DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 559
Entrata in vigore della legge: 12-11-1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regio decreto 30 settembre 1934, n. 2011;
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in particolare l'art. 8;
Visto il regolamento di attuazione di detto art. 8, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;
Ritenuta la possibilita' e l'opportunita' di semplificare ulteriormente, nella fase di prima applicazione, le procedure per l'iscrizione nelle sezioni speciali delle imprese gia' iscritte nel registro delle ditte, evitando la presentazione di apposita domanda da parte delle medesime;
Ritenuta altresi' l'opportunita' di integrare l'indicato regolamento onde dirimere possibili dubbi interpretativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I singoli partecipanti alle comunioni tacite familiari di cui all'art. 230-bis, ultimo comma, del codice civile, sono iscritti, quali imprenditori individuali, nella sezione dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo: - Il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1996. - Il testo vigente dell'art. 2188 del codice civile e' il seguente: "Art. 2188 (Registro delle imprese). - E' istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge. Il registro e' tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro e' pubblico". Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. - Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - Il R.D. 30 settembre 1934, n. 2011 (Testo unico delle leggi sui consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 1934. - Il testo dell'art. 8 della legge n. 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e' il seguente: "Art. 8 (Registro delle imprese). 1. E' istituito presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile. 2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. 3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. 4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una sezione speciale del registro delle imprese. 5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali. 6. La predisposizione. la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione su tutto il territorio nazionale. 7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare: a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni; b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese, in conformita' alle norme vigenti; c) particolari procedure agevolative e semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese; d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese. 9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali. 10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni. 11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese. 12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8. 13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito con le modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8". - Per il D.P.R. n. 581/1995 vedi note al titolo. Note all' art. 1: - Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 7 (Registro delle imprese). - 1. Il registro delle imprese, tenuto secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell'industria, e' unico e comprende le sezioni speciali. 2. Nel registro delle imprese sono iscritti: a) i soggetti previsti dalla legge e in particolare: 1) gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile; 2) le societa' di cui all'art. 2200 del codice civile; 3) i consorzi di cui all'art. 2612 del codice civile e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile; 4) i gruppi europei di interesse economico di cui al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; 5) gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale, di cui all'art. 2201 del codice civile; 6) le societa' che sono soggette alla legge italiana ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218; 7) gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile; 8) i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile; 9) le societa' semplici di cui all'art. 2251 del codice civile; b) gli atti previsti dalla legge. 3. I soggetti previsti nei numeri 7), 8) e 9) del comma 2 sono iscritti nelle corrispondenti sezioni speciali del registro delle imprese. I coltivatori diretti sono iscritti nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. 4. Le persone fisiche, le societa' e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotati in apposita sezione speciale per le imprese artigiane. 5. La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalita'. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile e' progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva. 6. La numerazione dell'iscrizione degli imprenditori e' annuale e progressiva, e comprende anche le sezioni speciali". - Il testo vigente dell'art. 230-bis del codice civile e' il seguente: "Art. 230-bis (Impresa familiare). - Salvo che sia configurabile un diverso rapporto il familiare che presta in modo continuativo la sua attivita' di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquisiti con essi nonche' agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonche' quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti alla impresa che non hanno la piena capacita' di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potesta' su di essi. Il lavoro della donna e' considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo grado; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma e' intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso puo' essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresi' in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento puo' avvenire in piu' annualita', determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui e' compatibile, la disposizione dell'art. 732. Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme".
Art. 2
1.Dopo il comma 6 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' aggiunto il seguente: " 7. La certificazione delle societa' semplici esercenti attivita' agricole, costituite da soci con la qualifica di coltivatore diretto, attesta, per ciascun socio, anche la predetta qualifica.".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 24 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 24 (Certificazioni e copie). - 1. I certificati previsti dall'art. 8, comma 8, lettera b), della legge n. 580 sono rilasciati sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro. 2. Dall'archivio degli atti e dei documenti sono estratte con modalita' informatiche copie integrali o parziali degli atti. Il costo di tali copie non puo' eccedere il costo amministrativo. 3. Ciascun ufficio rilascia, anche per corrispondenza o con tecniche telematiche, certificati e copie tratti dai propri archivi informatici. Per garantire la tempestivita' della trasmissione dei certificati e delle copie su tutto il territorio nazionale, ciascun ufficio puo' avvalersi del sistema informatico delle camere di commercio, secondo le modalita' fissate con decreto del Ministro. 4. L'ufficio, durante il tempo necessario per l'archiviazione dei bilanci depositati, rilascia le copie, a richiesta, mediante tecniche non informatiche. 5. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto e gratuito al registro delle imprese attraverso l'interconnessione telematica attivata tra il sistema informatico delle camere di commercio e il sistema informatico dell'Amministrazione della giustizia. 6. La certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali attesta la denominazione, la ditta, l'oggetto e la sede dell'impresa".
Art. 3
1.L'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Art. 28 (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali). - 1. Gli imprenditori individuali iscritti nel registro delle ditte sono iscritti d'ufficio, a decorrere dal 1 settembre 1996, nella sezione speciale dei piccoli imprenditori. Entro il 15 novembre 1996 gli imprenditori privi dei requisiti previsti dall'art. 2083 del codice civile richiedono l'iscrizione a norma dell'art. 11, utilizzando l'apposito modello semplificato approvato con decreto del Ministro. L'ufficio provvede all'iscrizione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. In caso di accertata omissione, l'ufficio procede all'iscrizione a norma dell'art. 16, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 2. Gli imprenditori individuali annotati nel registro delle ditte a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, richiedono l'iscrizione nella sezione speciale dei piccoli imprenditori o in quella degli imprenditori agricoli entro il 30 ottobre 1996. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro, entro il 30 settembre 1996, una apposita comunicazione recante i dati risultanti dall'annotazione nel registro delle ditte nonche' le istruzioni necessarie per procedere correttamente alla presentazione della domanda. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. La mancata ricezione della comunicazione non esime l'imprenditore dall'obbligo di richiedere l'iscrizione. 3. L'ufficio provvede all'iscrizione degli imprenditori di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Qualora la domanda non sia pervenuta entro il 30 ottobre 1996 l'ufficio provvede all'iscrizione sulla base degli elementi in suo possesso, acquisendo, ove necessario, informazioni da altre pubbliche amministrazioni, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 4. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte. 5. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580 del 1993. 6. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte.".
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 28 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 28 (Norme transitorie per l'iscrizione degli imprenditori individuali e degli enti pubblici). - 1. Gli imprenditori individuali soggetti all'iscrizione nel registro delle imprese ed iscritti nel registro delle ditte secondo le norme vigenti o annotati nello stesso a norma dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, devono richiedere l'iscrizione nel registro delle imprese entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per agevolare tale adempimento, la camera di commercio invia loro una certificazione recante i dati risultanti al registro delle ditte, con in calce uno schema di domanda di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni speciali ed allegata nota esplicativa. La firma in calce alla domanda di iscrizione deve essere autenticata nei modi di legge. Qualora la certificazione non sia pervenuta entro centoventi giorni dalla data di cui al comma 1, l'imprenditore e' tenuto ad acquisire direttamente la documentazione presso la camera di commercio. 3. L'ufficio provvede alla iscrizione entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. 4. Qualora entro il termine di cui al comma 1 non sia pervenuta la domanda, l'ufficio provvede all'iscrizione nel registro delle imprese o nelle sue sezioni speciali, applicando le sanzioni previste per la omessa domanda di iscrizione. 5. Fino alla data di iscrizione nel registro delle imprese e nelle sezioni speciali e comunque non oltre il 26 gennaio 1997, permane l'obbligo della denuncia delle variazioni al registro delle ditte. 6. L'ufficio del registro delle imprese provvede all'annotazione d'ufficio, nell'apposita sezione speciale, delle imprese artigiane, ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge n. 580. 7. Agli obblighi previsti dal comma 1, sono tenuti anche gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile. 8. Ai fini dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, per gli imprenditori che si iscrivono nel registro delle imprese nel termine previsto dal comma 1, rileva il numero di iscrizione nel registro delle ditte". - Il testo vigente dell'art. 2083 del codice civile e' il seguente: "Art. 2083 (Piccoli imprenditori). - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attivita' professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia". - Il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 11 (Procedimento di iscrizione su domanda). - 1. Per l'attuazione della pubblicita' nel registro delle imprese, il richiedente presenta all'ufficio della camera di commercio della provincia, nella quale l'imprenditore ha sede, una domanda recante la data e la sottoscrizione, redatta secondo il modello approvato con decreto del Ministro. 2. La domanda di iscrizione di sede secondaria con rappresentanza stabile e delle relative modifiche e' unica ed e' rivolta agli uffici previsti dall'art. 2197, commi 1 e 2, del codice civile. Essa puo' essere presentata all'ufficio del luogo ove e' la sede principale dell'impresa o del luogo ove e' la sede secondaria dell'impresa; l'ufficio ricevente da' immediata comunicazione della domanda all'altro ufficio. 3. La domanda di iscrizione e' accompagnata dagli atti e dai documenti indicati nel modello previsto dal comma 1. 4. L'atto da iscrivere e' depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. Negli altri casi e' depositato in copia autentica. L'estratto e' depositato in forma autentica ai sensi dell'art. 2718 del codice civile. 5. Il numero di protocollo e i dati previsti dall'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono comunicati, per iscritto, al richiedente al momento della presentazione della domanda. 6. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta: a) l'autenticita' della sottoscrizione della domanda; b) la regolarita' della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione. 7. Per il controllo delle condizioni richieste dalla legge, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241. 8. L'iscrizione e' eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine e' ridotto alla meta' se la domanda e' presentata su supporti informatici. L'iscrizione consiste nell'inserimento nella memoria dell'elaboratore elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la visura diretta del numero dell'iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda. 9. Le iscrizioni e le annotazioni informatiche nel registro devono altresi' indicare il nome del responsabile dell'immissione e l'annotazione del giorno e dell'ora dell'operazione. Vengono comunque richiamati, ove esistenti, il numero e la data di iscrizione nel registro delle societa' e nel registro delle ditte. Oltre il numero di iscrizione va indicato nel registro delle imprese, agli effetti della legge 17 marzo 1993, n. 63, il codice fiscale di identificazione dell'imprenditore. L'ufficio, al momento della presentazione della domanda di iscrizione, ove riscontri nella domanda la mancanza del numero di codice fiscale previsto a norma dell'art. 6, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, attribuisce il codice fiscale collegandosi, in via telematica, con il Ministero delle finanze che lo genera. 10. In caso di trasferimento della proprieta' o del godimento dell'azienda, la relativa domanda di iscrizione e' presentata dal notaio al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore alienante o, nel caso in cui solo l'acquirente sia un imprenditore soggetto a registrazione, al registro delle imprese nel quale e' iscritto l'imprenditore acquirente. Il richiedente deve indicare nella domanda anche i dati di identificazione dell'altra parte, in modo che quest'ultima, anche se non imprenditore, possa essere individuata attraverso la consultazione del registro. 11. L'ufficio, prima dell'iscrizione, puo' invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l'iscrizione. 12. Il provvedimento di rifiuto dell'iscrizione e' comunicato al richiedente entro otto giorni dalla sua adozione, con lettera raccomandata. 13. Il decreto del tribunale che pronuncia sul ricorso o il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione. 14. Avvalendosi dell'interconnessione di cui all'art. 24, comma 5, del presente regolamento, l'ufficio, con modalita' da stabilire, di concerto tra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero dell'industria, acquisisce dal sistema informativo dell'Amministrazione della giustizia le informazioni sull'esistenza di eventuali impedimenti alle iscrizioni e alle annotazioni nel registro delle imprese". - Il testo dell'art. 16 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 16 (Procedimento di iscrizione d'ufficio). - 1. Se un'iscrizione obbligatoria non e' stata richiesta nei termini di legge, l'ufficio invita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'imprenditore a richiederla, assegnando allo stesso un congruo termine che decorre dalla data di ricezione. 2. Se l'imprenditore, nel termine indicato, richiede l'iscrizione, questa ha luogo, secondo il procedimento previsto per l'iscrizione a domanda di parte. Altrimenti il giudice del registro, se ricorrono le condizioni di legge, ordina, con decreto motivato, l'iscrizione. 3. Contro il decreto, l'imprenditore puo', entro quindici giorni dalla comunicazione effettuata dal cancelliere, proporre ricorso al tribunale del capoluogo della provincia alla quale appartiene l'ufficio, a norma dell'art. 2192 del codice civile. 4. Il decreto del giudice del registro non gravato di ricorso nel termine, e' comunicato all'ufficio dal cancelliere, entro due giorni dal deposito, ovvero dalla scadenza del termine per il ricorso, ed e' iscritto entro due giorni dalla comunicazione". - Il testo dell'art. 12, comma 14, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito nella legge 19 marzo 1993, n. 68, e' il seguente: "14. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura annotano in un'apposita sezione del registro delle ditte i soggetti iscritti al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU). L'annotazione avviene sulla base delle informazioni fornite dallo SCAU alle camere di commercio con apposite convenzioni. I soggetti, cosi' annotati, che non siano gia' tenuti, sono esonerati dal pagamento del diritto annuale". - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio 1968. - Per l'art. 8 della legge n. 580/1993 vedi note al titolo. - Il testo vigente dell'art. 2564, comma 2, del codice civile, e' il seguente: "2. Per le imprese commerciali l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore".
Art. 4
1.L'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' sostituito dal seguente: "Art. 30 (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici). - 1. Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nella sezione speciale entro il 30 ottobre 1996.".
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 581/1995 e' il seguente: "Art. 30 (Norme transitorie per l'iscrizione delle societa' semplici). - 1. Le societa' semplici esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono richiedere l'iscrizione nella sezione speciale entro sessanta giorni dalla stessa data".
Art. 5
1.Dopo l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e' inserito il seguente: "Art. 30-bis (Norme transitorie per l'iscrizione degli enti pubblici). - 1. Gli enti pubblici di cui all'art. 2201 del codice civile esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento richiedono l'iscrizione nel registro delle imprese entro il 30 ottobre 1996.".
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 17 Nota all'art. 5: - Il testo vigente dell'art. 2201 del codice civile e' il seguente: "Art. 2201 (Enti pubblici). - Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attivita' commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese".
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