DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 471
Entrata in vigore del decreto: 27-9-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, riguardante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore;
Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;
Ritenuta la necessita' di definire l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, come previsto all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;
Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;
Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
Riconosciuta la necessita' di modificare le tabelle I e Il dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXII-ter del medesimo, la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;
Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, e' aggiunto il diploma di laurea in scienze della formazione primaria.
2.La tabella II annessa al predetto regio decreto e' integrata nel senso che la facolta' di scienze della formazione puo' rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze della formazione primaria.
3.Dopo la tabella XXII-ter, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e' aggiunta la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria. L'anzidetta tabella e' allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 2 AVVERTENZA: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 1
Tabella XXIII CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA Art. 1. Finalita' del corso di laurea 1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 2
Art. 2. Collocazione del corso di laurea 1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria e' collocato nella facolta' di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facolta' presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facolta' che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonche' del consiglio di facolta' di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 3
Art. 3. Titolo di ammissione 1. Il titolo di ammissione e' quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 4
Art. 4. Durata ed articolazione degli studi 1. Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio e' comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticita' degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalita' indicate all'[art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art11). 2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le universita' riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 5
Art. 5. Titolo di studio rilasciato 1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito e' menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 6
Art. 6. Impegno didattico e tirocinio 1. L'impegno didattico complessivo e' di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualita' e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualita' puo' essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attivita' teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attivita' di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento. 2. Il tirocinio e' svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalita' previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'universita' e dalle competenti autorita' scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sara' comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovra' ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 7
Art. 7. Insegnamenti 1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarita' professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facolta' nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalita' del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti. 2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevedera' opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalita' specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi. 3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalita' formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 8
Art. 8. Piani di studio 1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno; dovranno comprendere altresi' l'equivalente di una annualita' dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualita' dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica. 2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area ((dell'integrazione scolastica per gli allievi disabili)) dovra' essere incluso almeno l'equivalente di una annualita' dell'area psicologica e di due annualita' dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualita' saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera. 3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualita' dell'area psicologica, di una annualita' dell'area fisico-matematica, di una annualita' dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualita' dell'area delle scienze motorie e di una annualita' dell'area della didattica delle lingue moderne. 4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica e' obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalita' delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione piu' specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione. 5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attivita' di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralita' di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualita' di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a 20. Le facolta' hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti. 6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 9
Art. 9. Esame di laurea 1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonche' di una relazione sull'attivita' di tirocinio didattico.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 10
Art. 10. Abbreviazione di corso 1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 11
Art. 11. Minoranze linguistiche 1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonche' per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai [commi 4](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art3-com4) e [5 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-11-19;341~art3-com5), sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'[art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-12-22;932~art9), ai sensi dell'[art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-01-14;1~art8)) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 12
Art. 12. Norma transitoria 1. Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potra' essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.
Tabella XXIII Corso di laurea in scienze della formazione primaria-art. 13
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