DECRETO 26 luglio 1996, n. 528

Type Decreto
Publication 1996-07-26
Ultimo aggiornamento 1996-10-12
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 27-10-1996

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che prevede che nelle amministrazioni pubbliche vengano istituiti, con regolamenti delle singole amministrazioni, servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il Servizio di controllo interno deve accertare la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa alle previsioni ed agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e dalle direttive emanate dal Ministro, nonche' verificare l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' dell'azione amministrativa. Il Servizio stabilisce annualmente i parametri e gli indici di rendimento e di controllo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Visto l'art. 3-quater del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, che detta disposizioni per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione per le amministrazioni che non hanno ancora istituito tali uffici con i regolamenti di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 22 luglio 1996, n. 2475, ai sensi dell'art. 17, comma 3, ultima parte, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Istituzione del Servizio di controllo interno

1.E' istituito il Servizio di controllo interno, in posizione di autonomia, alle dirette dipendenze del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministro.

2.Alla direzione del Servizio e' preposto un collegio di tre membri nominati con decreto del Ministro, denominato collegio per il controllo interno.

3.Il collegio e' costituito da due dirigenti generali appartenenti al ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato Ministero, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato e i professori universitari ordinari, che ne assume la presidenza. Il decreto di nomina determina le spese di funzionamento del collegio, che non possono comportare, complessivamente, oneri aggiuntivi per l'amministrazione, fatta esclusione di quelli connessi al trattamento di missione eventualmente dovuto.

4.Fanno parte del Servizio di controllo interno sei dirigenti del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione centrale del Ministero.

5.Al servizio e' assegnato un contingente di dipendenti, non superiore alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali.

6.Per motivate esigenze, l'Amministrazione puo' altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - Il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 14 febbraio 1975. - Il D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1976. - L'art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 novembre 1993, n. 470, cosi' dispone: "Art. 20 (Verifica dei risultati. Responsabilita' dirigenziali). - 1. I dirigenti generali ed i dirigenti sono responsabili del risultato dell'attivita' svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. All'inizio di ogni anno, i dirigenti presentano al direttore generale, e questi al Ministro, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 2. Nelle amministrazioni pubbliche, ove gia' non esistano, sono istituiti servizi di controllo interno, o nuclei di valutazione, con il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I servizi o nuclei determinano almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di vertice, i parametri di riferimento del controllo. 3. Gli uffici di cui al comma 2 operano in posizione di autonomia e rispondono esclusivamente agli organi di direzione politica. Ad essi e' attribuito, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti, un apposito contingente di personale. Puo' essere utilizzato anche personale gia' collocato fuori ruolo. Per motivate esigenze, le amministrazioni pubbliche possono altresi' avvalersi di consulenti esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione. 4. I nuclei di valutazione, ove istituiti, sono composti da dirigenti generali e da esperti anche esterni alle amministrazioni. In casi di particolare complessita', il Presidente del Consiglio puo' stipulare, anche cumulativamente per piu' amministrazioni, convenzioni apposite con soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati. 5. I servizi e nuclei hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni agli uffici pubblici. Riferiscono trimestralmente sui risultati della loro attivita' agli organi generali di direzione. Gli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche riferiscono altresi' ai comitati di cui al comma 6. 6. I comitati provinciali delle pubbliche amministrazioni e i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1992, si avvalgono degli uffici di controllo interno delle amministrazioni territoriali e periferiche. 7. All'istituzione degli uffici di cui al comma 2 si provvede con regolamenti delle singole amministrazioni da emanarsi entro il 1 febbraio 1994. E' consentito avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di uffici gia' istituiti in altre amministrazioni. 8. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dal Ministro per i dirigenti e dal Consiglio dei Ministri per i dirigenti generali. I termini e le modalita' di attuazione del procedimento di verifica dei risultati da parte del Ministro competente e del Consiglio dei Ministri sono stabiliti rispettivamente con regolamento ministeriale e con decreto del Presidente della Repubblica da adottarsi entro sei mesi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 9. L'inosservanza delle direttive e i risultati negativi della gestione finanziaria tecnica e amministrativa comportano, in contraddittorio, il collocamento a disposizione per la durata massima di un anno, con conseguente perdita del trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. Per le amministrazioni statali tale provvedimento e' adottato dal Ministro ove si tratti di dirigenti e dal Consiglio dei Ministri ove si tratti di dirigenti generali. Nelle altre amministrazioni, provvedono gli organi amministrativi di vertice. Per effetto del collocamento a disposizione non si puo' procedere a nuove nomine a qualifiche dirigenziali. In caso di responsabilita' particolarmente grave o reiterata, nei confronti dei dirigenti generali o equiparati, puo' essere disposto - in contraddittorio - il collocamento a riposo per ragioni di servizio, anche se non sia mai stato in precedenza disposto il collocamento a disposizione; nei confronti dei dirigenti si applicano le disposizioni del codice civile. 10. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile amministrativo-contabile e disciplinare previste per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 11. Restano altresi' ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate". - Il D.P.R. 20 dicembre 1994, n. 760, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1995. - L'art. 3-quater del D.L. 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1995, n. 273, cosi' dispone: "Art. 3-quater (Servizio di controllo interno). - 1. Per le amministrazioni che non hanno adottato il regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno o del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, vigono, fino all'emanazione del citato regolamento, le disposizioni di cui al presente articolo. 2. Il Servizio di controllo interno e' posto alle dirette dipendenze del Ministro in posizione di autonomia. 3. Alla direzione del Servizio di cui al comma 1 e' preposto un collegio di tre membri costituito da due dirigenti generali, appartenenti ai ruoli del Ministero cui appartiene il Servizio di controllo interno, e da un membro scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative, gli avvocati dello Stato, i professori universitari ordinari. Con unico decreto il Ministro competente provvede alla nomina del collegio e all'attribuzione delle funzioni di presidente del collegio stesso. Al Servizio di controllo interno e' assegnato un nucleo di sei dirigenti del ruolo del Ministero cui appartiene il Servizio o che si trovino in posizione di comando presso lo stesso Ministero. Le funzioni di segreteria del collegio sono svolte da un contingente non superiore alle diciotto unita', appartenenti alle diverse qualifiche funzionali. Gli incarichi di cui al presente comma sono attribuiti senza oneri per lo Stato. 4. Le funzioni di controllo svolte dal Servizio di cui al comma 1 si esercitano nei confronti dell'attivita' amministrativa del Ministero presso cui il Servizio e' istituito. 5. Il Servizio di controllo interno ha il compito di verificare, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. In particolare esso: a) accerta la rispondenza di risultati dell'attivita' amministrativa alle prescrizioni ed agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro e ne verifica l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' nonche' la trasparenza, l'imparzialita' ed il buon andamento anche per quanto concerne la rispondenza dell'erogazione dei trattamenti economici accessori alla normativa di settore ed alle direttive del Ministro; b) svolge il controllo di gestione sull'attivita' amministrativa dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati con la segnalazione delle irregolarita' eventualmente riscontrate e dei possibili rimedi; c) stabilisce annualmente, anche su indicazione del Ministro e d'intesa, ove possibile, con i responsabili dei dipartimenti, dei servizi e delle altre unita' organizzative, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attivita' amministrativa. 6. Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere ai dipartimenti, ai servizi ed alle altre unita' organizzative, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o notizia e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti. 7. I risultati dell'attivita' del servizio sono riferiti trimestralmente al digente generale competente ed al Ministro". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2

Funzioni del Servizio di controllo interno

1.Il Servizio di controllo interno esercita le sue funzioni nei confronti dell'attivita' amministrativa complessiva del Ministero.

2.Il Servizio di controllo interno ha, in particolare, il compito di verificare mediante proprie e autonome valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate, nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 3

Attivita' del Servizio del controllo interno

Note all'art. 3: - L'art. 7 della legge 19 luglio 1993, n. 237, cosi' dispone: "Art. 7 (Piano per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali). - 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici, coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano puo' essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in caso di necessita', con decreto motivato del Ministro. Per l'esercizio 1993 valgono le proposte gia' avanzate e coordinate dagli uffici centrali ed il parere gia' espresso dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. 2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel piano, da parte degli organi periferici e degli istituti centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati, mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del piano e in deroga al limite di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche che sono sottoposte al controllo successivo in sede di rendiconto. 3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali. In caso di motivata impossibilita' la predisposizione dei progetti puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad istituti universitari o di alta cultura o a professionisti esterni. I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonche' quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il 1993 sono approvati dai competenti organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali fino ad un importo complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del competente ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite puo' essere modificato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede di rendiconto. 4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali informano il competente ufficio centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonche' non oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 5. Le procedure previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, si applicano anche agli interventi e alle spese non inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato il comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145". - L'art. 3 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone: "Art. 3 (Indirizzo politico-amministrativo; funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. 2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica adeguano i loro ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli istituti di istruzione universitaria l'incarico di direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti dei singoli atenei determinano le modalita' per lo svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla base di appositi accordi". - L'art. 14 del medesimo D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' dispone: "Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. In relazione anche all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti ad avocazione da parte del Ministro, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri".

Art. 4

Accesso ai documenti, acquisizione di informazione e attivita' di referti del Servizio di controllo interno

1.Il Servizio di controllo interno ha accesso ai documenti amministrativi e puo' richiedere a tutte le unita' organizzative del Ministero, oralmente e per iscritto, qualsiasi atto o notizia necessari allo svolgimento dei suoi compiti e puo' effettuare e disporre ispezioni ed accertamenti diretti.

2.Il Servizio di controllo interno riferisce, con cadenza almeno trimestrale, al Ministro sui risultati della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e proponendo i possibili rimedi.

Art. 5

Nomina dei componenti del Servizio controllo interno

1.Con successivo decreto del Ministro, saranno nominati i componenti del collegio, preposto alla direzione del Servizio di controllo interno, i dirigenti e gli altri dipendenti assegnati al servizio, di cui al precedente art. 1.

Il Ministro: VELTRONI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1996

Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 336

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