DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 470
Entrata in vigore del decreto: 27-9-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, riguardante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Ritenuta la necessita' di definire l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, come previsto all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIII del medesimo, la tabella XXIII-bis, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale de 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il diploma di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.
2.Dopo la tabella XXIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIII-bis, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 1 AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 1
Tabella XXIII-bis SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA Art. 1. Finalita' della scuola di specializzazione 1. Per conseguire le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie. In ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi cosi' determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 2
Art. 2. Diploma 1. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformita' con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costitiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 3
Art. 3. Durata e articolazione del corso degli studi 1. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell'educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi, e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che le universita' riterranno di apportare. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attivita' di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 4
Art. 4. Piani di studio 1. Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terra' conto del curricolo universitario precedente e potra' comprendere un maggior numero di semestralita' qualora l'allievo intenda conseguire una pluralita' di abilitazioni. Il piano potra' prevedere altresi' completamenti disciplinari, da acquisire nelle facolta' competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 5
Art. 5. Contenuti del piano di studi 1. I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attivita' didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralita', da considerare obbligatorie ai fini di cui all'[art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;104~art14-com2); queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attivita' di laboratorio e di tirocinio.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 6
Art. 6. Ammissione alla scuola di specializzazione 1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attivita' di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel Paese di provenienza.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 7
Art. 7. Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio 1. Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi e' stabilito annualmente, sentite le competenti autorita' scolastiche del bacino di utenza dell'universita' e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verra' determinato nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'[art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art4-com3). Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della [legge 30 novembre 1989, n. 398](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-11-30;398), possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 8
Art. 8. Criteri di ammissione 1. I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della scuola di specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalita' di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione, che comprendera', oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di scuola secondaria, ed esperti scolastici designati dalla sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal regolamento didattico di struttura, nell'ambito di quanto sara' stabilito dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'[art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art4-com3).
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 9
Art. 9. Attivita' di insegnamento 1. Lo svolgimento delle attivita' nella scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella scuola che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 10
Art. 10. Regolamento didattico di struttura 1. Il regolamento didattico di struttura terra' conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attivita' di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intervenire fra le universita' e le autorita' scolastiche competenti per il bacino di utenza.
Tabella XXIIIbis Scuola di specializzazione formazione insegnanti di scuola secondaria-art. 11
Art. 11. Comitato di proposta 1. Ai fini della prima attivazione della scuola viene costituito presso le universita' interessate, con deliberazione del senato accademico, ovvero dei senati accademici per le scuole attivate d'intesa tra piu' universita', un apposito comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facolta', dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso - ove esistono - le facolta' di scienze della formazione. Il comitato svolge le funzioni previste per il consiglio della scuola fino a quando questo venga costituito.
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