsa e del comitato direttivo degli agenti di cambio competenti, accertando la ricorrenza delle condizioni di legge, la sussistenza dei requisiti richiesti e l'osservanza degli adempimenti prescritti ai sensi del terzo comma. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai precedenti commi la Commissione puo' avvalersi dei poteri previsti dall'art. 3, lettera c), sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216. La Commissione, sentiti la deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio, dispone la sospensione o la revoca dell'ammissione quando lo richieda l'esigenza di tutela del pubblico risparmio ovvero in caso di prolungata carenza di negoziazione o nel caso di mancata certificazione, a norma dell'art. 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, dei bilanci di due esercizi annuali successivi della societa' emittente o in altri casi di particolare gravita'. La deputazione di borsa ed il comitato direttivo degli agenti di cambio segnalano tempestivamente alla Commissione il verificarsi di tali circostanze. Salvo quanto previsto nei commi undicesimo e dodicesimo del presente articolo per la quotazione dei titoli emessi dagli Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, la Commissione delibera l'ammissione delle obbligazioni garantite dallo Stato e degli altri titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto, previo accertamento della ricorrenza delle condizioni e dei requisiti per l'ammissione di tali titoli, ivi compresi la preventiva pubblicazione di un prospetto informativo da parte dell'emittente e la sussistenza di un sufficiente grado di diffusione dei titoli stessi tra il pubblico, da essa stabiliti, limitandoli al minimo consentito dalle direttive comunitarie ed al solo fine di assicurare le condizioni di un regolare andamento del loro mercato, con i regolamenti di cui al precedente quarto comma. Con tali regolamenti, la Commissione delibera inoltre i tempi e le modalita' con cui gli emittenti titoli per i quali la legge prevede la quotazione di diritto devono dare ad essa comunicazione della emissione, nonche' i documenti da allegare alla comunicazione stessa. La Commissione delibera, altresi', la sospensione e la revoca di tale quotazione quando lo richieda la esigenza di tutela del pubblico risparmio. Le determinazioni della Commissione sulla domanda di ammissione alla quotazione ufficiale devono essere comunicate ai richiedenti entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda, ovvero dallo spirare del termine di offerta al pubblico, se successivo. Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta. Eventuali richieste di chiarimenti, dati o informazioni aggiuntive da parte della Commissione non interrompono il suddetto termine. La Commissione puo' respingere la domanda di ammissione alla quotazione ufficiale, se ritiente l'ammissione contraria all'interesse del pubblico. Il Ministro del tesoro, con propri decreti da adottarsi sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, disciplina la quotazione dei titoli emessi da Stati, da loro enti locali e da enti internazionali di carattere pubblico, determinando le condizioni, i requisiti e le modalita' di ammissione, gli obblighi da essa derivanti nonche' i casi di sospensione e revoca. Con proprio decreto, il Ministro del tesoro indica le amministrazioni dello Stato eventualmente competenti per l'espressione del parere in merito all'ammissione a quotazione delle singole categorie di titoli di cui al comma precedente". - Il testo dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89, e' il seguente: "Art. 5. - 1. Le disposizioni di attuazione nell'ordinamento nazionale della direttiva n. 79/279/CEE del 5 marzo 1979 non si applicano ai valori mobiliari emessi dagli Sati membri delle Comunita' europee e dai loro enti locali". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca l'ordinamento delle autonomie locali. - Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. - L'art. 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misura di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "Art. 35 (Emissione di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali). - 1. Le province, i comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, le comunita' montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari destinati esclusivamente al finanziamento degli investimenti. Per le regioni resta ferma la disciplina di cui all'art. 10 della legge 16 marzo 1970, n. 281, come modificato dall'art. 9 della legge 26 aprile 1982, n. 181. E' fatto divieto di emettere prestiti obbligazionari per finanziarie spese di parte corrente. Le unioni di comuni, le comunita' montane e i consorzi tra enti locali devono richiedere agli enti locali territoriali, che ne fanno parte, l'autorizzazione all'emissione di prestiti obbligazionari. L'autorizzazione si intende negata qualora non sia espressamente concessa entro novanta giorni dalla richiesta, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni. Il costo del monotoraggio previsto nel predetto art. 40 sara' a totale carico dell'ente emittente. 2. L'emissione dei prestiti obbligazionari e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che gli enti locali territoriali, anche nel caso in cui partecipino a consorzi o unioni di comuni, non si trovino in situazione di dissesto o in situazioni strutturalmente deficitarie come definite dall'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; b) che le regioni non abbiano proceduto al ripiano di disavanzi di amministrazione ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. 3. Nessun prestito puo' comunque essere emesso se dal conto consuntivo del penultimo esercizio risulti un disavanzo di amministrazione e se non sia stato deliberato il bilancio di previsione dell'esercizio in cui e' prevista l'emissione del prestito. Il prestito obbligazionario deve essere finalizzato a investimenti e deve essere pari all'ammontare del valore del progetto esecutivo a cui fa riferimento. Gli investimenti, ai quali e finalizzato il prestito obbligazionario, devono avere un valore di mercato, attuale e prospettico, almeno pari all'ammontare del prestito. Gli interessi sui prestiti obbligazionari emessi dagli enti di cui al comma 1 concorrono a tutti gli effetti alla determinazione del limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente per le rispettive tipologie di enti emittenti. 4. La durata del prestito obbligazionario non puo' essere inferiore a cinque anni. In caso di prestiti emessi da un'unione di comuni o da consorzi tra enti locali territoriali, la data di estinzione non puo' essere successiva a quella in cui e' previsto lo scioglimento dell'unione o del consorzio. Qualora si proceda alla fusione dei comuni prima della scadenza del termine di dieci anni, ai sensi degli articoli 11 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il complesso dei rapporti giuridici derivanti dall'emissione del prestito e' trasferito al nuovo ente. 5. Le obbligazioni potranno essere convertibili o con warrant in azioni di societa' possedute dagli enti locali. 6. Il prestito obbligazionario verra' collocato alla pari e gli interessi potranno essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile. Il rendimento effettivo al lordo di imposta per i sottoscrittori del prestito non dovra' essere superiore, al momento della emissione, al rendimento lordo dei titoli di Stati di pari durata emessi nel mese precedente maggiorato di un punto. Ove in tale periodo non vi fossero state emissioni della specie, si fara' riferimento al rendimento dei titoli di Stato esistenti sul mercato con vita residua piu' vicina a quella delle obbligazioni da emettere maggiorato di un punto. I titoli obbligazionari sono emessi al portatore, sono stanziabili in anticipazione presso la Banca d'Italia e possono essere ricevuti in pegno per anticipazioni da tutti gli enti creditizi. Gli enti emittenti devono operare una ritenuta del 12,50 per cento a titolo di imposta sugli interessi, premi o altri frutti corrisposti ai possessori persone fisiche e a titolo di anticipo d'imposta per i soggetti tassati in base all'IRPEG. Il gettito della ritenuta rimane di competenza degli enti emittenti che dovranno iscrivere la somma in apposito capitolo di bilancio al netto di una percentuale dello 0,1 per cento - una tantum - calcolato sul valore del prestito obbligazionario, da attribuire all'entrata del bilancio dello Stato quale contributo alle spese relative ad atti autorizzati. E' fatto divieto di accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione dei nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito e' stato sottoscritto. 7. La delibera dell'ente emittente di approvazione del prestito deve indicare l'investimento da realizzare, l'importo complessivo, la durata e le modalita' di rimborso e deve essere corredata del relativo piano di ammortamento finanziario. Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, puo' essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili. L'ente emittente si avvale per il collocamento del servizio del prestito di intermediari autorizzati dalla normativa nazionale o comunitaria, ferme restando le disposizioni che ne disciplinano l'attivita'. L'ente emittente provvede ad erogare il ricavato del prestito obbligazionario con le modalita' di cui all'art. 19 della legge 3 gennaio 1978, n. 1. Il tesoriere dell'ente emittente deve provvedere al versamento presso l'ente o gli enti creditizi dei fondi occorrenti per il pagamento delle cedole, al netto delle ritenute fiscali, e per il rimborso del capitale secondo il piano di ammortamento predisposto. L'ente o gli enti creditizi rappresentano i possessori dei titoli obbligazionari nei rapporti con gli enti emittenti. 8. Il rimborso del prestito e' assicurato attraverso il rilascio delle delegazioni di pagamento di cui all'art. 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il rimborso del prestito emesso dalle regioni e' assicurato dall'iscrizione in bilancio con impegno della regione a dare mandato al tesoriere ad accantonare le somme necessarie. E' vietata ogni forma di garanzia a carico dello Stato; e' vietata altresi' ogni forma di garanzia delle regioni per prestiti emessi da enti locali. 9. Alle emissioni obbligazionarie si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla gestione cartolare dei BOT di cui al decreto del Ministero del tesoro del 25 luglio 1985. Le emissioni obbligazionarie sono sottoposte al benestare preventivo della Banca d'Italia, che deve essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, nei limiti fissati dalla stessa ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. I titoli obbligazionari possono essere quotati sui mercati regolamentati ai sensi della normativa vigente e possono essere riacquistati dall'ente emittente esclusivamente con mezzi provenienti da economie di bilancio. 10. Con apposito regolamento da emanare entro il 30 giugno 1995, il Ministro del tesoro determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari, nonche' i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio; definisce l'ammontare delle commissioni di collocamento che dovranno percepire gli intermediari autorizzati; definisci altresi' i criteri di quotazione sul mercato secondario. A tal fine possono anche essere previste modificazioni ed integrazioni delle certificazioni di bilancio di cui all'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504". - Il testo dell'art. 37 della stessa legge n. 724/1994 e' il seguente: "Art. 37 (Indebitamento degli enti dissestati). - 1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 35, comma 2, lettera a), gli enti locali territoriali possono procedere all'emissione di prestiti obbligazionari purche': a) abbiano registrato un avanzo di amministrazione nei conti consuntivi relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito; b) abbiano interamente ripianato gli eventuali disavanzi di gestione dei servizi pubblici gestiti a mezzo di aziende municipalizzate, provincializzate e speciali, nonche' gli eventuali disavanzi dei consorzi per la quota a carico del singolo ente locale interessato. I disavanzi da assumere a riferimento sono quelli risultanti dai conti consuntivi del servizio pubblico relativi all'ultimo e al penultimo esercizio precedente quello dell'emissione del prestito. 2. Per quanto non stabilito dal presente articolo relativamente ai prestiti obbligazionari si applicano le disposizioni recate dall'art. 35. 3. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 cessano i limiti dell'assunzione di mutui disposti dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 4. I conti consuntivi da assumere a riferimento per l'applicazione del presente articolo non possono in ogni caso interessare gli esercizi precedenti quello per il quale e' stata approvata l'ipotesi di bilancio riequilibrato". - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, reca l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali. - Il regolamento recante norme per l'emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali, e' stato approvato con D.M. 29 gennaio 1996, n. 152. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

1.La quotazione dei titoli e' disposta dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) a seguito di comunicazione dell'avvenuta emanazione del decreto di emissione da parte del Ministero del tesoro contenente anche la specificazione del taglio minimo dei titoli. Tale comunicazione si ritiene eseguita mediante trasmissione, anche via fax, del decreto medesimo.

2.La quotazione dei titoli assegnati tramite la procedura d'asta ha luogo il giorno successivo all'effettuazione della stessa.

3.L'emissione e' rappresentata da un certificato globale che puo' avere carattere definitivo o provvisorio; in tale secondo caso e' sostituito, previo annullamento, da titoli definitivi.

Art. 3

1.Le informazioni al pubblico concernenti i diritti sia patrimoniali che non patrimoniali derivanti dal possesso dei titoli sono diffuse mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento del Ministero del tesoro.

Art. 4

1.La cancellazione dal listino dei titoli puo' essere disposta dalla CONSOB su richiesta del Ministero del tesoro, quando siano venute meno l'esigenza o l'utilita' della quotazione di borsa.

Capo II QUOTAZIONE DEI TITOLI OBBLIGAZIONARI DI ENTI LOCALI

Art. 5

1.Il presente capo disciplina l'ammissione su domanda alla quotazione ufficiale dei titoli obbligazionari emessi da regioni, province, comuni, unioni di comuni, citta' metropolitane e comuni di cui agli articoli 17 e seguenti della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunita' montane e consorzi tra enti locali territoriali (di seguito "enti").

Nota all'art. 5: - Si trascrive il testo degli articoli 17 e seguenti (fino all'art. 21) della legge 8 giugno 1990, n. 142, gia' citata: "Art. 17 (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali. 2. La regione puo' procedere alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le province interessate, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Quando l'area metropolitana non coincide con il territorio di una provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province ai sensi dell'art. 16 considerando l'area metropolitana come territorio di una nuova provincia. 4. Nell'area metropolitana la provincia si configura come autorita' metropolitana con specifica potesta' statutaria ed assume la denominazione di "citta' metropolitana". 5. In attuazione all'art. 43 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna), la regione Sardegna puo' con legge dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo delimitando l'area metropolitana di Cagliari". "Art. 18 (Citta' metropolitana). - 1. Nell'area metropolitana, l'amministrazione locale si articola in due livelli: a) citta' metropolitana; b) comuni. 2. Alla citta' metropolitana si applicano le norme relative alle province, in quanto compatibili, comprese quelle elettorali fino alla emanazione di nuove norme. 3. Sono organi della citta' metropolitana: il consiglio metropolitano, la giunta metropolitana ed il sindaco metropolitano. 4. Il sindaco presiede il consiglio e la giunta". "Art. 19 (Funzioni della citta' metropolitana e dei comuni). - 1. La legge regionale, nel ripartire fra i comuni e la citta' metropolitana le funzioni amministrative, attribuisce alla citta' metropolitana, oltre alle funzioni di competenza provinciale, le funzioni normalmente affidate ai comuni quando hanno precipuo carattere sovracomunale o debbono, per ragioni di economicita' ed efficienza, essere svolte in forma coordinata nell'area metropolitana, nell'ambito delle seguenti materie: a) pianificazione territoriale dell'area metropolitana; b) viabilita', traffico e trasporti; c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente; d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; e) raccolta e distribuzione di acque e delle fonti energetiche; f) servizi per lo sviluppo economico e grande distribuzione commerciale; g) servizi di area vasta nei settori della sanita', della scuola e della formazione professionale e degli altri servizi urbani di livello metropolitano. 2. Alla citta' metropolitana competono le tasse, le tariffe e i contributi sui servizi ad essa attribuiti. 3. Ai comuni dell'area metropolitana restano le funzioni non attribuite espressamente alla citta' metropolitana". "Art. 20 (Riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana). - 1. Entro diciotto mesi dalla delimitazione dell'area metropolitana, la regione, sentiti i comuni interessati, provvede al riordino delle circoscrizioni territoriali dei comuni dell'area metropolitana. 2. A tal fine la regione provvede anche alla istituzione di nuovi comuni per scorporo da aree di intensa urbanizzazione o per fusione di comuni contigui, in rapporto al loro grado di autonomia, di organizzazione e di funzionalita', cosi' da assicurare il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile partecipazione dei cittadini nonche' un equilibrato rapporto fra dimensioni territoriali e demografiche. 3. I nuovi comuni, enucleati dal comune che comprende il centro storico, conservano l'originaria denominazione alla quale aggiungono quella piu' caratteristica dei quartieri o delle circoscrizioni che li compongono. 4. Ai nuovi comuni sono trasferiti dal comune preesistente, in proporzione agli abitanti ed al territorio, risorse e personale nonche' adeguati beni strumentali immobili e mobili". "Art. 21 (Delega al Governo). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, appositi decreti legislativi per la costituzione, su proposta delle rispettive regioni, delle autorita' metropolitane nelle aree di cui all'art. 17. 2. I decreti, tenendo conto della specificita' delle singole aree, si conformeranno ai criteri di cui ai precedenti articoli. 3. (In mancanza o ritardo della proposta regionale il Governo provvede direttamente). 4. Qualora la regione non provvede agli adempimenti di cui all'art. 20, il Governo con deliberazione del Consiglio dei Ministri invita la regione ad adempiere. Trascorsi inutilmente sei mesi, il Governo e' delegato a provvedere con decreti legislativi, osservando i criteri di cui all'art. 20, sentiti i comuni interessati e previo parere delle competenti commissioni parlamentari".

Art. 6

1.Gli enti devono garantire condizioni di costante diffusione dei certificati nei tagli adeguati alle esigenze di circolazione del mercato mediante sub-deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.a.

Art. 7

3.I titoli convertibili in azioni o con warrant possono essere ammessi a quotazione a condizione che le azioni attribuibili in conversione o quelle di compendio siano precedentemente o contestualmente ammesse alla quotazione ufficiale.

4.La condizione di cui al comma 3 e' derogabile qualora l'ente si impegni a porre in essere una costante diffusione di informazioni relative alla societa' emittente le azioni di conversione o di compendio, in modo tale da consentire ai portatori di titoli una adeguata valutazione dell'investimento.

Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 105, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, gia' citato: "Art. 1 (Ambito di applicazione), comma 2. - L'ordinamento stabilisce per le province, i comuni, le comunita' montane, le citta' metropolitane e le unioni di comuni i principi contabili che si applicano alle attivita' di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione, nonche' alla disciplina del dissesto". "Art. 105 (Funzioni), comma 1, lettera d). - L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: a)-c) (omissis); d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilita' e comunque non inferiori a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione". - Il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, reca norme sul controllo contabile e certificazione dei bilanci delle societa' per azioni quotate in borsa.

Art. 8

2.La CONSOB, entro venti giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica senza indugio al richiedente l'esito di tale verifica indicando la documentazione eventualmente mancante. La domanda prende data dal giorno di presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione di cui al comma 1, giorno di cui deve essere data comunicazione al richiedente.

3.La CONSOB richiede un parere sull'ammissione a quotazione al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia sulla base delle informazioni disponibili entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La mancata formulazione del parere nel termine indicato e' da intendersi quale assenza di informazioni rilevanti.

4.La CONSOB delibera entro tre mesi dalla data di cui al comma 2, e comunica al richiedente l'ammissione o il rigetto della domanda.

5.La formulazione di richieste in fase istruttoria non comporta la sospensione del termine di cui al comma 4.

Art. 9

1.Gli enti devono predisporre, per l'ammissione a quotazione, una nota informativa contenente le notizie che, a seconda delle caratteristiche dei titoli, sono necessarie affinche' gli investitori ed i consulenti finanziari possano valutare con fondatezza la continuita' e la regolarita' della gestione degli enti, nonche' i diritti connessi con i titoli stessi.

2.La nota informativa deve contenere, almeno, informazioni generali sull'emittente, sugli organi amministrativi e sul controllo dei conti dell'emittente; sull'attivita' ed il patrimonio dell'emittente; sugli investimenti a cui e' finalizzato il prestito; sulla situazione finanziaria ed i risultati economici dell'emittente; sulle caratteristiche dei titoli e sull'ammissione a quotazione. Alla nota informativa devono essere allegati la delibera di emissione, il conto consuntivo dell'ultimo esercizio chiuso, il bilancio di previsione dell'esercizio in corso nonche' la relazione degli organi di controllo dei conti relativa all'ultimo esercizio.

3.Ai fini di quanto disposto dal comma 1, la CONSOB puo' richiedere l'integrazione della nota informativa con ulteriori dati e notizie.

4.Gli obblighi di informazione di cui al comma 2 incombono sui redattori della nota per le parti di rispettiva competenza. Con la sottoscrizione dell'apposita dichiarazione contenuta nella nota ciascuno dei redattori assume la responsabilita' in ordine alla completezza e veridicita' dei dati e delle notizie di propria pertinenza, nonche' di ogni altro dato o notizia che fosse tenuto a conoscere e verificare.

Art. 10

1.Qualora nei nove mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione a quotazione di un titolo sia stato pubblicato un prospetto relativo ad un'offerta pubblica di vendita, di sottoscrizione o di scambio del medesimo titolo, contenente informazioni equivalenti a quelle della nota informativa di cui all'art. 9, la CONSOB puo' consentire, in luogo della redazione della nota informativa per l'ammissione alla quotazione, la redazione di una nota informativa sintetica contenente l'aggiornamento dei dati e delle notizie gia' pubblicati e le eventuali integrazioni riguardanti eventi significativi verificatisi dopo la pubblicazione del prospetto relativo all'offerta pubblica.

Art. 11

null

2.

Contestualmente alla pubblicazione del comunicato di cui al comma 1 la nota informativa deve essere messa gratuitamente a disposizione del pubblico presso le sedi dell'organo competente di mercato, nonche' presso la sede dell'ente, con l'obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

Art. 12

null

a)

comunicare alla CONSOB la direzione del consorzio di collocamento ed i risultati dell'offerta pubblica, entro dieci giorni dalla data fissata per il pagamento dei titoli da parte dei sottoscrittori o degli acquirenti; b) consegnare i titoli agli aventi diritto mediante deposito presso la Monte Titoli S.p.a. entro dieci giorni dalla data del pagamento. 2. L'ammissione a quotazione decorre dal momento in cui viene realizzata la sufficiente diffusione dei titoli tra il pubblico, entro e non oltre novanta giorni dalla delibera di cui al comma 1.

Art. 13

1.Per i soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e per i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto n. 77/1995, deve essere certificato dall'organo di revisione economico finanziaria con le modalita' di cui all'art. 105, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo.

2.Per i consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, i cui titoli sono ammessi a quotazione, il bilancio deve essere certificato da una societa' di revisione iscritta all'albo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Note all'art. 13: - Per l'art. 1, comma 2, e l'art. 105, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 73 del medesimo decreto legislativo e' il seguente: "Art. 73 (Relazione al rendiconto della gestione). - 1. Nella relazione prescritta dall'art. 55, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'organo esecutivo dell'ente esprime la valutazione di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche. Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni, motivando le cause che li hanno determinati". - Per il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, si veda in nota all'art. 7.

Art. 14

1.Gli enti devono informare il pubblico della mancata certificazione del rendiconto della gestione ovvero, nel caso di consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale, del bilancio approvato. I medesimi devono altresi' informare il pubblico di tutti quei fatti che si verificano nella loro sfera di attivita' i quali, incidendo sulla continuita' e sulla regolarita' della gestione degli enti stessi, se resi pubblici possono influenzare sensibilmente il prezzo dei titoli quotati.

3.Ove il comunicato debba essere messo a disposizione del pubblico durante l'orario di svolgimento delle contrattazioni del mercato regolamentato in cui i titoli dell'ente sono ammessi alle negoziazioni, esso deve essere portato a conoscenza della CONSOB almeno quindici minuti prima della sua comunicazione al pubblico stesso.

4.Successivamente alla messa a disposizione del pubblico del comunicato di cui ai commi precedenti, la CONSOB puo' richiedere all'ente la diffusione, con le modalita' di cui al comma 2, di una nota contenente informazioni supplementari.

Art. 15

1.Gli enti devono informare il pubblico sul pagamento degli interessi, sulla determinazione delle cedole per i prestiti a tasso variabile, sul rimborso del prestito nonche' sull'esercizio di eventuali diritti di conversione o di utilizzo dei buoni di acquisto o di sottoscrizione.

2.Le informazioni di cui al comma 1 devono essere messe a disposizione del pubblico in tempo utile a consentire l'esercizio dei relativi diritti, mediante invio di un comunicato ad almeno due agenzie di stampa.

Art. 16

1.I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, e i consorzi ai quali si applicano le norme degli enti locali i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il rendiconto della gestione, corredato della relazione di cui all'art. 73 del citato decreto.

2.I consorzi tra enti locali territoriali aventi rilevanza economica e imprenditoriale i cui titoli sono ammessi a quotazione devono mettere a disposizione del pubblico il bilancio.

Nota all'art. 16: - Per l'art. 1, comma 2, e l'art. 73, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 7 e all'art. 13.

Art. 17

1.La CONSOB, al solo fine di assicurare la regolarita' del mercato dei titoli e la corretta formazione del prezzo dei titoli negoziati, sentito il rappresentante legale dell'ente, puo' richiedere che gli enti rendano pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati e notizie relativi a fatti idonei ad incidere sulla continuita' e regolarita' della gestione degli enti stessi. La CONSOB, in caso di inottemperanza, sentito il Ministero dell'interno, puo' provvedervi direttamente.

2.La CONSOB, per le medesime finalita' indicate nel comma 1, puo' assumere informazioni dal legale rappresentante dell'ente nonche' dall'organo di revisione economico-finanziaria e dalla societa' di revisione di cui all'art. 7, comma 1; puo', altresi', rendere pubblico il fatto che l'ente non adempia a qualsiasi obbligo che gli derivi dall'ammissione di propri titoli alla quotazione ufficiale di borsa.

Art. 18

1.La CONSOB puo' disporre la sospensione ovvero, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dei titoli dalla quotazione allorche' accerti il venir meno anche di uno solo dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 7.

4.La sospensione dalla quotazione di un titolo non puo' avere durata superiore a diciotto mesi; decorso tale termine senza che siano venuti meno i motivi per l'adozione del provvedimento, la CONSOB delibera, sentito il Ministero dell'interno, la revoca dalla quotazione del titolo.

5.La CONSOB trasmette copia dei provvedimenti di ammissione, sospensione e revoca al Ministero dell'interno.

Note all'art. 18: - Per l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, si veda in nota all'art. 7. - Per il D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, si veda in nota all'art. 7.

Art. 19

1.La richiesta e la quotazione dei titoli previsti dal presente decreto sono esenti dal pagamento di qualsiasi diritto, corrispettivo o contributo.

Il Ministro: CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Atto non soggetto al controllo preventivo di legittimita' della

Corte dei conti, in virtu' di quanto stabilito dall'art. 3, comma 13,

della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

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