DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 ottobre 1996, n. 567
Entrata in vigore del decreto: 20/11/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 3, comma 5-bis, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 326, commi 17, 18 e 19;
Ritenuta la necessita' di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 133 del 3 aprile 1996;
Ritenuta l'opportunita' di rimettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina della materia di cui all'art. 13 della citata direttiva;
Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 ottobre 1996;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
Finalita' generali
1.Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, (( anche mediante accordi di rete ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, )) definiscono, promuovono e valutano, in relazione all'eta' e alla maturita' degli studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter formativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le modalita' di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalita' formative istituzionali.
1-bis.Tutte le attivita' organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da considerare attivita' scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell'ordinaria copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del diritto d'autore, tirocini, corsi post-diploma, attivita' extra curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e comunque, tutte le attivita' svolte in base al presente regolamento.
2.Le iniziative complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione alle relative attivita' puo' essere tenuta presente dal consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
3.Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e opportunita' per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, delle loro proposte, delle opportunita' esistenti sul territorio, della concreta capacita' organizzativa espressa dalle associazioni studentesche, nonche', per la scuola dell'obbligo, dalle associazioni dei genitori.
4.A richiesta degli studenti la scuola puo' destinare, sulla base della disponibilita' dei docenti, un determinato numero di ore, oltre l'orario curricolare, per l'approfondimento di argomenti anche di attualita' che rivestono particolare interesse.
5.E' compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche finalita' e tipologie delle iniziative da assumere nell'ambito del presente regolamento.
Art. 2
Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative
1.Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2.I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico dell'istituzione scolastica.
3.Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.
4.Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalita' previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformita' ai criteri generali assunti dal (( consiglio scolastico locale )), nonche' a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Art. 2-bis
(( (Assistenza medica) ))
1.Al fine di assicurare l'assistenza medica nello svolgimento delle attivita' sportive e ludiche della scuola, anche per quanto riguarda le certificazioni di idoneita' alle attivita' motorie, le istituzioni scolastiche autonome possono stipulare convenzioni con le aziende sanitarie locali. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro della sanita', sono individuate le necessita' sulla presenza e l'intervento degli operatori sanitari.
Art. 3
Raccordi con la realta' sociale e con il territorio
1.Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
2.La collaborazione con le associazioni culturali e di volontariato, che puo' comportare oneri solo nei limiti del rimborso delle spese vive, puo' riguardare attivita' educative, culturali, ricreative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e di giovani in eta' scolare.
3.Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti nelle finalita' di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali progetti nell'ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.
4.Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilita' di bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente regolamento. L'accettazione di somme provenienti da privati, (( , che concernono la realizzazione delle medesime iniziative, )) deliberata dal consiglio d'istituto, e' subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Art. 4
Organizzazione e gestione
1.Le iniziative di cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di istituto che ne valuta la compatibilita' finanziaria e (( , sentito il collegio dei docenti, )) la coerenza con le finalita' formative dell'istituzione scolastica.
2.Le iniziative complementari dell'iter formativo, che negli istituti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attivita' curricolari e per l'eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa (( , con conseguente inserimento nel piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275. Qualora cio' non fosse deliberato, le proposte sono soggette alle valutazioni di fattibilita' del consiglio di circolo o di istituto ai sensi del precedente comma 1. )).
3.Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche, anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
4.Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all'art. 13, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, (( e nella consulta provinciale, )) formula proposte ed esprime pareri per tutte le attivita' disciplinate dal presente regolamento. (( Il comitato altresi' designa i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia interno previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. ))
5.Il comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che puo' assumere la responsabilita' della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
6.Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attivita'.
7.Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle attivita', con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle disponibilita' indicate dal consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi necessari per l'attuazione del piano.
8.Per la realizzazione delle iniziative il comitato studentesco puo' anche realizzare, previa autorizzazione del consiglio di istituto, attivita' di autofinanziamento, consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalita' formative della scuola e non determinino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ricavate da tali attivita' sono iscritte nel bilancio dell'istituto, con vincolo di destinazione.
9.Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale A.T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal progetto dell'iniziativa, ovvero dalla convenzione.
9-bis.Nei limiti consentiti dalla disponibilita' di personale in esubero e secondo i criteri e le modalita' concordate nei contratti collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di docenti delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato, per finalita' di sostegno delle iniziative previste dal presente regolamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, educazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo scolastico, nonche' per il recupero delle scolarita'.
10.Le iniziative di cui al presente regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, (( dal dirigente scolastico )), salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o d'istituto.
Art. 5
Convenzioni
1.Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della concessione in uso dei locali; le principali modalita' d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalita' dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all'igiene, nonche' alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse all'uso e al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il regime delle responsabilita' per danni correlati all'uso dei locali e allo svolgimento delle attivita'; la eventuale sospensione delle iniziative da parte del capo d'istituto ai sensi del comma 10 dell'art. 4.
((
1-bis.Alle associazioni studentesche si applicano le norme del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L'associazione studentesca puo' costituirsi mediante deposito gratuito agli atti dell'Istituto del testo originale degli accordi di cui all'articolo 36 del codice civile. La rappresentanza dell'associazione e' conferita ad uno studente maggiorenne.
))
2.Nelle iniziative in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attivita' e' svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attivita' delle associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilita' dell'ordinata gestione delle attivita' e della relativa vigilanza ricade sugli organi dell'associazione nominativamente individuati nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed intervento dell'autorita' scolastica e del personale della scuola. Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella scuola dell'obbligo.
3.L'amministrazione scolastica centrale e periferica puo' stipulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando la liberta' delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Art. 5-bis
(( (Forum nazionale delle associazioni studentesche). ))
((
1.Il Forum nazionale delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, ha il fine di valorizzare la partecipazione e l'attivita' associativa degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza autonoma e complementare a quella istituzionale, nonche' di assicurare stabilita' al dialogo e al confronto con il mondo studentesco.
2.Il Forum e' composto dai rappresentanti di associazioni o di confederazioni di associazioni di alunni frequentanti nell'anno in corso un istituto di istruzione secondaria superiore statale o paritario, non legate statutariamente ad alcun partito politico, in possesso di uno statuto o documento costitutivo che espliciti la volonta' di operare per l'interesse della scuola attraverso un programma generale, nonche' gli obiettivi della loro attivita' nel rispetto delle regole di democrazia interna e dei principi della Costituzione.
3.In prima applicazione sono riconosciute quali maggiormente rappresentative a livello nazionale e ammesse al Forum le associazioni studentesche individuate con il citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 luglio 2002, n. 79, di seguito denominate: Alternativa studentesca, Azione studentesca, Confederazione degli studenti, Gioventu' studentesca, Liste per la liberta' della scuola, Movimento studenti di Azione cattolica, Movimento studenti cattolici, Studenti.net, Unione degli studenti.
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