DECRETO 4 settembre 1996, n. 568

Type Decreto
Publication 1996-09-04
Ultimo aggiornamento 2001-07-27
State In force
Source Normattiva
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gaz zetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1993, ed in particolare l'art. 114, comma 3, per le macchine operatrici e l'art. 107, comma 3, per le macchine agricole il quale prevede che "con decreto del Ministero dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.)", siano stabilite le modalità per il rilascio delle omologazioni;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1992;

Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nelle riunioni del 27 settembre 1994, 24 ottobre 1994 e 9 giugno 1995;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 214 del 12 settembre 1988;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, di ratifica ed esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo con protocollo, allegati e dichiarazioni, fatto ad Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento a detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 191 del 16 agosto 1993;

Considerato che è necessario diramare le disposizioni in materia di accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole e delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 19 ottobre 1995;

Vista

la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 3484 del 13 agosto 1996); ADOTTA il seguente regolamento:

Art. 1

Articolo unico

1.Le modalità relative alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie, di cui agli articoli n. 57 e n. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono le medesime riportate nel decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94 - Regolamento recante norme sulle procedure amministrative di omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi.

2.L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, delle macchine agricole, delle macchine operatrici e delle entità tecniche ad esse destinate è il Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 48.

3.Gli allegati al decreto ministeriale 16 gennaio 1995, n. 94, sono sostituiti, per le macchine agricole e per le macchine operatrici, dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 settembre 1996 Il Ministro: BURLANDO Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1996 Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 237

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrivono i testi degli articoli 114 e 107 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360: "Art. 114 (Circolazione su strada delle macchine operatrici). - 1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per le norme costruttive ed i dispositivi di equipaggiamento quelle stabilite dall'art. 106. 2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette ad immatricolazione presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., che rilasciano la carta di circolazione a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 3. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112. Le macchine operatrici che per necessità funzionali hanno sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62 sono considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano le norme previste dall'art. 104, comma 8. 4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada devono essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione. 5. Le modalità per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, nonchè per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarità del veicolo ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 6. Le modalità per l'immatricolazione e la targatura sono stabilite dal regolamento. 7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alle medesime sanzioni previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole". "Art. 107 (Accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole). - 1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono soggette all'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore quando ricorre e della corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche disposte a norma di legge. Il regolamento stabilisce le categorie di macchine agricole operatrici trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 2. L'accertamento di cui al comma 1 ha luogo mediante visita e prova da parte degli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. 3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti o entità tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene effettuato su un prototipo mediante omologazione del tipo, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le competenze del Ministro dell'ambiente in materia di emissioni inquinanti e di rumore. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione totale o parziale rilasciata da uno Stato estero può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'articolo unico: - Si trascrivono di seguito i testi degli articoli 57 e 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360: "Art. 57 (Macchine agricole). - 1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate ad essere impiegate nelle attività agricole e forestali e possono, in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e per il trasporto per conto delle aziende agricole e forestali di prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonchè di addetti alle lavorazioni; possono, altresì, portare attrezzature destinate alla esecuzione di dette attività. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine agricole si distinguono in: a) SEMOVENTI: 1) trattrici agricole: macchine a motore con o senza piano di carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione, concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e sostanze di uso agrario nonchè azionare determinati strumenti, eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate da considerare parte integrante della trattrice agricola; 2) macchine agricole operatrici a due o più assi: macchine munite o predisposte per l'applicazione di speciali apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole; 3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili da conducente a terra, che possono essere equipaggiate con carrello separabile destinato esclusivamente al trasporto del conducente. La massa complessiva non può superare 0,7 t compreso il conducente; b) TRAINATE: 1) macchine agricole operatrici: macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori funzionali per le lavorazioni meccanico-agrarie, trainabili dalle macchine agricole semoventi ad eccezione di quelle di cui alla lettera a), n. 3); 2) rimorchi agricoli: veicoli destinati al carico e trainabili dalle trattrici agricole; possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole; qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a 1,5 t, sono considerati parte integrante della trattrice traente. 3) Ai fini della circolazione su strada, le macchine agricole semoventi a ruote pneumatiche o a sistema equivalente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche o a cingoli metallici, purchè muniti di sovrappattini, nonchè le macchine agricole operatrici ad un asse con carrello per il conducente non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h. 4) Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso quello del conducente; i rimorchi agricoli possono essere adibiti per il trasporto esclusivo degli addetti, purchè muniti di idonea attrezzatura non permanente". "Art. 58 (Macchine operatrici). - 1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione. 2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in: a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili; c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h". - Si riportano i testi dei dieci articoli del decreto 16 gennaio 1994, n. 94: "Art. 1 (Campo di applicazione). - 1. Le norme stabilite nel presente regolamento riguardano le procedure di omologazione nazionale dei veicoli di cui agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada, nonchè le procedure di omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati all'impiego nei suddetti veicoli". "Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; regolamento: il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; omologazione: l'atto in base al quale un tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica, prodotto in serie, a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi, è riconosciuto conforme ad una o più prescrizioni tecniche previste dalla legge; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche nazionali esso è denominato omologazione nazionale; se rilasciato in base a prescrizioni tecniche stabilite da direttive della Comunità economica europea, o da regolamenti della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, esso è denominato rispettivamente omologazione CEE o omologazione ECE-ONU; omologazione in più fasi: l'atto in base al quale, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato, è giudicato conforme alle prescrizioni di legge a seguito di accertamenti tecnici effettuati su prototipi; omologazione temporanea: l'omologazione rilasciata a veicoli che presentino soluzioni costruttive innovative, ammesse a titolo sperimentale in base all'art. 227 del regolamento; omologazione limitata per piccole serie: l'omologazione soggetta a vincoli di produzione, rilasciata a veicoli prodotti in serie limitata; estensione della omologazione: la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione a veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che differiscono da un tipo già omologato per una o più delle caratteristiche essenziali, costruttive e funzionali, definite nelle prescrizioni tecniche in base alle quali la prima omologazione è stata rilasciata; veicolo: ogni veicolo a motore o rimorchiato, completo od incompleto, tra quelli definiti agli articoli 52, 53, 54, 55, 56 e 59 del codice della strada; veicolo base: qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione in più fasi; veicolo incompleto: qualsiasi veicolo che, per poter essere conforme a tutte le prescrizioni di omologazione, deve ancora essere completato in almeno una fase successiva; veicolo completato: il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione in più fasi e che è conforme a tutte la prescrizioni di omologazione previste dall'art. 227 del regolamento; tipo di veicolo: i veicoli di una categoria specifica, identici almeno per quanto riguarda la loro denominazione nonchè talune delle caratteristiche costruttive e funzionali specificate nelle appendici I, II e V, al titolo III del regolamento, in quanto applicabili alla categoria nella quale sono classificati. Le caratteristiche che definiscono il tipo di veicolo sono riportate nell'allegato I; sistema: qualsiasi installazione del veicolo, come i freni, l'impianto di controllo delle emissioni, la sistemazione interna, ecc., soggetta alle prescrizioni di una norma tecnica particolare; componente: un dispositivo, quale ad esempio un fanale, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Il componente può essere omologato indipendentemente dal veicolo cui è destinato, se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente; entità tecnica: un dispositivo, ad esempio il dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una norma tecnica particolare e destinato a far parte di un veicolo. Se la norma tecnica particolare lo prevede espressamente, l'entità tecnica può venire omologata separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli; tipo di sistema, componente, entità tecnica: sistemi, componenti ed entità tecniche identici per quanto riguarda la loro denominazione nonchè gli aspetti essenziali specificati nelle norme tecniche in base alle quali sono omologati; costruttore: la persona fisica o giuridica responsabile, verso l'autorità che rilascia l'omologazione, di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e della conformità della produzione; non è indispensabile che detta persona partecipi direttamente a tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica soggetta all'omologazione; autorità che rilascia l'omologazione: l'autorità responsabile di tutti gli aspetti della omologazione di un tipo di veicolo, sistema, componente od entità tecnica; essa rilascia e, se necessario ritira, le schede di omologazione, assicura il collegamento con i propri omologhi degli altri Stati e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformità della produzione; servizio tecnico: l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove od ispezioni a nome dell'autorità che rilascia l'omologazione di uno Stato membro della Comunità economica europea, ovvero aderente all'Accordo internazionale relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, reso esecutivo in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1961, n. 1841. La funzione di servizio tecnico in Italia è svolta dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite i centri prova autoveicoli da esso dipendenti; scheda informativa: nel caso di omologazione nazionale: le schede figuranti nell'allegato III al presente regolamento; nel caso di omologazione CEE di un componente, di un sistema o di una entità tecnica: le corrispondenti schede figuranti nell'allegato alla direttiva particolare in base alla quale è richiesta l'omologazione; documentazione informativa: l'insieme della documentazione che il costruttore è tenuto a presentare in allegato alla domanda di omologazione in armonia alle prescrizioni contenute nella norma in base alla quale l'omologazione è richiesta; scheda di omologazione: a) nel caso di omologazione nazionale è costituita dal certificato di omologazione e dal prospetto descrittivo (DGM 405), che per l'omologazione del veicolo riporterà anche il tipo della punzonatura dei dati di identificazione che saranno impressi su ogni esemplare prodotto nonchè il fac-simile della dichiarazione di conformità e, nel caso di omologazione di componenti od entità tecniche, il fac-simile della marcatura che figurerà su ogni esemplare prodotto; b) nel caso di omologazione CEE di componenti, sistemi od entità tecniche, essa sarà conforme al modello riportato in allegato alla direttiva CEE in base alla quale l'omologazione è stata richiesta; c) nel caso di omologazione ECE-ONU di componenti, sistemi od entità tecniche, la scheda di omologazione dovrà essere conforme al "type approval form" ovvero "fiche d'homologation" previsti dal regolamento ECE-ONU applicato; fascicolo di omologazione: la documentazione informativa più tutti i verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o le autorità competenti di omologazione hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle loro funzioni; indice del fascicolo di omologazione: il documento in cui è elencato il contenuto del fascicolo di omologazione, opportunamente numerato o contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile". "Art. 3 (Competenze). - 1. Autorità competenti al rilascio delle omologazioni. L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei componenti, dei veicoli di massa complessiva fino a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad essi destinate è il: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 41. L'autorità competente al rilascio delle omologazioni dei veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 ton, dei loro sistemi e delle entità tecniche ad esse destinate è il: Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. - IV Direzione centrale - Divisione 42. 2. Servizi tecnici responsabili dell'effettuazione delle prove di omologazione. Competenti all'effettuazione delle verifiche e prove di omologazione sono i Centri prova del Ministero dei trasporti e della navigazione. Esistono due ordini di competenze: quella territoriale e quella per discipline tecniche. Nell'allegato IX al presente regolamento sono elencati i Centri prova del Ministero dei trasporti e della navigazione con la indicazione della competenza territoriale, mentre le competenze per discipline tecniche sono compendiate nella tabella figurante nello stesso allegato. 3. Nel quadro delle competenze sopra definite, per la presentazione delle domande di omologazione, si osservano le seguenti regole: a) omologazione dei veicoli sistemi ed entità tecniche. Le domande di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi vanno presentate dai costruttori al Centro prove autoveicoli competente per territorio. In tal caso: per i costruttori nazionali si fà riferimento all'ubicazione dello stabilimento di produzione nel quale avviene l'assemblaggio del veicolo finito nello stato in cui viene presentato alle prove di omologazione. Nel caso in cui l'assemblaggio del veicolo finito avvenga nello stesso tempo in più impianti di produzione dello stesso costruttore ricadenti nella giurisdizione territoriale di più Centri prova, il costruttore può scegliere uno dei Centri prova competenti per territorio, previa autorizzazione del Ministero; per i costruttori esteri si fa riferimento, nel caso in cui il costruttore abbia una rappresentanza legale in Italia, al centro prove autoveicoli nella cui competenza territoriale tale rappresentanza è ubicata. Il costruttore estero che intenda procedere direttamente all'omologazione in Italia, dovrà inoltrare domanda alla competente divisione del Ministero e questa provvederà a designare il Centro prove autoveicoli incaricato dell'istruzione della pratica e dell'effettuazione delle prove; b) omologazione dei componenti. In tale caso, prevale la competenza per disciplina tecnica. 4. Deroghe alla competenza territoriale. Il costruttore, con motivata domanda da inoltrare al Ministero tramite il Centro prove autoveicoli territorialmente competente, può chiedere di presentare le domande di omologazione presso un altro Centro prove autoveicoli. Il Ministero adotterà le proprie determinazioni, dandone comunicazione ai centri prove autoveicoli interessati". "Art. 4 (Domanda di omologazione). - 1. Per ottenere l'omologazione di un tipo di veicolo, prevista dall'art. 75 del codice della strada, deve essere presentata al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, unitamente alle attestazioni dei versamenti effettuati in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, e successive modificazioni, apposita domanda in triplice copia, per il tramite del Centro prova autoveicoli competente. Sulla copia, che verrà successivamente trasmessa alla competente divisione della Direzione generale M.C.T.C., dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo corrisposta. La domanda, conforme allo schema indicato nell'allegato II, è accompagnata dalla documentazione informativa contenente le informazioni specificate nell'allegato III, dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari CEE o regolamenti ECE-ONU applicabili in alternativa, in base alle norme del regolamento, nonchè dalla bozza del prospetto descrittivo del veicolo (DGM 405). Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata in triplice copia, in carta semplice, in formato A4, o ad esso riconducibile. È facoltà del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. richiedere, a completamento della documentazione, la presentazione dei calcoli di determinate strutture o particolari costruttivi. 2. In deroga al comma 1, se una o più schede di omologazione relative a pertinenti direttive particolari o regolamenti ECE-ONU non sono momentaneamente disponibili in quanto in fase di emanazione da parte di altra autorità che rilascia l'omologazione, esse potranno essere presentate al Centro prove prima della trasmissione del fascicolo di omologazione alla competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione. Laddove l'indisponibilità di tali documenti derivi dalla circostanza che il costruttore intende effettuare tutte le verifiche di omologazione in unica soluzione, i documenti che accompagnano la domanda devono comprendere una documentazione informativa contenente le notizie richieste dall'allegato III. Nel caso in cui il costruttore intenda conseguire contestualmente all'omologazione del tipo di veicolo anche omologazioni parziali di sistemi od entità tecniche, per ognuna delle omologazioni parziali richieste dovrà essere allegata domanda redatta conformemente a quanto previsto al successivo punto 4. 3. Nel caso di una omologazione in più fasi, il richiedente deve fornire: nella prima fase: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione richieste per un veicolo completo, relative allo stato di costruzione del veicolo base; nella seconda e nelle successive fasi: le parti della documentazione informativa e le schede di omologazione relative alla specifica fase di costruzione, nonchè una copia della scheda di omologazione del veicolo incompleto rilasciata nella fase di costruzione precedente. Il richiedente deve inoltre fornire un elenco completo delle modifiche e delle aggiunte da lui apportate ai veicoli incompleti. 4. La domanda di omologazione di un tipo di sistema, componente o entità tecnica, deve essere presentata in triplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., corredata dalle attestazioni dei versamenti delle tariffe corrisposte, per il tramite del Centro prova autoveicoli competente. Sulla copia che verrà successivamente trasmessa alla competente divisione della M.C.T.C. dovrà essere apposto il timbro relativo all'avvenuto assolvimento virtuale dell'imposta di bollo, il numero della marca operativa e il codice della tariffa applicata. La domanda, nella quale dovrà essere indicata la specifica norma, direttiva CEE, regolamento ECE-DNU, o norma nazionale, ai sensi della quale l'omologazione è richiesta, dovrà essere accompagnata dalla documentazione informativa specificata nella norma di omologazione invocata. 5. Nelle domande di omologazione CEE o ECE-ONU di un componente, sistema od entità tecnica il costruttore dovrà espressamente dichiarare di non aver presentato analoga domanda all'autorità competente di un altro Stato. 6. La domanda è presentata dal costruttore. Nel caso di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche prodotti da costruttori esteri non aventi sede nel territorio comunitario o negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992, essa deve essere corredata anche di un atto che attribuisca a persona residente in uno Stato membro della CEE o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, i poteri a gestire l'omologazione nell'ambito delle responsabilità che la definizione di "costruttore" implica. Gli atti di cui sopra dovranno corrispondere alle norme vigenti sulla documentazione amministrativa e sull'autenticazione delle firme. Qualora gli atti di cui trattasi siano stati presentati in occasione di una precedente omologazione, sarà sufficiente fare riferimento a quest'ultima". "Art. 5 (Verifiche, prove e verbalizzazioni). - 1. Effettuata l'istruttoria della domanda, nonchè la valutazione iniziale afferente alla conformità di produzione di cui al successivo art. 9, il Centro prova autoveicoli effettua le verifiche e prove richieste, secondo le metodologie previste dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta. 2. Il costruttore di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche assiste alle prove con un proprio rappresentante, mettendo a disposizione del Centro prova autoveicoli il numero di prototipi di veicoli, componenti, sistemi od entità tecniche specificato dalle norme tecniche in base alle quali l'omologazione è stata richiesta, nonchè il personale e le attrezzature eventualmente necessarie. Nel caso di omologazione di componenti, la presenza del rappresentante del costruttore è facoltativa. 3. Completate le verifiche e prove di omologazione dovrà essere redatto verbale, in triplice copia, di cui due in bollo, completo della bozza di DGM 405 che ne costituisce parte integrante. 4. Nel caso di omologazione del tipo di veicoli, il relativo verbale (base) sarà compilato riportando l'esito delle singole verifiche e prove eseguite secondo le già esistenti norme nazionali nonchè i numeri delle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU risultanti dalle schede di omologazione allegate al fascicolo informativo, ovvero i numeri dei verbali parziali che verranno compilati a parte, relativi alle prescrizioni tecniche delle singole direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU applicati. Nel caso in cui si faccia ricorso alle schede di omologazione precedentemente ottenute, sul verbale base dovrà essere esplicitamente annotato che la scheda concerne il tipo di veicolo oggetto dell'omologazione nazionale verbalizzata. Le indicazioni relative alle omologazioni parziali CEE o ECE-ONU, ed i riferimenti alle specifiche norme applicate: numero della direttiva e dell'ultima direttiva di emendamento, o nel caso di regolamento ECE-ONU, numero del regolamento, completo dei riferimenti alla serie di emendamenti e supplementi, verrà compendiato in una tabella allegata al verbale base. 5. Nel caso di verbalizzazioni di prove effettuate su veicoli nell'ambito di una procedura a più fasi, nel verbale base delle fasi successive alla prima, dovrà essere verbalizzata anche la verifica della conformità del veicolo alle prescrizioni e vincoli contenuti nella scheda di omologazione della fase precedente. 6. La scheda di omologazione del tipo di un veicolo nonchè le schede di omologazione dei componenti, sistemi od entità tecniche afferenti ad omologazioni rilasciate in base a norme nazionali, constano del certificato di omologazione riprodotto nell'allegato IV e del DGM 405 redatti nella consueta forma. 7. Nei modelli DGM 405, redatti nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi, dovranno essere annotati anche i vincoli e le prescrizioni da rispettare in sede di completamento del veicolo. 8. Le schede tecniche relative ad omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive CEE o regolamenti ECE-ONU, dovranno essere redatte in conformità al modello figurante nella forma tecnica applicata. Qualora il componente o l'entità tecnica da omologare svolge la propria funzione o presenta una particolare caratteristica soltanto in connessione con altri elementi del veicolo, e per questa ragione la conformità a una o più prescrizioni può essere verificata soltanto quando il componente o l'entità tecnica da omologare funzionano in connessione con altri elementi del veicolo, simulati o reali, la portata dell'omologazione del componente o dell'entità tecnica deve essere limitata di conseguenza. La scheda di omologazione di un componente o di una entità tecnica indica in tal caso le eventuali restrizioni di utilizzazione e le eventuali condizioni di montaggio. Il rispetto delle suddette restrizioni e prescrizioni è verificato al momento dell'omologazione del veicolo. 9. Per l'ulteriore corso della pratica di omologazione il Centro prove autoveicoli dovrà trasmettere, entro due settimane dalla data di completamento e firma dei verbali delle visite e prove afferenti il programma di omologazione concordato, alla competente divisione della IV Direzione centrale del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., il fascicolo di omologazione costituito dai seguenti documenti: a) rapporto relativo alla possibilità di procedere alla omologazione richiesta; esso può essere contenuto nella lettera di trasmissione; b) originale della domanda di omologazione, che, nel caso di omologazione del tipo di un veicolo, deve essere completata con gli originali delle varie domande delle omologazioni parziali, ove richieste dal costruttore; c) schede informative compilate ai sensi degli articoli 3 e 4, qualora il caso ricorra, integrate dalla documentazione informativa e dalla relazione di calcolo delle strutture resistenti (due copie di cui una in bollo); d) verbali delle verifiche e prove (una copia in bollo); e) schede di omologazione: tre copie; nel caso di omologazione nazionale il DGM 405 facente parte integrante della scheda di omologazione deve essere vistato dal funzionario tecnico che ha proceduto ai relativi accertamenti tecnici. Nel caso di schede di omologazione relative ad omologazioni parziali ECE-ONU, oltre alle tre copie vistate, saranno trasmesse anche le copie necessarie per l'inoltro ai Paesi membri aderenti all'Accordo di Ginevra del 1958 che le richedono, complete dei verbali di prova se così previsto dalla norma tecnica in base alla quale l'omologazione è stata accordata. Contestualmente il Centro prove autoveicoli invierà direttamente al costruttore o alla sua rappresentanza legale (in caso di domanda presentata per conto di costruttori non aventi sede nel territorio della CEE) una copia in bollo dei verbali delle verifiche e prove effettuate. 10. La competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., accertata la regolarità tecnica ed amministrativa del fascicolo: a) assegna il numero di omologazione che: nel caso di omologazione di un veicolo ovvero nel caso di omologazione di un sistema, componente od entità tecnica rilasciata in base a norme nazionali sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato V/a; nel caso di omologazioni rilasciate secondo direttive CEE sarà conforme alle prescrizioni figuranti nell'allegato V/b; nel caso di omologazioni rilasciate secondo un regolamento ECE-ONU sarà conforme alle prescrizioni figuranti nel regolamento in base al quale l'omologazione viene rilasciata; b) emette la scheda di omologazione provvista del relativo numero di omologazione, autorizzando nel caso di omologazioni di veicoli, ovvero nel caso di omologazioni di componenti, sistemi od entità tecniche rilasciate in base a norma nazionale, la stampa del modello DGM 405 che ne costituisce parte integrante; c) redige, nel caso di omologazioni di veicoli, il fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione; d) trasmette: al costruttore una copia del fac-simile della carta di circolazione nonchè la bozza del DGM 405 vistata per l'autorizzazione alla stampa e copia delle omologazioni parziali CEE e/o ECE/ONU, copia della scheda di omologazione CEE e/o ECE/ONU, originale del certificato di omologazione in bollo, copia della documentazione informativa ove ricorra; al Centro prove autoveicoli, copia della documentazione trasmessa al costruttore, integrata dall'originale del certificato di omologazione in bollo, nonchè della scheda e della documentazione informativa, anch'esse in bollo, perchè siano consegnate al costruttore dopo aver accertato la corrispondenza alla bozza vistata dei DGM 405 stampati; agli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, che ne hanno fatto formale richiesta, copia della scheda di omologazione. Per quanto attiene gli Stati membri della Cee, la competente divisione invia, su base mensile, l'elenco contenente le menzioni indicate nell'Allegato VI delle omologazioni a norme CEE di sistemi, componenti o entità tecniche rilasciate, rifiutate o ritirate nel corso dello stesso mese; inoltre, su richiesta dell'autorità che rilascia l'omologazione di un altro Stato membro, essa invia immediatamente copia delle schede di omologazione dei sistemi, componenti o entità tecniche e/o il fascicolo di omologazione relativo a ciascun sistema, componente o entità tecnica per i quali ha rilasciato, rifiutato o ritirato l'omologazione. Il richiedente l'omologazione nazionale provvederà alla stampa del modello DGM 405, ricevuto in bozza, che farà pervenire entro quarantacinque giorni, franco domicillo, al Centro prove autoveicoli, che ha istruito la pratica di omologazione, nel numero di cinquecento esemplari, di cui tre regolarmente bollati. Il Centro prove autoveicoli a sua volta, controllata la conformità della stampa del modello DGM 405 al modello vistato, provvederà immediatamente, servendosi dell'eventuale collaborazione del richiedente l'omologazione, a trasmetterlo alla competente divisione del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. (trenta copie), nonchè agli Uffici provinciali della direzione generale M.C.T.C. Al richiedente l'omologazione verranno restituiti i tre esemplari bollati, timbrati con il timbro d'ufficio, più le copie in bollo della scheda informativa e della documentazione informativa". "Art. 6 (Modifiche e cessazioni di validità delle omologazioni). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., in base alle norme comunitarie ed a quelle ECE-ONU, può modificare solamente omologazioni da esso rilasciate. 2. Il costruttore che introduca in un tipo di veicolo, componente, sistema od entità tecnica di tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., modifiche che riguardino le caratteristiche tecniche contenute nel fascicolo di omologazione, è tenuto ad inoltrare al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., tramite il Centro prove autoveicoli che ha proceduto all'istruttoria dell'omologazione originaria, domanda di aggiornamento del fascicolo di omologazione. Il Centro prove eseguirà gli accertamenti e le eventuali verifiche e ne riferirà alla competente divisione esprimendo la propria valutazione tecnica. 3. Nel caso di omologazione nazionale di veicoli, le modifiche introdotte per diversificare o aggiornare la produzione del tipo omologato danno luogo a: a) Serie del tipo omologato non differenziate da quella precedente. Ciò avviene particolarmente in occasione di richieste di adozione di parti montabili in alternativa, anche se in conseguenza i veicoli sono soggetti a prove. b) Nuova serie del tipo omologato. È la procedura in base alla quale l'omologazione del tipo viene riconosciuta valida per altri veicoli prodotti in serie che differiscono dal tipo omologato solo per le caratteristiche costruttive non essenziali. Le differenti serie del tipo omologato sono contraddistinte da apposito codice alfanumerico. Una nuova serie che si sostituisce ad una precedente può essere indicata facendo riferimento al numero di telaio a partire dal quale la stessa inizia. c) Estensione dell'omologazione. È la procedura in base alla quale si rilascia l'omologazione del tipo ai veicoli prodotti in serie che differiscono da un tipo già omologato per una o più caratteristiche costruttive essenziali. d) Nuova omologazione. Nel caso in cui le modifiche siano strutturali e di entità tale da configurare un nuovo tipo di veicolo, si farà luogo al rilascio di una nuova omologazione del tipo. 4. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. rilascia, se necessario, le pagine modificate del fascicolo di omologazione, contrassegnando ciascuna pagina modificata in modo che risulti chiaramente la natura della modifica e la data della nuova pubblicazione. In occasione di ogni modifica provvede a modificare conseguentemente anche l'indice del fascicolo di omologazione (allegato alla scheda di omologazione) in modo da indicare le date delle ultime pagine modificate. Oltre a quanto sopra indicato, laddove siano mutati i dati contenuti nella scheda di omologazione originaria o siano mutate le prescrizioni contenute nella norma tecnica, in base alla quale l'omologazione originaria è stata accordata, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. rilascia una scheda di omologazione modificata, contrassegnata da un numero di estensione. Sulla scheda aggiornata sono chiaramente indicati il motivo della modifica e la data della nuova pubblicazione. Se il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. ritiene che una modifica apportata ad un fascicolo informativo esiga nuove verifiche e prove, ne informa il Centro prove e rinvia i documenti sopra indicati solo a seguito dell'esito favorevole delle nuove verifiche e prove. 5. Le stesse prescrizioni si applicano al caso dell'omologazione dei veicoli, con la variante che in tale ultimo caso la modifica apportata può avere già formato oggetto di una procedura già formalizzata in una omologazione parziale rilasciata da uno Stato membro della CEE o da un Paese parte contraente dell'Accordo ECE-ONU di Ginevra del 1958. In tale ultimo caso il fascicolo di omologazione del tipo di veicolo verrà aggiornato sulla base dei dati contenuti nella scheda di omologazione parziale rilasciata dall'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione parziale". "Art. 7 (Dichiarazione di conformità). - 1. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di un veicolo, per ognuno degli esemplari venduti rilascia una dichiarazione di conformità redatta in aderenza al modello indicato nell'Allegato VII. Il rilascio della dichiarazione di conformità presuppone sempre il deposito della firma alla competente divisione del Ministero. 2. Il costruttore detentore della scheda di omologazione di componente o entità tecnica appone, su ciascun componente o entità tecnica fabbricati in conformità al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo e/o, se la norma in base alla quale l'omologazione è stata rilasciata lo prevede, il numero o il marchio di omologazione previsto dalla norma. In quest'ultimo caso, tuttavia, il costruttore può scegliere di non apporre il marchio di fabbrica o commerciale o l'indicazione del tipo. 3. Il costruttore dententore di una scheda di omologazione che ai sensi dell'art. 5, comma 9, contiene restrizioni circa l'utilizzazione del componente o dell'entità tecnica in questione fornisce, per ciascun componente o entità tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio. 4. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento della dichiarazione di conformità originale già emessa per un veicolo, il costruttore ne emette il duplicato che, in duplice copia ed unitamente alla relativa denuncia debitamente vistata dall'Organo di Polizia che l'ha ricevuta, verrà presentato agli Uffici provinciali della motorizzazione civile che provvederanno direttamente all'immatricolazione del veicolo stesso. Detta denuncia vistata dovrà essere conservata in atti presso l'Ufficio provinciale della motorizzazione civile competente, unitamente al duplicato della dichiarazione di conformità. Copia della stessa denuncia vistata sarà trattenuta agli atti dal costruttore a giustificazione dell'avvenuto rilascio del duplicato della dichiarazione di conformità. Nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre di ogni anno, i costruttori che nel trimestre precedente, abbiano rilasciato duplicati di dichiarazioni di conformità sono tenuti a darne notizia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., trasmettendo un elenco in duplice copia delle certificazioni duplicate emesse". "Art. 8 (Deroghe e procedure alternative). - 1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. può, a domanda del costruttore, esentare dalla applicazione di una o più prescrizioni tecniche previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada per l'omologazione di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche, nei seguenti casi: a) veicoli prodotti in piccole serie, laddove il limitato numero di esemplari prodotti giustifichi tecnicamente ed economicamente l'omissione di talune prove; b) veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche quando la deroga sia ritenuta necessaria per motivi sperimentali. In tali casi si applicano rispettivamente le procedure di 'omologazione limitata per piccole seriè e di 'omologazione temporaneà, appresso descritte. 2. La procedura di omologazione limitata per piccole serie si applica nel caso di veicoli prodotti in serie, con attrezzature e/o programmi tali da non giustificare, almeno in un primo periodo, una omologazione nazionale in attesa di una verifica dell'entità della produzione e, per i veicoli prodotti in serie, a richiesta del costruttore, nelle more del completamento dell'omologazione nazionale. Nell'Allegato X sono precisati i limiti delle piccole serie distinti per categorie di veicoli. Nel caso di omologazioni a più fasi, laddove sussistano le condizioni sopracitate, essa trova applicazione anche in sede di omologazione di fasi intermedie relative a trasformazioni allestimenti effettuati in serie da industrie italiane. 3. La procedura della omologazione limitata per piccole serie differisce da quella relativa alla omologezione nazionale per i seguenti aspetti: a) autorità competente al rilascio: per il rilascio delle omologazioni limitate per piccole serie sono competenti i Centri prova autoveicoli della M.C.T.C., che applicheranno tale procedura nel caso in cui dalla domanda del costruttore e dalla valutazione preliminare effettuate nell'ambito della procedura del controllo di conformità, emergano elementi tali da configurare la sussistenza delle condizioni di applicabilità della procedura indicata in premessa; b) validità: il Centro prova autoveicoli della M.C.T.C. che ha rilasciato l'omologazione limitata per piccole serie potrà provvedere d'ufficio, quando lo riterrà opportuno, e comunque ad intervalli non superiori a due anni, al controllo della conformità della produzione per valutare se ricorrano le condizioni per trasformare l'omologazione limitata per piccole serie in omologazione nazionale; ovvero se siano venuti meno i requisiti necessari per l'omologazione limitata per piccole serie. Nel primo caso il Centro prova autoveicoli impone l'obbligo dell'omologazione nazionale fissando i termini per tale adempimento; nel secondo caso, procede alla revoca dell'omologazione; c) domanda di omologazione e verbalizzazione: per le omologazioni limitate per piccole serie vale, in quanto applicabile, la procedura prevista per l'omologazione di portata nazionale, di cui agli articoli 4 e 5. Nel caso in cui il costruttore chieda l'omissione di talune prove, nella domanda dovranno essere motivate le ragioni economiche della richiesta e l'eventuale deroga sarà accordata, a seconda dei casi, dal Ministeto dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. sulla base di un rapporto redatto dal Centro prova autoveicoli, in fase di istruttoria preliminare. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia richiesta nelle more del compietamento della procedura dell'omologazione nazionale, la domanda di omologazione è presentata contestualmente a quella prevista all'art. 4. Nel caso in cui successivamente al rilascio della omologazione limitata per piccole serie, il Centro prova autoveicoli verifichi la sussistenza dei requisiti per il passaggio all'omologazione nazionale, il detentore dell'omologazione limitata per piccole serie dovrà presentare apposita domanda in carta legale. Nel caso in cui l'omologazione limitata per piccole serie sia stata accordata con deroghe, il passaggio ad omologazione nazionale sarà accordato subordinatamente al completamento di tutte la verifiche e prove previste. Sul verbale, sulla scheda di omologazione e sul modello DGM 405 delle omologazioni limitate per piccole serie accordate, dovranno essere annotati gli estremi dei provvedimenti di deroga eventualmente concessi dai Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C.; d) comunicazioni conseguenti: in sede di omologazione limitata per piccole serie, non può darsi corso a comunicazioni agli Stati membri di avvenuti accertamenti secondo le direttive CEE. A seguito dell'esito positivo delle verifiche e prove prescritte e della conseguente verbalizzazione, il Centro prova autoveicoli, provvederà direttamente alle seguenti incombenze e comunicazioni: attribuirà alla comunicazione di omologazione una numerazione secondo le modalità indicate nell'Allegato V/c; curerà la redazione del fac-simile della carta di circolazione per veicoli omologati, inserendo nella banca del Centro elaborazione dati del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. i dati tecnici necessari per l'elaborazione delle carte di circolazione. Tale incombenza è subordinata all'accertamento dell'avvenuto deposito della firma del costruttore presso la competente divisione del Ministero; trasmetterà alla competente divisione del Ministero del trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., in carta semplice, entro trenta giorni dalla data di altribuzione del numero di omologazione: copia del fascicolo di omologazione; copia del verbale; copia della scheda di omologazione completa del modello DGM 405. 4. La procedura di omologazione temporanea si applica nel caso di omologazione di veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche che presentino soluzioni costruttive incompatibili con le norme regolamentari in vigore, e che pertanto possano essere ammesse solamente in un programma di sperimentazione finalizzato alla valutazione delle opportunità di emendare le norme regolamentari. L'omologazione temporanea di un veicolo, sistema, componente od entità tecnica è accordata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. Nel caso di veicoli di produzione nazionale od estera, l'omologazione temporanea è soggetta, oltre che a limitazioni temporali, anche a limitazioni numeriche. Nel caso di sistemi, componenti od entità tecniche, l'omologazione temporanea non autorizza la libera immissione sul mercato dei sistemi, componenti od entità tecniche omologati, ma ne autorizza l'uso su un numero limitato di veicoli, le cui carte di circolazione saranno debitamente aggiornate. La procedura di omologazione temporanea differisce dalla consueta omologazione per i seguenti aspetti procedurali: a) domanda di omologazione e verbalizzazioni: nel caso di omologazione di veicoli, la domanda dovrà specificare il numero dei veicoli per i quali è richiesta la deroga nonchè il periodo di tempo previsto per la durata della sperimentazione.Nel caso di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche, dovrà invece essere precisato il numero dei veicoli sui quali verranno installati i sistemi, componenti od entità tecniche sperimentali. La domanda dovrà inoltre precisare quali sono i motivi per i quali il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è omologabile in base alla normativa vigente; b) vincoli particolari: ai fini del controllo dei limiti numerici e temporali, stabiliti nell'atto dell'omologazione, nonchè della valutazione dei risultati delle sperimentazioni, nel caso di omologazioni di veicoli, il costruttore dovrà, per ciascun tipo omologato, annotare su apposito registro, con numerazione progressiva e con l'indicazione della relativa data, le dichiarazioni di conformità rilasciate. Tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro prova autoveicoli che ha effettuato le verifiche e prove, per essere consultato in qualsiasi momento. Nel caso di omologazione di sistemi, componenti od entità tecniche, il costruttore annoterà su apposito registro gli estremi di immatricolazione dei veicoli sui quali i sistemi, i componenti, o le entità tecniche, oggetto di omologazione temporanea, sono stati installati. Anche tale registro dovrà essere posto a disposizione del Centro prova autoveicoli, che ha effettuato le verifiche e prove del sistema, componente od entità tecnica, per essere consultato in qualsiasi momento. Nelle verbalizzazioni delle prove effettuate sui sistemi del veicolo, ovvero sui componenti ed entità tecniche incompatibili con la normativa vigente, dovrà essere riportata la descrizione delle prove effettuate, complete dei relativi risultati, dalla quale si evinca la garanzia di un livello di sicurezza equivalente a quello garantito dalla normativa tecnica vigente. Oltre a ciò, il fascicolo di omologazione, se del caso, dovrà essere integrato da un documento che proponga emendamenti alla normativa vigente; c) comunicazioni conseguenti: a seguito delle verifiche e prove il Centro prova autoveicoli trasmetterà alla Divisione competente del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. due fascicoli di omologazione, completi di un parere sull'ammissibilità della deroga proposta, nonchè del documento con le proposte di emendamento della norma non applicabile. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. esaminati gli atti e le circostanze, se del caso accorderà l'omologazione temporanea; d) conclusione della procedura: al termine del periodo di sperimentazione, il Centro prove autoveicoli redigerà un rapporto sui risultati ottenuti e lo inoltrerà in duplice copia al Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. Quest'ultimo, sulla base dei risultati ottenuti, valuterà l'opportunità di adattare la norma tecnica alla soluzione sperimentata. Qualora nel periodo di validità dell'omologazione temporanea emergano elementi tali da far sorgere dubbi sui requisiti di sicurezza della sperimentazione, a giudizio insindacabile del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. l'omologazione accordata sarà revocata e tutti i veicoli risultanti dai registri dovranno essere adeguati alla normativa vigente. Nel caso che la sperimentazione dia esito positivo e che la norma tecnica sia conseguentemente emendata, il costruttore, con apposita domanda, potrà convertire l'omologazione temporanea in omologazione definitiva". "Art. 9 (Conformità della produzione). - 1. Per garantire la conformità del prodotto al tipo omologato, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. procede ad accertamenti consistenti in: valutazioni preliminari volte ad accertare, prima che l'omologazione venga accordata, che il sistema produttivo posto in essere dal costruttore sia atto a garantire un prodotto conforme ed uniforme; ispezioni periodiche agli impianti di produzione volte ad accertare, ad omologazione accordata, che la produzione sia costantemente tenuta sotto controllo e che il prodotto che ne deriva sia conforme al tipo omologato. 2. Le norme generali che regolano la conformità della produzione figurano nell'Allegato VIII e, nel caso di omologazioni di sistemi, componenti ed entità tecniche, sono integrate da norme 'ad hoc' eventualmente figuranti nelle norme specifiche in base alle quali l'omologazione è accordata. 3. Oltre ai controlli effettuati in produzione, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. può comunque predisporre ispezioni su prodotti prelevati presso la rete di distribuzione; in tali casi, se le eventuali difformità riscontrate rispetto al tipo omologato non sono imputabili al distributore, il Ministero dei trasporti e della navigazione direzione generale M.C.T.C. procede ad ispezioni straordinarie presso il costruttore. 4. Nel caso in cui si tratti di omologazioni di sistemi, componenti od entità tecniche rilasciate in base a direttive comunitarie o regolamenti ECE-ONU, nell'ipotesi di cui al precedente comma 3, la difformità riscontrata è segnalata dal Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. all'autorità competente dello Stato che ha rilasciato l'omologazione e, reciprocamente, il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C., su segnalazione delle autorità competenti degli Stati che accettano le omologazioni internazionali rilasciate dal nostro paese, effettua ispezioni straordinarie presso il costruttore al più presto possibile, e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data della richiesta. 5. Si ha non conformità al tipo omologato quando si riscontrano, rispetto alla scheda di omologazione, e/o del fascicolo di omologazione, divergenze non autorizzate ai sensi dell'art. 6, commi 3 e 4, dall'autorità competente. Non si può considerare che un veicolo, un sistema, un componente od entità tecnica non siano conformi al tipo omologato se sono rispettate le tolleranze previste dalle norme in base alle quali l'omologazione è stata accordata. 6. Se il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. constata che veicoli, sistemi, componenti od entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità, o recanti un contrassegno di omologazione, non sono conformi al tipo da esso omologato, esso prende i provvedimenti necessari affinchè i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche prodotti siano di nuovo conformi al tipo omologato. Nel caso di omologazioni rilasciate in base a direttive CEE od a regolamenti ECE-ONU il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale M.C.T.C. comunica alle autorità competenti degli Stati membri o degli Stati parti contraenti dell'Accordo di Ginevra del 1958, i provvedimenti presi, che possono giungere fino al ritiro dell'omologazione. In tale ultima ipotesi la comunicazione va effettuata entro trenta giorni dalla data del ritiro dell'omologazione stessa". "Art. 10 (Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili). - Ogni decisione di rifiuto o di ritiro di omologazione, rifiuto di immatricolazione o divieto di vendita, presa in base alle disposizioni adottate in esecuzione del presente regolamento, è debitamente motivata. Essa viene notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalle legislazioni in vigore e dei relativi termini di esperibilità". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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