DECRETO 6 maggio 1996, n. 482

Type Decreto
Publication 1996-05-06
Ultimo aggiornamento 1996-09-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-10-1996

IL MINISTRO DELLE RISORSE

AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalita' di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al "Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali";

Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione;

Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimita' dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 29 dicembre 1990, n. 4281, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1990". Si trascrive il testo del relativo art. 4: "Art. 4 (Adeguamenti tecnici e provvedimenti amministrativi di attuazione). - 1. Ai decreti ministeriali da adottare a norma dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n, 183, soggetti al parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano il secondo e terzo periodo dell'art. 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86. 2. Il Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze e' autorizzato ad apporre agli allegati delle tabelle delle esportazioni e delle importazioni le modifiche concernenti merci o Paesi direttamente conseguenti a regolamenti o decisioni comunitari o ad accordi ed intese internazionali cui aderiscono i Paesi della Comunita' economica europea, riguardanti il contenuto delle suddette tabelle. 3. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale".

Art. 2

1.L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini.

Art. 3

1.L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, e' attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 491 citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984.

Art. 4

1.Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.

Art. 5

1.Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonche' quello degli opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, e successive integrazioni.

Art. 6

1.Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrera' in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: LUCHETTI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1996

Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 140

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