LEGGE 5 novembre 1996, n. 593
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, con protocollo, fatto a Brasilia il 3 aprile 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XIII, paragrafo 1, dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. I
ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale del Brasile, di seguito denominate "Parti Contraenti", animate dal desiderio di creare condizioni favorevoli ad una maggiore cooperazione economica reciproca ed, in particolare, alla realizzazione di investimenti di un Paese nel territorio dell'altro; in considerazione del fatto che il mantenimento di un clima favorevole agli investimenti e' il miglior modo di stabilire e conservare un adeguato flusso internazionale di capitali; e riconoscendo che la conclusione di un Accordo per la promozione e la reciproca protezione degli investimenti potra' contribuire a stimolare le iniziative imprenditoriali che favoriscano la prosperita' dei due Paesi; hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO I DEFINIZIONI 1. Ai fini del presente Accordo, si intende che: I. il termine "investimento" designa qualsiasi tipo di bene investito da una persone fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dal quadro giuridico di riferimento, in conformita' con le leggi ed i regolamenti della Parte sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato. Il termine investimento comprende in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni diritto in rem compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per impegni o prestazioni, aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i redditi reinvestiti e gli incrementi del capitale; d) diritti nell'ambito della proprieta' intellettuale e industriale, come i diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali, know-how, la ditta e l'avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economia conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' con le disposizioni vigenti nella Parte ospitante l'investimento per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. II. il termine "investitori" designa: a) le persone fisiche che possiedono la cittadinanza della Parte Contraente da dove origina l'investimento, in base alla sua legislazione interna; b) le persone giuridiche, costituite in conformita' con la legislazione della Parte Contraente dal quale proviene l'investimento e che abbiano sede nel territorio della Parte medesima, ivi comprese compagnie, fondazioni, associazioni, istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilita' limitata o meno; III. l'espressione "redditi da investimento" designa i proventi derivanti da un investimento, inclusi profitti, redditi da capitale, dividendi, interessi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici e ogni altro corrispettivo in natura. IV. il termine "territorio" designa, oltre alle aree delimitate dai confini terrestri od insulari, anche il mare territoriale, cosi' come definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e i corrispondenti fondi e sottosuoli, cosi' come qualsiasi area marittima al di la' del mare territoriale, includendo il fondo del mare e il sottosuolo, nella misura in cui in questa area la Parte Contraente eserciti la sovranita', diritti sovrani o diritti giurisdizionali, in conformita' con il diritto internazionale. 2. Nessuna modifica delle modalita' secondo le quali i beni ed i capitali siano stati investiti o reinvestiti influira' sulla qualifica di investimento, cosi' come definita dal presente Accordo, osservate le disposizioni di legge e regolamentari.
Accordo - art. II
ARTICOLO II PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI 1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' nel proprio territorio gli investimenti da parte di investitori dell'altra Parte Contraente e permettera' tali investimenti, in conformita' con le disposizioni della propria legislazione. 2. Ciascuna Parte Contraente assicurera' nel proprio territorio un trattamento non discriminatorio, giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente e assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente nonche' da societa' ed imprese nelle quali tali investimenti siano stati effettuati non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
Accordo - art. III
ARTICOLO III TRATTAMENTO E CLAUSOLA DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA 1. In tutte le materie regolate da questo Accordo, il trattamento cui si riferisce il secondo paragrafo dell'Articolo II non sara' meno favorevole di quello concesso da una Parte Contraente agli investimenti realizzati nel suo territorio da parte di investitori di una Paese Terzo. 2. Questo trattamento non si estendera', tuttavia, alle concessioni di una Parte Contraente in favore di investitori di una terza Parte in virtu' della sua partecipazione ad una zona di libero scambio, unione doganale, mercato comune, accordi di integrazione regionale, accordi economici multilaterali ed accordi per facilitare gli scambi transfrontalieri. 3. Il trattamento a cui si riferisce questo articolo non si estendera', inoltre, alle riduzioni di aliquote, esenzioni fiscali ed altri incentivi simili, concessi da una Parte Contraente agli investitori di Paesi terzi in applicazione di un accordo per evitare la doppia imposizione o altri accordi in materia tributaria. 4. Oltre alle disposizioni del paragrafo 1 di questo Articolo, ogni Parte Contraente concedera' agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello concesso agli investimenti dei propri investitori. 5. Il trattamento accordato alle attivita' connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte Contraente non sara' meno favorevole di quello accordato alle analoghe attivita' connesse con investimenti di investitori propri o di ogni altro Paese Terzo. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.
Accordo - art. IV
ARTICOLO IV NAZIONALIZZAZIONE ED ESPROPRIO 1. Ciascuna Parte Contraente si impegna a non adottare provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', possesso o godimento inerenti agli investimenti effettuati sul proprio territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, salvo disposizioni specifiche di legge, sentenze o ordinanze delle competenti autorita' giudiziarie o altre disposizioni non discriminatorie, di carattere generale, destinate a regolare le attivita' economiche. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, o sottoposti a qualsiasi altra misura avente effetti equivalenti che possa essere adottata dalle Autorita' dell'altra Parte Contraente in relazione agli investimenti effettuati nel proprio territorio salvo casi di utilita' o necessita' pubblica o di interesse nazionale, secondo le disposizioni legali della Parte ricevente l'investimento a condizione che tali misure siano adottate in base a criteri non discriminatori. 3. L'Autorita' della Parte Contraente che dovesse adottare una di queste misure corrispondera' all'investitore o agli investitori dell'altra Parte Contraente un risarcimento giusto ed immediato. 4. Il giusto risarcimento sara' equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o espropriazione siano state annunciate o rese pubbliche e sara' determinato in base a parametri reali di riferimento internazionalmente accettati. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una valutazione degli elementi costitutivi dell'impresa nonche' delle componenti e dei risultati delle correlate attivita' di impresa. Il risarcimento sara' determinato in una valuta convertibile al tasso di cambio vigente in giorno in cui la nazionalizzazione o l'espropriazione sia stata adottata e sara' comprensivo degli interessi, maturati alla data di pagamento, calcolati sulla base del tasso LIBOR a sei mesi applicabile alla data di nazionalizzazione o di espropriazione. Una volta determinato, il risarcimento verra' prontamente corrisposto e sara' liberamente trasferibile. 5. Se, dopo l'espropriazione, i beni espropriati non avranno ricevuto, in tutto o in parte, la prevista destinazione, l'investitore o i suoi aventi causa avranno diritto ad ottenere il riacquisto di tali beni al prezzo di mercato.
Accordo - art. V
ARTICOLO V RISARCIMENTO PER DANNI O PERDITE Qualora gli investitori di una delle Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o di altri conflitti armati, rivoluzioni, rivolte o altre situazioni di emergenza, riceveranno da quest'ultima Parte Contraente un trattamento non meno favorevole in materia di restituzione, risarcimento, indennizzo o qualsiasi altra misura compensatoria non meno favorevole di quella concessa ai propri investitori o a quelli di Paesi Terzi.
Accordo - art. VI
ARTICOLO VI TRASFERIMENTO 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' il libero trasferimento di redditi, guadagni ed altri proventi derivanti dagli investimenti effettuati nel suo territorio da parte di investitori dell'altra Parte Contraente, ed in particolare ma non esclusivamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitali utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti, ivi compresi i redditi reinvestiti utilizzati; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro utile; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento; d) ammortamenti di prestiti relativi a un investimento e il pagamento dei rispettivi interessi; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati nella realizzazione di investimenti effettuati nel suo territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e di regolamenti nazionali vigenti; f) il risarcimento previsto agli Articoli IV e V, nonche' i trasferimenti di cui all'Articolo VII. 2. I trasferimenti saranno effettuati, espletate da parte dell'investitore le procedure di legge o regolamentari della Parte Contraente ospitante l'investimento, senza indebito ritardo e comunque entro sei mesi dalla richiesta, dopo l'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. 3. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo 2 del presente Articolo si intendono assolti quando siano state adempiute, da parte dell'investitore, le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato. 4. I trasferimenti saranno autorizzati in divisa convertibile al tasso di cambio vigente al momento della presentazione della domanda debitamente documentata ad un Istituto bancario autorizzato ad operare in valuta.
Accordo - art. VII
ARTICOLO VII SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro i rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti in base alla garanzia concessa, essa verra' riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte Contraente od alla sua Istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli IV e V del presente Accordo.
Accordo - art. VIII
ARTICOLO VIII SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FRA INVESTITORI E PARTI CONTRAENTI 1. Qualunque tipo di controversia o divergenza che dovesse sorgere fra una delle Parti Contraenti e l'investitore dell'altra Parte Contraente sara', nella misura del possibile, risolta tramite consultazioni amichevoli fra le Parti. 2. Qualora dette controversie o divergenze non possano essere risolte in modo amichevole nel termine di sei mesi, a partire dalla data di richiesta scritta di soluzione da parte dell'investitore, esse potranno essere sottoposte a scelta dell'investitore: a) ai Tribunali locali della Parte Contraente o, b) all'arbitrato internazionale, alle condizioni descritte nel paragrafo 4 di questo Articolo. 3. L'opzione per una di queste due vie sara' definitiva e irreversibile. 4. Nel caso dell'opzione per il ricorso all'arbitrato internazionale, la controversia o la divergenza sara' sottoposta: a) al Centro Internazionale, per la soluzione delle controversie in materia di investimenti, istituto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965, qualora e non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito; b) ad un Tribunale ad hoc, istituito in base alle regole arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNICITRAL), adottate dalla Risoluzione 31/98 dell'Assemblea Generale del 15 dicembre 1976. Il Tribunale arbitrale sara' composto da tre arbitri, uno designato dalla Parte Contraente coinvolta nella controversia, uno designato dall'investitore dell'altra Parte Contraente ed un terzo arbitro, che presiedera' il Tribunale, designato dai due arbitri cosi' scelti. Qualora gli arbitri non siano cittadini di una delle Parti Contraenti, essi dovranno essere cittadini di Stati che intrattengano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti. Se il terzo arbitro non sara' designato nel termine di trenta giorni dalla designazione degli altri due arbitri, la sua designazione sara' demandata al Presidente del Tribunale arbitrale della Camera Internazionale di Commercio di Parigi. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' in base alle disposizioni di questo Accordo, ai principi del diritto internazionale in materia, ai principi generali del diritto riconosciuti dalle Parti Contraenti, al diritto della Parte Contraente coinvolta nella controversia ed in ottemperanza ad eventuali accordi particolari relativi all'investimento. 6. I lodi arbitrali saranno definitivi e vincolanti per le Parti della controversia e saranno eseguiti in conformita' con l'ordinamento nazionale. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare, per via diplomatica, argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' avviati, finche' le relative procedure non siano state portate a termine ed una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato al lodo arbitrale o alla sentenza del Tribunale, entro i termini di adempimento prescritti nel lodo o nella sentenza medesimi.
Accordo - art. IX
ARTICOLO IX SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI CONTRAENTI 1. Le controversie tra le Parti Contraenti relative all'interpretazione e alla applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, composte attraverso i canali diplomatici. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte saranno, per iniziativa di una delle Parti, sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc in conformita' con le disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. Questi due membri sceglieranno quindi, in qualita' di Presidente, un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state ancora effettuate, ciascuna delle due Parti Contraenti potra', in mancanza di altra intesa, chiedere di provvedervi al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi abbia la cittadinanza di una delle Parti Contraenti o per qualunque altro motivo gli fosse impossibile procedere alle nomine la richiesta verra' rivolta al Vice Presidente della Corte. Ove anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualunque motivo non potesse accettare, verra' investito il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza di voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese del procedimento saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Accordo - art. X
ARTICOLO X APPLICAZIONI DI ALTRE DISPOSIZIONI 1. Qualora dalle disposizioni legali di una delle Parti Contraenti o dagli obblighi attuali o futuri nascenti dal diritto internazionale dovesse derivare una disciplina generale o speciale che conceda agli investimenti o agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto da questo Accordo, tale disciplina prevarra' per quanto piu' favorevole. 2. Entrambe le Parti Contraenti osserveranno ogni altro obbligo che abbiano convenuto in relazione ad investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente nel proprio territorio.
Accordo - art. XI
ARTICOLO XI RELAZIONI FRA GOVERNI Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dal fatto che fra le Parti Contraenti esistano relazioni diplomatiche o consolari, secondo quanto disposto all'Articolo 63 della Convenzione di Vienna sul Diritto dei Trattati del 23 maggio 1969.
Accordo - art. XII
ARTICOLO XII INVESTIMENTI PRECEDENTI ALL'ACCORDO 1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano agli investimenti effettuati anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore. 2. Il presente Accordo non si applica alle controversie e divergenze che abbiano determinato l'avvio di procedimenti giudiziari anteriormente alla sua entrata in vigore.
Accordo - art. XIII
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