DECRETO 4 settembre 1996, n. 568
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz zetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993, ed in particolare l'art. 114, comma 3, per le macchine operatrici e l'art. 107, comma 3, per le macchine agricole il quale prevede che "con decreto del Ministero dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)", siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992;
Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nelle riunioni del 27 settembre 1994, 24 ottobre 1994 e 9 giugno 1995;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988;
Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento a detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1993;
Considerato che è necessario diramare le disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole e delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1995;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3484 del 13 agosto 1996); ADOTTA il seguente regolamento:
Art. 1
Articolo unico
1.Le modalità relative alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, di cui agli articoli n. 57 e n. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono le medesime riportate nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 - Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.
2.L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e delle entità tecniche ad esse destinate è il Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 48.
3.Gli allegati al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94, sono sostituiti, per le macchine agricole e per le macchine operatrici, dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 1996 Il Ministro: BURLANDO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 237
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)