LEGGE 17 ottobre 1996, n. 534
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.A decorrere dal 1 gennaio 1997, le istituzioni culturali in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono ammesse, a domanda, al contributo ordinario annuale dello Stato mediante l'inserimento nell'apposita tabella emanata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato "Ministro", di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali. La tabella è sottoposta a revisione ogni tre anni, con la medesima procedura.
2.Lo schema del decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari unitamente ad un prospetto in cui, in modo uniforme, sono riassunti i dati preventivi e consuntivi relativi al bilancio ed all'attività delle istituzioni culturali di cui al medesimo comma 1.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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