DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 500
Entrata in vigore del decreto: 10-10-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, che prevede che per i medici specialisti ambulatoriali interni, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 517/1993, continuano a valere le convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e
dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visto l'art. 48 della legge 2 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unita' sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali;
Visto l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 74, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale;
Visto il decreto 31 luglio 1992 del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli affari regionali costitutivo della delegazione di parte pubblica;
Visto il provvedimento n. 109 dell'8 febbraio 1996 della Conferenza Stato-regioni di conferma della delegazione di parte pubblica nonche' della sua integrazione;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;
Preso atto che e' stato stipulato un accordo collettivo nazionale regolante il trattamento normativo ed economico dei medici specialisti ambulatoriali interni;
Visto il parere n. 2017/1991 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato in adunanza generale ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso in data 13 giugno 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 19 luglio 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della sanita';
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
1.E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, sottoscritto in data 2 febbraio 1996, ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto lagislativo 7 dicembre 1993, n. 517.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BINDI, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 8
AVVERTENZE: Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. NOTE AL DECRETO Note alle premesse: - L'art. 48 della legge n. 833/1978, istitutivo del Servizio sanitario nazionale, reca norme relative al "personale a rapporto convenzionale". - Il testo dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 e' il seguente: "8. Le unita' sanitarie locali, in deroga a quanto previsto dai precedenti commi 5 e 7, utilizzano il personale sanitario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, 13 marzo 1992, n. 261, 13 marzo 1992, n. 262, e 18 giugno 1988, n. 255. Esclusivamente per il suddetto personale valgono le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dell'articolo 4, comma 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412. Entro il triennio indicato al comma 7 le regioni possono inoltre individuare aree di attivita' specialistica che, ai fini del miglioramento del servizio richiedano, l'instaurarsi di un rapporto d'impiego. A questi fini i medici specialistici ambulatoriali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 316, che alla data del 31 dicembre 1992, svolgevano esclusivamente attivita' ambulatoriale da almeno cinque anni con incarico orario non inferiore a ventinove ore settimanali e che alla medesima data non avevano altro tipo di rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale o con altre istituzioni pubbliche o private, sono inquadrati, a domanda, previo giudizio di idoneita', nel primo livello dirigenziale del ruolo medico in soprannumero. Con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita' di concerto con i Ministro del tesoro e della funzione pubblica sono determinati i tempi, le procedure e le modalita' per lo svolgimento dei giudizi di idoneita'". - Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' il seguente: "9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale e' costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanita' e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita' a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula". - Il testo della lettera d) dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) - c) (omissis); d) l'organizzazione e il conferimento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dalla legge". - La legge 12 giugno 1990, n. 146, reca: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge".
Accordo-art. 1
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI Ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e del comma 8 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 sottoscritto il 2 febbraio 1996 DICHIARAZIONE PRELIMINARE Area dell'attivita' specialistica extra-degenza Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, intesa quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettivita', il Servizio Sanitario Nazionale demanda all'area funzionale "dell' assistenza specialistica extra- degenza", il compito di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica di integrazione con l'assistenza medica di base e di interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi. In tale quadro, attraverso il mantenimento del rapporto convenzionale previsto dall'art. 48 della legge n. 833/78, gli specialisti di cui all'Accordo Nazionale Unico per la Medicina Specialistica Ambulatoriale, sono parte attiva e qualificante del Servizio Sanitario, integrandosi nell'area con le altre categorie di erogatori ammesse ad operare presso le strutture pubbliche sulla base dell'art. 47 della soprarichiamata legge n. 833/78 per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative uniformi, di tutti gli interventi specialistici, diagnostico-terapeutici, preventivi e riabilitativi che non siano strettamente correlati al ricovero. Allo scopo, le parti si danno reciprocamente atto che risulta importante intervenire su tutta l'area dell'assistenza specialistica extra-degenza, con provvedimenti volti a conseguire: - l'ottimizzazione del rapporto tra offerta e qualita' ai reali bisogni dei cittadini; - l'adeguamento e il rinnovo tecnologico delle strutture poliambulatoriali; - il coinvolgimento di ognuna delle categorie di operatori interessati attivando procedimenti ed iniziative tese a favorire la qualita' totale. ART. 1 Campo di applicazione 1. Il presente Accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833/78, il rapporto di lavoro convenzionale autonomo, coordinato e continuativo, instaurato nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), tra le Aziende e i medici specialisti, per la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche sia a scopo diagnostico che curativo, preventivo e di riabilitazione, meglio specificate nel preambolo. 2. Il rapporto con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti, anche se lo specialista svolge la propria attivita' in piu' posti di lavoro e/o in piu' Aziende. 3. Ai medici specialisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; i medici comunque garantiscono la piena disponibilita' a forme di coordinamento ed integrazione funzionale con gli altri servizi specialistici della Azienda anche secondo criteri dipartimentali. 4. Sono peraltro consentite all'interno dell'assistenza specialistica extra-degenza, forme di coordinamento funzionale della branca specialistica e del presidio, anche per esigenze connesse all'integrazione interprofessionale a livello di distretto e di dipartimento e per lo svolgimento dei programmi previsti dalla pianificazione regionale e locale. 5. Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, dei medici specialisti di cui al presente Accordo, utilizzando il numero complessivo di ore di attivita' (monte ore globale indifferenziato) formalmente deliberate nell'ambito regionale alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente Accordo. 6. Le Aziende garantiscono, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle espansioni di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalita' ispirate ai criteri di programmazione sanitaria, da definirsi nelle competenti sedi istituzionali con la partecipazione della rappresentanza degli specialisti ambulatoriali. 7. I conseguenti provvedimenti che le Aziende adottano per assicurare il rispetto delle garanzie di cui ai commi precedenti sono assunti entro 30 giorni su parere conforme del comitato di cui all'art. 12.
Accordo-art. 2
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