DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 533
Entrata in vigore del decreto: 5/11/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Soggetti
1.Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere accessorie connesse, necessarie al loro corretto svolgimento, la costituzione delle societa' di cui all'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ed all'art. 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e' promossa da uno o piu' enti locali. Di tali societa' possono essere soci le regioni, altre amministrazioni pubbliche, anche statali, e societa' a partecipazione pubblica.
2.Il capitale delle societa' di cui al comma 1 e' stabilito in misura non inferiore a un miliardo di lire.
3.L'atto costitutivo e lo statuto riservano all'ente promotore una partecipazione non inferiore al quinto del capitale sociale. Nel caso di piu' enti promotori, tale clausola riguarda almeno uno di essi.
4.La partecipazione azionaria di maggioranza delle societa' di cui al comma 1, non inferiore al cinquantuno per cento, e' assunta da imprenditori individuali o da societa', singolarmente o raggruppati per lo scopo. Il socio privato di maggioranza e' scelto dall'ente o dagli enti promotori mediante una procedura concorsuale ristretta, assimilata all'appalto concorso di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, con le specificazioni ed integrazioni disposte dagli articoli seguenti.
5.All'azionariato diffuso e' riservata una quota determinata del capitale sociale. I soci pubblici e il socio privato di maggioranza definiscono di comune accordo, dopo la costituzione della societa', la misura della predetta quota e le modalita' del suo collocamento. Si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - Il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), e' il seguente: "1. Le province e i comuni possono, per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni, anche mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della proprieta' maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'art. 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'art. 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato". - Il testo dell'art. 4 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 (Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita' imprenditoriali), e' il seguente: "Art. 4 (Societa' miste per i servizi pubblici). - 1. Al fine di favorire l'immediato avvio di operativita' delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, concernente la costituzione di societa' miste con la partecipazione non maggioritaria degli enti locali per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere pubbliche, si provvede con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei principi e dei criteri di cui al comma 2 del medesimo art. 12, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto della normativa comunitaria. 2. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio, da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'art. 22, comma 3, lettera e), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' delle aziende speciali e dei consorzi di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, non si applicano le disposizioni relative alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali. 3. Gli enti locali adeguano l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni dell'art. 23 della legge 8 giugno 1999, n. 142, entro il 30 settembre 1995. Entro i novanta giorni successivi, gli enti locali iscrivono, per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 2331 del codice civile, le aziende speciali nel registro delle imprese. 4. (Comma soppresso dalla legge di conversione 29 marzo 1995, n. 95). 5. Ai sensi dell'art. 23, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono fondamentali i seguenti atti: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; c) il conto consuntivo; d) il bilancio di esercizio. 6. Al fine di favorire l'occupazione o la rioccupazione di lavoratori, i comuni e le province sono autorizzati a costituire societa' per azioni con la GEPI S.p.a., anche per la gestione di servizi pubblici locali. 7. Per le medesime finalita' di cui al comma 6, i comuni e le province possono consentire, mediante appositi aumenti di capitale, l'ingresso della GEPI S.p.a. in societa' da essi partecipate. 8. In conformita' alle disposizioni che ne disciplinano l'attivita', le partecipazioni azionarie detenute dalla GEPI S.p.a. nelle societa' di cui al presente articolo, sono cedute entro il termine di cinque anni mediante gara pubblica. 9. La Cassa depositi e prestiti, su autorizzazione del Ministro del tesoro, puo' partecipare al capitale di societa' finanziarie o di servizi la cui attivita' sia prevalentemente volta al supporto di amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, e di imprese, in relazione ad iniziative ammissibili ai cofinanziamenti comunitari".
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12, comma 1, della citata legge n. 498/1992 si veda in nota alle premesse. - Per il testo dell'art. 4 del citato D.L. n. 26/1995, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 95 del 1995, si veda in nota alle premesse. - Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 157, reca: "Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi".
Art. 2
Bando di selezione
1.Il bando di selezione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. In ogni caso, un estratto del bando e' pubblicato in almeno due quotidiani a larga diffusione nazionale e in due a diffusione locale.
Nota all'art. 2: - Il testo degli articoli da 12 a 17 e dell'allegato 4, lettera C), del citato D.Lgs. n. 157/1995, e' il seguente: "Art. 12 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni e integrazioni, l'applicazione delle disposizioni sull'esclusione dalla partecipazione alle gare, contenute nell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto. 2. Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia, a esse puo' essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che effettuano la prestazione del servizio stesso". "Art. 13 (Capacita' economica e finanziaria). - 1. L'applicazione delle disposizioni concernenti il possesso della capacita' economica e finanziaria, contenute nell'art. 13 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e' estesa agli appalti di cui all'allegato 1 al presente decreto e tiene conto dei servizi esperiti dalle imprese concorrenti". "Art. 14 (Capacita' tecnica). - 1. La dimostrazione delle capacita' tecniche dei concorrenti, negli appalti di cui all'allegato 1, puo' essere fornita mediante: a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione e' dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualita'; d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualita'; f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui e' stabilito il concorrente, allorche' il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualita'; g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati. 3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali. 4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualita', esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualita' basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualita' qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti". "Art. 15 (Iscrizione nei registri professionali). - 1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, puo' essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalita' vigenti nel paese di stabilimento, in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero la presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione. 2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice puo' richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione". "Art. 16 (Completamento e chiarimento dei documenti presentati). - 1. Nei limiti previsti dagli articoli 12, comma 1, 13, 14 e 15, le amministrazioni aggiudicatrici invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati". "Art. 17 (Elenchi ufficiali di prestatori di servizi). - 1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi possono presentare all'amministrazione aggiudicatrice, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. 2. L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'autorita' che ha istituito l'elenco, costituisce, per le amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneita' alla prestazione dei servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto dagli articoli 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto, nonche' dagli articoli 11, comma 1, lettere a), b) e c), e 13, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, estesi agli appalti di cui all'allegato 1 in virtu' degli articoli 12 e 13 che precedono. 3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali puo' essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva. 4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione. 5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici". "ALLEGATO 4 MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA C. PROCEDURE RISTRETTE 1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione. 2. Categoria di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. 3. Luogo di esecuzione. 4. a) Eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative; b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa; c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio. 5. Eventuale indicazione della facolta' per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione. 6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte. 7. Eventuale divieto di varianti. 8. Durata del contratto o termine per il completamento del servizio. 9. Eventualmente forma giuridica che dovra' assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto. 10. a) Se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione; c) indirizzo al quale vanno inviate; d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte. 11. Termine entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte. 12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste. 13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonche' informazioni e formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare. 14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte. 15. Altre informazioni. 16. Data d'invio del bando. 17. Data di ricevimento del bando da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' europee".
Art. 3
Inviti, presentazione delle offerte, valutazione
1.Per la scelta dei soggetti da invitare alla procedura ristretta l'ente o gli enti promotori si avvalgono di una commissione tecnico-amministrativa, composta da esperti nelle materie pertinenti all'oggetto sociale della costituenda societa'. Si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
2.La lettera d'invito indica, in ordine decrescente d'importanza, gli elementi che dovranno essere indicati nell'offerta e che saranno valutati ai fini della scelta del contraente, con particolare riferimento ad un piano economico-finanziario, esteso all'intero arco temporale indicato nel bando, nel quale siano specificate, fra l'altro: le caratteristiche tecniche del servizio; le condizioni economiche che saranno praticate all'utenza, eventualmente anche sotto forma di tariffe differenziate per fasce; gli eventuali servizi accessori.
3.Alla lettera di invito deve essere allegato lo schema del contratto di societa' e dello statuto della costituenda societa'.
4.Con la lettera di invito e' richiesta agli offerenti la presentazione di un progetto tecnico concernente la gestione del servizio.
5.La commissione di cui al comma 1 forma la graduatoria degli offerenti sulla base degli elementi e dei criteri di cui al comma 2 e la comunica all'ente o agli enti promotori per la costituzione della societa' con il soggetto la cui offerta sia stata valutata migliore.
Nota all'art. 3: - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 22 del citato D.Lgs. n. 157/1995 e' il seguente: "1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonche' sulle informazioni e sulle formalita' necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte. 2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice puo' prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, a venti prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva".
Art. 4
Norme particolari
1.L'ingresso di altri enti locali nella societa' gia' costituita avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.
2.L'atto costitutivo prevede che la nomina di almeno un componente del consiglio di amministrazione, dell'eventuale comitato esecutivo e del collegio dei revisori, sia riservata all'ente o agli enti pubblici promotori.
3.L'atto costitutivo della societa' esclude, fino al 31 dicembre del quinto anno dalla data di costituzione della societa', atti di cessione di azioni, costituzioni di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato.
4.L'atto costitutivo prevede che, decorso il termine di cui al comma 3, il socio privato di maggioranza puo' effettuare atti di cessione delle azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della sua posizione di maggioranza, a condizione che l'ente o gli enti pubblici partecipanti esprimano il loro preventivo motivato gradimento. Nel caso di pluralita' degli enti, e' sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico. Sulla richiesta di gradimento, presentata dall'azionista privato per il tramite degli amministratori della societa', ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorsi sessanta giorni, in mancanza di deliberazione contraria o di giustificata richiesta di informazioni aggiuntive, si intende dato l'assenso.
Art. 5
Rapporti fra l'ente e la societa'
1.I rapporti tra l'ente o gli enti pubblici e i soci privati sono regolati, all'atto della costituzione della societa' o con apposite convenzioni, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformita' dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.
2.La convenzione attribuisce all'ente concedente gli opportuni strumenti per la verifica della economicita' della gestione e della qualita' dei servizi, anche in relazione alle esigenze dell'utenza.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
NAPOLITANO, Ministro dell'interno
VISCO, Ministro delle finanze
CIAMPI, Ministro del tesoro
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 16
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