LEGGE 5 novembre 1996, n. 573
Entrata in vigore della legge: 13/11/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, recante misure urgenti per le universita' e gli enti di ricerca, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 13 luglio 1995, n. 280, 18 settembre 1995, n. 379, 18 novembre 1995, n. 483, 16 gennaio 1996, n. 14, 19 marzo 1996, n. 128, 17 maggio 1996, n. 265, e 16 luglio 1996, n. 374.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 marzo 1996, n. 159, e 27 maggio 1996, n. 289.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLINGUER, Ministro della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 217 del 16 settembre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 23.
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 475. All'articolo 2, al comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Per l'anno accademico 1996-1997 il prelievo per tasse e contributi a carico degli studenti appartenenti alle fasce a basso reddito, come definite ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e dell'articolo 5, comma 20, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non potra' subire alcuna variazione in aumento. Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal precedente periodo le universita' provvedono nell'ambito delle risorse di propria competenza". All'articolo 4, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini di cui al presente articolo e' riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo". All'articolo 6: al comma 3, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", anche costituendo un comitato di gestione con gli enti interessati, in particolare per indirizzare le attivita' del laboratorio di Trieste"; al medesimo comma 3, ultimo periodo, le parole: "riuniti in apposito consorzio," sono soppresse; dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Le procedure gia' avviate in applicazione delle delibere del Comitato tecnico scientifico per i parchi scientifici e tecnologici di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, si concludono secondo le norme vigenti all'atto delle delibere stesse".
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