DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 474

Type DPR
Publication 1996-07-29
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-9-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974, e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Vista la regola VI/1 della suddetta convenzione internazionale, relativa ai requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneita' per i mezzi di salvataggio;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988, concernente i requisiti ed il programma di esame per ottenere il suddetto certificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, relativo all'approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Considerato quanto disposto dagli articoli 205, 209, 210 e 232 del suddetto decreto presidenziale in ordine alle imbarcazioni e zattere di salvataggio, ai marittimi abilitati per le imbarcazioni di salvataggio, nonche' alle esercitazioni all'uso di dette imbarcazioni e delle zattere di salvataggio;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuta la necessita' di una revisione del decreto ministeriale 2 aprile 1988, al fine di corrispondere a quanto previsto dal citato regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 gennaio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

R e q u i s i t i

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

E c c e z i o n i

Art. 3

Commissione di esame

2.La commissione potra' essere integrata di volta in volta, in caso di particolari esigenze, da un funzionario del Ministero dei trasporti e della navigazione, in qualita' di esperto.

Art. 4

Modello del certificato

1.E' approvato il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio che e' conforme all'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Rilascio del certificato

1.Il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio verra' rilasciato dal compartimento di iscrizione del marittimo, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 1.

2.L'ufficio periferico presso il quale e' stato effettuato l'esame potra' rilasciare al marittimo interessato un certificato provvisorio di avvenuto superamento della prova di cui trattasi, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 6

Casi di necessita'

1.Qualora per particolari esigenze derivanti dallo sviluppo dei traffici marittimi e dalla sicurezza della navigazione, si rendesse necessaria una convocazione urgente della commissione di esame, il relativo onere di spesa sara' a carico del richiedente.

Art. 7

Disposizione transitoria

1.Possono essere ammessi agli esami per il conseguimento del certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima del 1 ottobre 1988.

Art. 8

Abrogazione di norme

1.Il decreto ministeriale 2 aprile 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 15 settembre 1988, e' abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1996

Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 4

Allegato A

ALLEGATO A ((Parte di provvedimento in formato grafico))

Allegato B

ALLEGATO B PROGRAMMA DI ESAME PER MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO La commissione dovra' esaminare il grado di preparazione del candidato sulla base del seguente programma: 1) indossare una cintura di salvataggio in modo corretto; 2) interpretare i contrassegni sui mezzi di salvataggio relativi al numero di persone che sono abilitate a trasportare; 3) eseguire le corrette operazioni e manovre necessarie per preparare, mettere in mare e per salire a bordo dei mezzi di salvataggio nonche' per allontanarsi dal fianco della nave, per governare e per sbarcare dai mezzi di salvataggio; 4) remare, armare albero e vela e condurre imbarcazioni a vela; 5) aggancio, gonfiamento ed ammaino di una zattera di salvataggio mediante gru; 6) usare i mezzi di segnalazione, compresi i razzi luminosi; 7) usare l'apparecchio radio portatile per i mezzi di salvataggio; 8) impiegare l'estintore in dotazione delle imbarcazioni di salvataggio; 9) occuparsi di persone ferite sia durante che dopo l'abbandono della nave; 10) condurre una imbarcazione di salvataggio. Tale prova potra' essere effettuata anche collettivamente. La commissione dovra' inoltre accertare che il marittimo abbia conoscenza di quanto segue: 1) obbligo di cooperare alla sicurezza della propria nave e di soccorrere altre navi e naufraghi; 2) cenni sulle situazioni di emergenza quali collisione, incendio e falla; 3) valore dell'addestramento e delle esercitazioni di emergenza; 4) necessita' di essere pronti per ogni emergenza; 5) ruolo di appello; 6) segnali regolamentari di emergenza; 7) mezzi di sfuggita normalmente esistenti a bordo; 8) caratteristiche e funzionamento dei mezzi di salvataggio che si trovano normalmente a bordo delle navi con particolare riferimento agli accessori e alle attrezzature per l'ammaino e il governo dei mezzi di salvataggio collettivi; 9) dotazioni dei mezzi di salvataggio e loro uso con particolare riferimento alla bussola di governo; 10) governo dei mezzi di salvataggio anche in condizioni meteomarine avverse, uso dei battelli di emergenza e delle imbarcazioni di salvataggio a motore per raggruppare le zattere di salvataggio e recupero dei naufraghi e delle persone in mare; 11) prendere costa con un mezzo di salvataggio; 12) cenni sui metodi di salvataggio con elicotteri; 13) provvedimenti da prendere in relazione alle tecniche di sopravvivenza e salvataggio (pericoli principali per i naufraghi, razionamento dei viveri e dell'acqua nei mezzi di salvataggio, uso della cassetta di pronto soccorso e cenni sulle tecniche di rianimazione, effetti della ipotermia e sua prevenzione, impiego di mezzi e di indumenti protettivi).

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