DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 30 marzo 1971, n. 118, recante conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, ed in particolare l'art. 27 concernente le barriere architettoniche e trasporti pubblici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Considerata la esigenza di aggiornare le disposizioni del predetto regolamento;
Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;
Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'interno, per la solidarieta' sociale, del tesoro, della pubblica istruzione, dei trasporti e della navigazione, della sanita', del lavoro e della previdenza sociale e delle poste e delle telecomunicazioni;
Emana
il seguente regolamento:
Titolo I Scopi e campo di applicazione
Art. 1
Definizioni ed oggetto
1.Le norme del presente regolamento sono volte ad eliminare gli impedimenti comunemente definiti "barriere architettoniche".
3.Le presenti norme si applicano agli edifici e spazi pubblici di nuova costruzione, ancorche' di carattere temporaneo, o a quelli esistenti qualora sottoposti a ristrutturazione. Si applicano altresi' agli edifici e spazi pubblici sottoposti a qualunque altro tipo di intervento edilizio suscettibile di limitare l'accessibilita' e la visitabilita', almeno per la parte oggetto dell'intervento stesso. Si applicano inoltre agli edifici e spazi pubblici in tutto o in parte soggetti a cambiamento di destinazione se finalizzata all'uso pubblico, nonche' ai servizi speciali di pubblica utilita' di cui al successivo titolo VI.
4.Agli edifici e spazi pubblici esistenti, anche se non soggetti a recupero o riorganizzazione funzionale, devono essere apportati tutti quegli accorgimenti che possono migliorarne la fruibilita' sulla base delle norme contenute nel presente regolamento.
5.In attesa del predetto adeguamento ogni edificio deve essere dotato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a cura dell'Amministrazione pubblica che utilizza l'edificio, di un sistema di chiamata per attivare un servizio di assistenza tale da consentire alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale la fruizione dei servizi espletati.
6.Agli edifici di edilizia residenziale pubblica ed agli edifici privati compresi quelli aperti al pubblico si applica il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
7.Non possono essere erogati contributi o agevolazioni da parte dello Stato e di altri enti pubblici per la realizzazione di opere o servizi pubblici non conformi alle norme di cui al presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 27, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili): "Art. 27 (Barriere architettoniche e trasporti pubblici). - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformita' alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o gia' costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico puo' essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovra' essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficolta' di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge". - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". - Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo codice della strada". - Il testo vigente dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge: e) (soppressa); 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto miniseriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati dal Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 2
Contrassegni
1.Gli edifici, i mezzi di trasporto e le strutture costruite, modificate o adeguate tenendo conto delle norme per l'eliminazione delle barriere, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo di "accessibilita'" secondo il modello di cui all'allegato A.
2.E' fatta salva la specifica simbologia dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile ove prescritta.
3.Il sistema di chiamata di cui all'art. 1 deve essere posto in luogo accessibile e contrassegnato con il simbolo di "accessibilita' condizionata" secondo il modello di cui all'allegato B.
4.Uffici, sale per riunioni, conferenze o spettacoli, posti telefonici pubblici ovvero apparecchiature quali ascensori e telefoni che assicurano servizi di comunicazione per sordi, devono recare in posizione agevolmente visibile il simbolo internazionale di accesso alla comunicazione per le persone sorde di cui all'allegato C.
Titolo II Aree edificabili, opere di urbanizzazione e opere di arredo urbano
Art. 3
Aree edificabili
1.Nell'elaborazione degli strumenti urbanistici le aree destinate a servizi pubblici sono scelte preferendo quelle che assicurano la progettazione di edifici e spazi privi di barriere architettoniche.
Art. 4
Spazi pedonali
1.I progetti relativi agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione a prevalente fruizione pedonale devono prevedere almeno un percorso accessibile in grado di consentire con l'utilizzo di impianti di sollevamento ove necessario, l'uso dei servizi, le relazioni sociali e la fruizione ambientale anche alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Si applicano, per quanto riguarda le caratteristiche del suddetto percorso, le norme contenute ai punti 4.2.1., 4.2.2. e 8.2.1., 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e, per quanto riguarda le caratteristiche degli eventuali impianti di sollevamento, le norme contenute ai punti 4.1.12., 4.1.13. e 8.1.12., 8.1.13. dello stesso decreto, con le successive prescrizioni elaborate dall'ISPESL e dall'U.N.I. in conformita' alla normativa comunitaria.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 5
Marciapiedi
1.Per i percorsi pedonali in adiacenza a spazi carrabili le indicazioni normative di cui ai punti 4.2.2. e 8.2.2. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, valgono limitatamente alle caratteristiche delle pavimentazioni ed ai raccordi tra marciapiedi e spazi carrabili.
2.Il dislivello, tra il piano del marciapiede e zone carrabili ad esso adiacenti non deve comunque superare i 15 cm.
3.La larghezza dei marciapiedi realizzati in interventi di nuova urbanizzazione deve essere tale da consentire la fruizione anche da parte di persone su sedia a ruote.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 6
Attraversamenti pedonali
1.Nelle strade ad alto volume di traffico gli attraversamenti pedonali devono essere illuminati nelle ore notturne o di scarsa visibilita'.
2.Il fondo stradale, in prossimita' dell'attraversamento pedonale, potra' essere differenziato mediante rugosita' poste su manto stradale al fine di segnalare la necessita' di moderare la velocita'.
3.Le piattaforme salvagente devono essere accessibili alle persone su sedia a ruote.
4.Gli impianti semaforici, di nuova installazione o di sostituzione, devono essere dotati di avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti e, ove necessario, di comandi manuali accessibili per consentire tempi sufficienti per l'attraversamento da parte di persone che si muovono lentamente.
5.La regolamentazione relativa agli impianti semaforici e' emanata con decreto del Ministro dei lavori pubblici.
Art. 7
Scale e rampe
1.Per le scale e le rampe valgono le norme contenute ai punti 4.1.10., 4.1.11. e 8.1.10., 8.1.11. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. I percorsi che superano i 6 metri di larghezza devono essere, di norma, attrezzati anche con corrimano centrale.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 8
Servizi igienici pubblici
1.Per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Deve essere prevista l'accessibilita' ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 9
Arredo urbano
1.Gli elementi di arredo nonche' le strutture, anche commerciali, con funzione di arredo urbano da ubicare su spazi pubblici devono essere accessibili, secondo i criteri di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.Le tabelle ed i dispositivi segnaletici devono essere installati in posizione tale da essere agevolmente visibili e leggibili.
3.Le tabelle ed i dispositivi segnaletici di cui al comma 2, nonche' le strutture di sostegno di linee elettriche, telefoniche, di impianti di illuminazione pubblica e comunque di apparecchiature di qualsiasi tipo, sono installate in modo da non essere fonte di infortunio e di intralcio, anche a persone su sedia a ruote.
4.I varchi di accesso con selezione del traffico pedonale devono essere sempre dotati di almeno una unita' accessibile.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 10
Parcheggi
1.Per i parcheggi valgono le norme di cui ai punti 4.2.3 e 8.2.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
2.Per i posti riservati disposti parallelamente al senso di marcia, la lunghezza deve essere tale da consentire il passaggio di una persona su sedia a ruote tra un veicolo e l'altro. Il requisito si intende soddisfatto se la lunghezza del posto auto non e' inferiore a 6 m; in tal caso la larghezza del posto auto riservato non eccede quella di un posto auto ordinario.
3.I posti riservati possono essere delimitati da appositi dissuasori.
Nota agli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 9 e 10: - Il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 145 del 23 giugno 1989, approva il regolamento sulle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche (per il testo di detto decreto di veda in appendice).
Art. 11
Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili
1.Alle persone detentrici del contrassegno di cui all'art. 12 viene consentita, dalle autorita' competenti, la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, purche' cio' non costituisca grave intralcio al traffico, nel caso di sospensione o limitazione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica, di pubblico interesse o per esigenze di carattere militare, ovvero quando siano stati stabiliti obblighi o divieti di carattere permanente o temporaneo, oppure quando sia stata vietata o limitata la sosta.
2.Le facilitazioni possono essere subordinate alla osservanza di eventuali motivate condizioni e cautele.
3.La circolazione e la sosta sono consentite nelle "zone a traffico limitato" e "nelle aree pedonali urbane", cosi' come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, qualora e' autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilita'.
4.Per i percorsi preferenziali o le corsie preferenziali riservati oltre che ai mezzi di trasporto pubblico collettivo anche ai taxi, la circolazione deve intendersi consentita anche ai veicoli al servizio di persone invalide detentrici dello speciale contrassegno di cui all'art. 12.
5.Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili.
6.I suddetti posti sono contrassegnati con il segnale di cui alla figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Reppubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e' il seguente: "Art. 3 (Definizioni stradali e di traffico). - 1. Ai fini delle presenti norme le denominazioni stradali e di traffico hanno i seguenti significati: 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o piu' correnti di traffico. 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza e salvo deroghe per i velocipedi e per i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacita' motorie, nonche' per quelli ad emissioni zero aventi ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati ai velocipedi. 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli. 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione. 6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in deter- minate direzioni. 7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa e' composta da una o piu' corsie di marcia ed, in genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine. 8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada. 9) Circolazione: e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 10) Confine stradale: limite della proprieta' stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada e' in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la se la strada e' in trincea. 11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o piu' file parallele, seguendo una determinata traiettoria. 12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli. 13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso dei veicoli sulla carreggiata. 14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocita' o altro. 19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada. 20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilita'. 21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. E' parte della proprieta' stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada. 22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili. 23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra. 24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi, sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a piu' strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse. 27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico. 28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione. 29) Isola salvagente: cfr. Salvagente. 30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico. 31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali. 32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante. 33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata o protetta, destinata ai pedoni. 34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria. 36) Passaggio pedonale (cfr. anche Marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso. 37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stanzionamento di uno o piu' veicoli. 38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli. 39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi. 40) Raccordo concavo (Cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo. 41) Raccordo convesso (Dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso. 42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione. 43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione. 44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada. 45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi. 46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili. 48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari. 50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati. 51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato. 52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro. 54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli. 55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da strisce longitudinali continue. 56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata opportunamente segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare. 58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. 2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali e di traffico di specifico rilievo tecnico". - La figura II 79/a art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e' la seguente: ---- Vedere figura a Pag. 17 della G.U. ---- Figura II 17/a Art. 120 SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE Sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite dell'apposito contrassegno.
Art. 12
Contrassegno speciale
1.Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo.
2.Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale.
3.La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Nota all'art. 12: - Il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, reca: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".
Titolo III Struttura edilizia in generale
Art. 13
Norme generali per gli edifici
1.Le norme del presente regolamento sono riferite alla generalita' dei tipi edilizi.
2.Negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilita' degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell'edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
3.Per gli spazi esterni di pertinenza degli stessi edifici, il necessario requisito di accessibilita' si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso per l'accesso all'edificio fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale.
4.Le normative specifiche riguardanti singoli tipi edilizi possono articolare o limitare il criterio generale di accessibilita' in relazione alla particolarita' del tipo.
5.In sede di definizione e di applicazione di norme concernenti specifici settori, quali sicurezza, contenimento consumi energetici, tutela ambientale, ecc., devono essere studiate o adottate, nel rispetto di tali normative, soluzioni conformi alle disposizioni del presente regolamento.
6.Per gli alloggi di servizio valgono le disposizioni di cui all'art. 3.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, relative agli alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
7.Negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della volumetria utile.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice. - Per il testo dell'art. 3.3. del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 14
Modalita' di misura
1.Per le modalita' di misura dei componenti edilizi e per le caratteristiche degli spazi di manovra con la sedia a ruote valgono le norme stabilite al punto 8.0 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 14: - Per il testo del punto 8.0 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 15
Unita' ambientali e loro componenti
1.Per le unita' ambientali e loro componenti come porte, pavimenti, infissi esterni, arredi fissi, terminali degli impianti, servizi igienici, cucine, balconi e terrazze, percorsi orizzontali, scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, autorimesse, valgono le norme stabilite ai punti 4.1 e 8.1 del decreto del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 15: - Per il testo dei punti 4.1 e 8.1 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 16
Spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti
1.Per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio e loro componenti come percorsi, pavimentazioni e parcheggi valgono le norme stabilite ai punti 4.2 e 8.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 16: - Per il testo dei punti 4.2 e 8.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 17
Segnaletica
1.Per la segnaletica valgono le norme stabilite al punto 4.3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 17: - Per il testo del punto 4.3 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 18
Raccordi con la normativa antincendio
1.Per i raccordi con la normativa antincendio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sistemi di via d'uscita, valgono le norme stabilite al punto 4.6 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.
Nota all'art. 18: - Per il testo del punto 4.6 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Titolo IV Procedure
Art. 19
Deroghe e soluzioni alternative
1.Le prescrizioni del presente regolamento, sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza dar luogo a barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso e' riservato ai soli addetti specializzati.
2.Negli edifici esistenti sono ammesse deroghe alle norme del presente regolamento in caso di dimostrata impossibilita' tecnica connessa agli elementi strutturali o impiantistici.
3.Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e all'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, la deroga e' consentita nel caso in cui le opere di adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato; in tal caso il soddisfacimento del requisito di accessibilita' e' realizzato attraverso opere provvisionali ovvero, in subordine, con attrezzature d'ausilio e apparecchiature mobili non stabilmente ancorate alle strutture edilizie. La mancata applicazione delle presenti norme deve essere motivata con la specificazione della natura e della serieta' del pregiudizio.
4.La deroga e' concessa dall'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto e della stessa si da' conto nell'ambito dell'atto autorizzativo. La stessa deroga viene inoltre comunicata alla Commissione di cui all'art. 22.
5.Sono ammesse eventuali soluzioni alternative, cosi' come definite all'art. 7.2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, purche' rispondenti ai criteri di progettazione di cui all'art. 4 dello stesso decreto.
Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e' il seguente: "Art. 1. - Sono soggette alla presente legge a causa del loro notevole interesse pubblico: 1) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita' geologica; 2) le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza; 3) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; 4) le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze". - Il testo dell'art. 2 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose di interesse artistico o storico), e' il seguente: "Art. 2. - Sono altresi' sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per la educazione nazionale. La notifica, su richiesta del Ministro, e' trascritta nei registri delle conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo". - Per il testo dell'art. 7.2 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice. - Per il testo dell'art. 4 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Art. 20
Elaborati tecnici
1.Gli elaborati tecnici devono chiaramente evidenziare le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento.
2.Al fine di consentire una piu' chiara valutazione di merito, gli elaborati tecnici devono essere accompagnati da una relazione specifica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per la eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo.
3.Quando vengono proposte soluzioni alternative la relazione di cui al comma 2 corredata dai grafici necessari, deve essere integrata con l'illustrazione delle alternative e dell'equivalente o migliore qualita' degli esiti ottenibili.
Art. 21
Verifiche
1.In attuazione dell'art. 24, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' fatto obbligo di allegare ai progetti delle opere di cui al presente regolamento, la dichiarazione del professionista che ha progettato l'opera attestante la conformita' degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alter-native.
2.Spetta all'amministrazione cui e' demandata l'approvazione del progetto, l'accertamento e l'attestazione di conformita'; l'eventuale attestazione di non conformita' del progetto o il mancato accoglimento di eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative devono essere motivati.
Nota all'art. 21: - Il testo del comma 5 dell'art. 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e' il seguente: "5. Nel caso di opere pubbliche, fermi restando il divieto di finanziamento di cui all'art. 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformita' alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne da' atto in sede di approvazione del progetto".
Art. 22
Aggiornamento e modifica delle prescrizioni
1.Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneita', puo' utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.
Titolo V Edilizia scolastica
Art. 23
Edifici scolastici
1.Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche, comprese le universita' e delle altre istituzioni di interesse sociale nel settore della scuola devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficolta' di deambulazione.
2.Le strutture interne devono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15, e 17, le strutture esterne quelle di cui all'art. 10.
3.L'arredamento, i sussidi didattici e le attrezzature necessarie per assicurare lo svolgimento delle attivita' didattiche devono avere caratteristiche particolari per ogni caso di invalidita' (banchi, sedie, macchine da scrivere, materiale Braille, spogliatoi, ecc.).
4.Nel caso di edifici scolastici a piu' piani senza ascensore, la classe frequentata da un alunno non deambulante deve essere situata in un'aula al pianterreno raggiungibile mediante un percorso continuo orizzontale o raccordato con rampe.
Titolo VI Servizi speciali di pubblica utilita'
Art. 24
Tranvie, filovie, linee automobilistiche, metropolitane
1.Sui mezzi di trasporto tranviario, filoviario, metropolitano, devono essere riservati a persone con limitate capacita' motorie deambulanti almeno tre posti a sedere in prossimita' della porta di uscita.
2.Alle persone con ridotta capacita' motoria e' consentito l'accesso dalla porta di uscita.
3.All'interno di almeno un autovettura del convoglio deve essere risevata una piattaforma di spazio sufficientemente ampio per permettere lo stazionamento di sedia a ruote, senza intralciare il passaggio.
4.Tale spazio riservato deve essere dotato di opportuni ancoraggi, collocati in modo idoneo per consentire il bloccaggio della sedia a ruote.
5.Nelle stazioni metropolitane devono essere agevolati l'accesso e lo stazionamento su sedia a ruote, anche con l'installazione di idonei ascensori e rampe a seconda dei dislivelli, al fine di consentire alle persone non deambulanti di accedere con la propria sedia a ruote al piano di transito della vettura della metropolitana.
6.I veicoli adibiti al trasporto in comune di persone su strada ad uso pubblico devono rispondere alle caratteristiche costruttive di cui al decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991.
Nota all'art. 24: - Il decreto del Ministro dei trasporti 18 luglio 1991, reca: "Caratteristiche costruttive dei veicoli adibiti al trasporto in comune di persone, sia ad uso pubblico che privato, con numero di posti superiore ad otto oltre il conducente, destinati al trasporto sia contemporaneo che esclusivo di passeggeri a ridotta capacita' motoria ancorche' non deambulanti".
Art. 25
Treni, stazioni, ferrovie
1.Le principali stazioni ferroviarie devono essere dotate di passerelle, rampe mobili o altri idonei mezzi di elevazione al fine di facilitare l'accesso alle stesse ed ai treni alle persone con difficolta' di deambulazione. In relazione alle specifiche esigenze tecniche degli impianti ferroviari e' consentito il superamento, mediante rampe inclinate, anche di dislivelli superiori a m 3,20. In assenza di rampe, ascensori, o altri impianti necessari per un trasferimento da un marciapiede ad un altro, il disabile su sedia a ruote puo' utilizzare i passaggi di servizio a raso purche' accompagnato da personale di stazione appositamente autorizzato, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
2.Il sistema di chiamata per l'espletamento del servizio di assistenza, previsto dal comma 5 dell'art. 1, deve essere realizzato nelle principali stazioni presenziate dal personale ferroviario, mediante l'attivazione di appositi centri di assistenza opportunamente pubblicizzati.
3.Per consentire la sistemazione del disabile su sedia a ruote all'interno delle carrozze ferroviarie deve essere opportunamente attrezzato un adeguato numero di carrozze da porre in composizione di alcuni treni in circolazione su linee principali.
4.L'ente che gestisce il servizio e' tenuto ad evidenziare i treni ed i servizi offerti alla clientela portatrice di handicap, sia nelle stazioni che nel proprio "orario ufficiale".
5.In ogni caso deve essere riservato un numero adeguato di posti a sedere per le persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale. Il trasporto gratuito dell'eventuale sedia a ruote e' consentito in relazione alle caratteristiche del materiale in composizione al treno.
6.Il Ministero dei trasporti, sulla base delle indicazioni fornite dal dipartimento per la famiglia e la solidarieta' sociale definisce d'intesa con quest'ultimo e tenute presenti le peculiarita' dell'esercizio ferroviario, gli interventi e la loro pianificazione, le relative modalita' di finanziamento nonche' i criteri di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle norme di cui al presente articolo, entro i limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
7.Le norme del presente regolamento non sono vincolanti per gli edifici e per gli impianti delle stazioni e delle fermate impresenziate, sprovviste cioe' di personale ferroviario sia in via temporanea che in via permanente.
Nota all'art. 25: - Il testo dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove forme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), e' il seguente: "Art. 21. - Nelle stazioni e fermate e' vietato alle persone estranee al servizio l'attraversamento dei binari. Ove non esistano appositi soprapassaggi o sottopassaggi, l'attraversamento e' ammesso solo nei punti stabiliti e attenendosi alle avvertenze specifiche. E' vietato, comunque, attraversare un binario quando sullo stesso stia sopraggiungendo un treno o una locomotiva od altro materiale mobile. E' vietato inoltre attraversare i binari in immediata vicinanza dei veicoli fermi, oppure introducendosi negli stessi o fra due veicoli in sosta, siano essi agganciati o disgiunti. Puo' essere, pero', consentito di attraversare i binari fra due colonne di veicoli fermi, od alle loro estremita', quando cio' sia indespensabile per il servizio viaggiatori, con l'osservanza delle avvertenze del personale. I trasgressori alle suddette norme sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 30.000. Nell'applicazione delle norme di cui ai precedenti commi ai servizi di pubblico trasporto diversi da quelli ferroviari e tramviari in sede propria, si intendono sostituiti ai binari le piste, corsie o vie di corsa caratterizzanti detti servizi. Dette norme non si applicano alle fermate su pubbliche vie delle autolinee e filovie, nonche' alle ferrovie e tramvie in sede promiscua".
Art. 26
Servizi di navigazione marittima: navi nazionali
1.Le aperture dei portelloni di accesso a bordo impiegabili per persone con impedita capacita' motoria o sensoriale, trasportate con autovettura o sedia a ruote, devono avere dimensioni adeguate all'agevole passaggio dell'autovettura o sedia a ruote e non presentare pertanto soglie o scalini. Per il passaggio della sedia a ruote e' richiesta una larghezza non inferiore a m 1,50.
2.Le rampe o passerelle di accesso da terra a bordo devono avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone.
3.La zona di ponte ove si accede a bordo deve permettere il passaggio fino all'area degli alloggi destinati alle persone con impedita capacita' motoria o sensoriale con percorso sullo stesso ponte, ovvero fino all'ascensore od alla rampa, nel caso che gli alloggi siano su altro ponte. In tal caso la zona antistante l'ascensore o la rampa deve avere dimensioni tali da permettere lo sbarco della persona con impedita capacita' motoria o sensoriale dall'autovettura, e il trasferimento su sedia a ruote, nonche' la manovra di essa.
4.Il percorso di cui al comma 3 raccordato da rampe deve essere privo di ostacoli, con eventuali dislivelli non superiori di norma al 5 per cento e di larghezza, nel caso di impiego di sedie a ruote non inferiore ad 1,50 m. La zona di ponte corrispondente deve essere rivestita con materiale antisdrucciolevole. Eventuali soglie e simili devono avere altezza non superiore a cm 2,5.
5.Gli ascensori accessibili alle persone su sedie a ruote devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 15. Le rampe sostitutive degli ascensori non essendo ammesse scale se non di emergenza, devono avere le caratteristiche rispondenti alle norme dell'art. 7 del presente regolamento. Ascensori e rampe devono sfociare al chiuso entro l'area degli alloggi.
6.L'area degli alloggi, preferibilmente ubicata su un solo ponte, deve essere tale da consentire, in caso di emergenza, un agevole accesso ai mezzi di sfuggita e di salvataggio e deve avere: corridoi, passaggi e relative porte di larghezza non inferiori a m 1,50 e privi di ostacoli; porte, comprese quelle di locali igienici, di larghezza non inferiore a m 0,90 e provviste di agevoli dispositivi di manovra; pavimenti antisdrucciolevoli nelle zone di passaggio; apparecchi di segnalazione per chiamata del personale di servizio addetto alle persone con ridotta o impedita capacita' motoria o sensoriale; locali igienici riservati alle stesse persone, rispondenti alle norme dell'art. 15.
7.Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni sono tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 27
Servizi di navigazione interna
1.Le passerelle e gli accessi alle navi devono essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle sedie a ruote ed avere pendenza modesta, e comunque non superiore all'8 per cento, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone.
2.Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi sedie a ruote salvo gravi difficolta' tecniche.
3.Le presenti disposizioni non si applicano alle unita' veloci o a sostentamento dinamico quali aliscafi, catamarani, SES, le cui dimensioni siano tali da non rendere ragionevole e praticabile l'applicazione delle disposizioni di cui sopra.
Art. 28
Aerostazioni
1.Ogni aeroporto deve essere dotato di appositi sistemi per consentire un percorso continuo e senza ostacoli dall'aerostazione all'interno dell'aereo o viceversa. Qualora non siano presenti pontili di imbarco, l'accesso all'aeromobile e' assicurato da elevatore a cabina chiusa.
2.Le strutture esterne connesse agli edifici debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 4, 10 e 11; le strutture interne degli edifici aperti al movimento dei passeggeri debbono avere le caratteristiche di cui agli articoli 7, 15 e 17.
3.All'interno del mezzo aereo deve essere prevista la dotazione di sedie a ruote per garantire, per quanto possibile, l'autonoma circolazione del passeggero disabile.
Art. 29
Servizi per viaggiatori
1.I servizi per i viaggiatori nelle stazioni devono essere accessibili.
Art. 30
Modalita' e criteri di attuazione
1.Il Ministero dei trasporti stabilisce con propri decreti le modalita' e i criteri di attuazione delle norme del presente regolamento relative al trasporto pubblico di persona.
Art. 31
Impianti telefonici pubblici
Art. 32
1.Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Di Pietro, Ministro dei lavori pubblici
Napolitano, Ministro dell'interno
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Ciampi, Ministro del tesoro
Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione
Bindi, Ministro della sanita'
Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Maccanico, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio 9.
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