LEGGE 5 novembre 1996, n. 592

Type Legge
Publication 1996-11-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 1 dicembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania (qui di seguito denominati Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente; e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizione Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio finanziario aventi un valore economico relativo ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli utili da capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura economia conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originario. Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra. 3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede principale nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonche' qualsiasi pagamento in natura. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alla legislazione nazionale di quest'ultima.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 3. Ciascuna Parte Contraente creera' e manterra', nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi. 2. Qualora venga concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto in base alla legislazione interna di una delle Parti Contraenti, ovvero agli impegni internazionali da questa assunti, detto trattamento verra' applicato agli investitori di tale Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso. 3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto della loro partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, Mercati Comuni, Aree di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, Accordi economici multilaterali internazionali, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stati di emergenza, guerra civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi cittadini ed agli investitori di Paesi terzi. I relativi indennizzi saranno pagati senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure legali e con le sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti. 2. Il giusto indennizzo sara' stabilito sulla base dei valori di mercato internazionale immediatamente precedenti al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica. Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo verra' calcolato in base ai parametri di riferimento universalmente riconosciuti, prendendo in considerazione il capitale investito, l'ammortamento, il capitale gia' rimpatriato, il valore di sostituzione, le oscillazioni del tasso di cambio valutario ed altri fattori rilevanti. Il tasso di cambio applicabile a ciascun indennizzo sara' quello prevalente nel giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici. 3. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo provvedimento sia una societa' a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti e le rivalutazioni di capitale, gli utili reinvestiti e i fondi di riserva, e detratti i valori delle riduzioni e perdite di capitale. 4. L'indennizzo sara' considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta e' - o resta - convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. 5. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo. 6. Il risarcimento comprendera' gli interessi calcolati in base agli standard LIBOR che fanno riferimento al periodo compreso fra la data di nazionalizzazione o di esproprio e la data di pagamento. 7. Un cittadino o una societa' di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento e' stato espropriato, avra' diritto all'immediato esame da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo indennizzo, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonche' al fine di decidere di tutte le altre questioni connesse. 8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorita' competente, l'ammontare dell'indennizzo verra' definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 9 del presente Accordo. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e redditi 1. Ognuno delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 - Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 - Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entita' di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista. 3. Qualora la controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione effettuata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporla: a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato. c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' essi siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 - Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa verra', su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominera' un membro del Tribunale. Gli arbitri cosi' nominati sceglieranno il Presidente del Tribunale Arbitrale, che sara' cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale Arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente ed ogni altra spesa saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Tuttavia, il Tribunale Arbitrale potra' decidere che una parte maggiore dei costi debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti e detta decisione sara' vincolante per entrambe le Parti. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 - Relazioni fra Governi Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Accordo - art. 12

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