DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 468

Type DPR
Publication 1996-07-31
Ultimo aggiornamento 1996-09-09
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 24-9-1996

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411; Sentita la competente commissione del Senato della Repubblica in data 23 novembre 1995; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, il termine di trenta giorni per l'emissione del parere della competente commissione della Camera dei deputati, richiesta in data 17 ottobre 1995, e' scaduto; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E M A N A il seguente regolamento: 1. La tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 411, recante la disciplina dei casi di esclusione del silenzio-assenso per le denunce di inizio attivita', subordinate al rilascio di autorizzazioni o atti equiparati, e' integrata con l'indicazione delle altre attivita' escluse dal regime di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenute nella tabella allegata al presente decreto.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1996

Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 14 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge n. 241/1990 reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - Si riporta il testo dell'art 2, comma 11, della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica): "Con regolamento governativo, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la disposizione del comma 10 non si applica, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali". - Il comma 2 dell'art. 1 del D.P.R. n. 411/1994 prevede che: "Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento funzione pubblica, con le modalita' prescritte dall'art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'allegata tabella A e' integrata semestralmente, anche con riferimento alle amministrazioni locali, con l'indicazione di altre attivita' escluse dal regime di cui al citato art. 19, in quanto il rilascio dell'autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, dipenda dall'esperimento di prove che comportino valutazioni tecniche discrezionali". Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n. 241/1990, come sostituito dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993: "Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge, senza l'esperimento di prove a cio' destinate che comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste. In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa". - Per il riferimento all'art. 2, comma 11, della citata legge n. 537/1993, vedi note alle premesse.

Tabella A

TABELLA A (Art. 1) MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Distribuzione di programmi sonori e televisivi via cavo mono o pluricanale: L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 29; D.L. 22 febbraio 1991, n. 73, art. 9. Trasmissione di programmi in contemporanea da parte di concessionario: L. 6 agosto 1990, n. 223, art. 21. MINISTERO DELLA SANITA' Esame del progetto, collaudo e verifica straordinaria di ascensori e montacarichi installati in edifici in servizio privato al fine del rilascio di licenza di impianto e di quella di esercizio: D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1982, n. 597; L. 24 dicembre 1942, n. 1415; D.M. 4 febbraio 1984. Prime verifiche di apparecchi e impianti di sollevamento materiali: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 194; D.M. 12 settembre 1959; D.M. 23 dicembre 1982. Verifiche delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra: L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 4, comma 1, punto 3; D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, nella L. 12 agosto 1982, n. 597; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547; D.M. 12 settembre 1959; D.M. 22 febbraio 1965; D.M. 23 dicembre 1982; D.M. 15 ottobre 1993, n. 519. Collaudi di scale aeree a inclinazione variabile, di ponti sviluppabili su carro, di ponti sospesi muniti di argano: D.L. 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, in L. 12 agosto 1982, n. 597, art. 2; D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 25; D.M. 12 settembre 1959; D.M. 23 dicembre 1982. Prime verifiche di idroestrattori a forza centrifuga: D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 31; D.M. 12 settembre 1959; D.M. 23 dicembre 1982. Verifiche di costruzione e rilascio omologazione per apparecchi a pressione di vapore e/o gas: R.D. 12 maggio 1927, n. 824; D.M. 23 dicembre 1982; D.M. 1 dicembre 1980; D.M. 21 novembre 1972. Verifiche di primo impianto, nuovo impianto e straordinarie per apparecchi a pressione di vapore e/o gas: R.D. 12 maggio 1927, n. 824; D.M. 21 maggio 1974; D.M. 23 dicembre 1982. Verifiche di omologazione di primo e nuovo impianto per depositi di gas liquefatto con capacita' complessiva non superiore a 5 m(Elevato al Cubo): D.M. 21 maggio 1974; D.M. 29 febbraio 1988; D.M. 23 dicembre 1982; Rilascio autorizzazione alla costruzione, verifiche di costruzione e di revisione di recipienti per il trasporto di gas compressi liquefatti e disciolti: D.M. 12 settembre 1925 e successive modificazioni. Esame progetto e rilascio omologazione di dispositivi di sicurezza, regolazione e controllo per apparecchi a pressione e per impianti di riscaldamento: R.D. 12 maggio 1927, n. 824; D.M. 23 dicembre 1982; D.M. 21 maggio 1974; D.M. 1 dicembre 1975. Esame progetto e verifica di primo nuovo impianto di apparecchi ed impianti contenenti liquidi caldi sotto pressione ed impianti di riscaldamento: R.D. 12 maggio 1927, n. 824; D.M. 1 dicembre 1975; D.M. 23 dicembre 1982. MINISTERO DEI TRASPORTI Concessione, rinnovo ed estensione delle licenze lavoro aereo e scuola di pilotaggio: art. 788 Codice della navigazione; D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni. Concessione licenze trasporto aereo: Regolamento CEE numero 2407/92. Autorizzazioni collegamenti nazionali comunitari ed extracomunitari vettori italiani: D.M. 16 giugno 1981 e successive modificazioni. Autorizzazioni attivita' charter vettori italiani in deroga vigenti disposizioni: D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni. Autorizzazione personale operativo responsabile: D.M. 18 giugno 1981. Autorizzazione e impiego aeromobili di nuovo tipo in attivita' oggetto licenza: D.M. 18 giugno 1981 e successive modificazioni. Effettuazione sorvolo zone vietate: art. 793 Codice della navigazione. Autorizzazione effettuazione scali su aeroporti militari: art. 700 Codice della navigazione - Circolari SMA. Effettuazione lancio paracadutisti: art. 820 Codice della navigazione. Effettuazione e svolgimento manifestazioni aeronautiche: art. 183 regolamento attuazione Codice della navigazione. Nulla osta manifestazioni e gare aeronautiche: art. 820 Codice della navigazione. Svolgimento attivita' V.D.S. su zone vietate: D.P.R. 28 aprile 1993, n. 207. Costituzione di ostacoli nelle zone sottoposte a vincolo in vicinanza degli aeroporti statali e di quelli privati aperti al traffico aereo civile, anche in mancanza di cartografia resa esecutiva: articoli 714 e segguenti Codice della navigazione. Rilascio, rinnovo, reintegrazione, convalida e conversione di licenze, attestati e abilitazioni aeronautiche: D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566; D.P.R. 27 marzo 1992, n. 279. MINISTERO DELLE FINANZE Costruzione di edificio in zona franca: art. 803 del regolamento CEE della Commissione n. 2454/93. Svolgimento attivita' di contabilita' di magazzino doganale in zona franca: art. 807 del regolamento CEE n. 2454/93. Costruzione di edificio in prossimita' della linea doganale e nel mare territoriale: art. 19 del D.Lgs. n. 374/90. Istituzione di depositi fiscali: art. 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in L. 29 ottobre 1993, n. 427. Stampa dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali: D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, articoli 10 e 11; D.M. 29 novembre 1978; D.M. 1 ottobre 1978; D.M. 10 gennaio 1980, art. 1. Rivendita dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti e delle ricevute fiscali: D.M. 29 novembre 1978, art. 10. Uso di macchine bollatrici ai fini del pagamento dell'imposta di bollo: D.M. 5 luglio 1973, art. 9. Uso di sistema automatico di distribuzione di biglietti: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 6, comma 9. Uso di sistema automatico di accettazione delle scommesse: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 9, comma 3. Uso di sistema automatico centralizzato di distribuzione di biglietti gestito anche da soggetti diversi dagli organizzatori di spettacoli: D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, art. 5, comma 2. Utilizzazione del modello di apparecchio misuratore fiscale: L. 26 gennaio 1983, n. 18, art. 1. MINISTERO DELL'INDUSTRIA Costruzione ed esercizio di impianti a scopo industriale e di ricerca scientifica contenenti importanti sorgenti radioattive o macchine radiogene di notevole potenza: D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, art. 55. Impiego di isotopi radioattivi per usi agricoli, industriali, diagnostici-terapeutici e sperimentali clinico-sanitari: L. 13 dicembre 1962, n. 1860, art. 13, e successive modificazioni. Esercizio commerciale di categoria "B" di minerali, materie grezze e materie radioattive: D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185, art. 34. Trasporto stradale, ferroviario, marittimo, aereo e per acque interne di materie radioattive e fissili speciali: L. 31 dicembre 1962, n. 1860, art. 5, e successive modificazioni. Localizzazione, costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica esercitati dall'Enel: D.P.C.M. 27 dicembre 1988 - All. IV.

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