LEGGE 5 novembre 1996, n. 594

Type Legge
Publication 1996-11-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Sultanato dell'Oman per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 23 giugno 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SULTANATO DELL'OMAN PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Sultanato dell'Oman (qui di seguito denominati ambedue "Parti Contraenti" e singolarmente "Parte Contraente"), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica tra loro e particolarmente per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio di un'altra Parte Contraente, convinti che la promozione e la protezione reciproca di tali investimenti costituira' secondo gli accordi internazionali un incentivo per lo sviluppo del commercio ed accrescera' il benessere di entrambe le parti, convengono quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1) Il termine "investimento", a prescindere dalla forma legale adottata o dal sistema legale avente giurisdizione, dovra' comprendere ogni specie di bene investito prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo da persona fisica o giuridica, inclusi gli investimenti del Governo della Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti di ciascuna Parte. Senza voler restringere il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" includera': a) beni mobili ed immobili come ogni altro diritto di proprieta' in rem compreso, come ipoteche, prelazioni, pegni, usufrutto e diritti simili; b) quote, azioni ed obbligazioni di societa' od altri diritti od interessi in tali societa' e titoli emessi dal governo; c) richieste di risarcimento o qualsiasi altra prestazione avente valore economico associato ad un investimento; d) diritti d'autore, marchi di fabbrica, brevetti, progettazioni industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know how, segreti commerciali, denominazioni depositate e avviamento; e) ogni diritto accordato per legge o contratto ed ogni autorizzazione e permesso ai sensi di legge, incluso il diritto di ricerca per l'estrazione e lo sfruttamento di risorse naturali. 2) Il termine "investitore" dovra' indicare una persona fisica o giuridica, incluso il Governo di una delle Parti Contraenti, che effettua od intende effettuare in base ad un accordo firmato degli investimenti nel territorio od in una zona marittima dell'altro Stato Contraente. 3) Il termine "persona fisica" dovra' designare per ciascuna delle Parti Contraenti una persona fisica che detiene la nazionalita' di tale Stato in ottemperanza alle sue leggi. 4) Il termine "persona giuridica" dovra' specificare per ciascuna delle Parti Contraenti qualsiasi entita' istituita in conformita' alle leggi, e riconosciuta come persona giuridica dalla legislazione di ogni Parte Contraente, quali istituzioni pubbliche, enti, autorita', fondazioni, societa' private, ditte, istituzioni ed organizzazioni, a prescindere dal fatto che le loro responsabilita' siano limitate o meno, ed ogni entita' istituita al di fuori della giurisdizione di una delle Parti Contraenti come persona giuridica ed in cui tale Parte Contraente oppure qualcuno dei suoi cittadini o qualsiasi persona giuridica istituita nella sua giurisdizione abbia un interesse predominante. Il termine "reddito" designera' gli importi resi o da rendere a seguito di un investimento ed in particolare, anche se non esclusivamente, dovra' comprendere introiti, interessi, utili di capitali, quote e dividendi, diritti di licenza o brevetto e tasse, introiti per l'assistenza e servizi tecnici e varie altre considerazioni, compreso il reddito reinvestito e gli utili di capitale. 5) Con il termine "territorio" si intende, in aggiunta al terreno entro i limiti dei suoi confini, anche le regioni economiche e il mare che lambisce il territorio. Quest'ultimo comprende le acque territoriali ed il sottosuolo sotto tali acque, su cui le Parti Contraenti esercitano i loro diritti di sovranita' e i diritti giurisdizionali, in armonia con il diritto internazionale.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1) Ogni Parte Contraente nel suo territorio dovra' promuovere per quanto e' possibile investimenti di cittadini o persone dell'altra Parte Contraente e permettere tali investimenti in conformita' con le sue leggi e regolamenti. 2) Ogni Parte Contraente dovra' in ogni momento garantire un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente dovra' garantire che l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, lo sfruttamento o la cessione di investimenti nel suo territorio da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente non siano in alcun modo soggetti o danneggiati da misure ingiustificate o discriminatorie.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Clausola della nazione piu' favorita 1) Ogni Parte Contraente dovra' nel suo territorio concedere ad investimenti e reddito di investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello che accorda agli investimenti e al reddito di investitori di qualsiasi Stato Terzo. 2) Ogni Parte Contraente dovra' nel suo territorio accordare agli investimenti dell'altra Parte Contraente per quanto riguarda l'amministrazione, la manutenzione, l'uso, il godimento o la cessione del loro investimento, cosi' come le attivita' connesse agli investimenti stessi, un trattamento non meno favorevole di quello che viene accorato agli investitori di qualsiasi Paese Terzo. 3) Il trattamento summenzionato non dovra' applicarsi a qualsiasi altro vantaggio accordato agli investitori di un Paese Terzo da una delle Parti Contraenti, basato sull'appartenenza di una delle Parti Contraenti ad un'Unione Doganale, Mercato Comune, zona di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali, accordi economici multilaterali internazionali o basati su un Accordo, concluso tra tale Parte Contraente ed uno Stato Terzo sulla non imposizione della doppia tassazione, o per la facilitazione del commercio transfrontaliero.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Compensazione per perdita o danno 1) Quando gli investimenti da parte di investitori di ciascuna delle Parti Contraenti subiscono perdite a causa di guerra, o di conflitti armati, di stato di emergenza nazionale o per altri eventi similari nel territorio dell'altra Parte Contraente, essi dovranno ricevere un giusto ed adeguato risarcimento per la perdita subita. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili in valuta convertibile senza indebito ritardo, e l'investitore risarcito dovra' avere il diritto di richiedere la convenzione della moneta locale ad un tasso di cambio in vigore nell'ultimo giorno d'affari prima degli eventi che hanno portato alla sua perdita. 2) Gli investitori di ogni Parte Contraente dovranno godere, in merito alle questioni previste nell'articolo 4 del presente Accordo, lo stesso trattamento accordato ai cittadini della Parte Contraente avente responsabilita' od ai cittadini o alle persone giuridiche di uno Stato Terzo, sempre che sia piu' favorevole ai cittadini od alle persone giuridiche in oggetto.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Nazionalizzazione od Esproprio 1) Gli investimenti di persone fisiche o giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati od assoggettati a misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione od esproprio (qui di seguito denominate "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, a meno che non si persegua uno scopo pubblico mirante a soddisfare le necessita' interne di tale Parte su base comunque non discriminatoria ed a mezzo di un pronto, adeguato ed effettivo risarcimento. Tale risarcimento corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato calcolato al momento immediatamente precedente all'esproprio o prima che l'esproprio stesso sia divenuto di pubblico dominio, a seconda che si sia verificato prima l'uno o l'altro dei due casi, e comprendera' l'interesse al tasso LIBOR corrente fino alla data di pagamento, che sara' effettuato senza ritardo, reso efficacemente realizzabile e liberamente trasferibile. In assenza di un accordo tra le Parti relativamente alla determinazione del risarcimento, ciascuna delle due Parti avra' il diritto di trattare la controversia, per la sua risoluzione, in conformita' all'art. 9 di questo Accordo. 2) Laddove una Parte Contraente nazionalizzi od espropri l'investimento di una persona giuridica istituita od autorizzata sul suo territorio, secondo la legge in vigore, e di cui l'altra Parte Contraente o qualsiasi delle sue persone fisiche o giuridiche possegga quote, azioni, obbligazioni, od altri titoli od interesse, essa dovra' garantire che il pronto, adeguato e giusto risarcimento sia percepito e reso trasferibile. Tale risarcimento verra' determinato sulla base dei principi riconosciuti di valutazione, quali il valore di mercato delle quote, valutato nel periodo immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica della nazionalizzazione o dell'esproprio. Il risarcimento dovra' comprendere l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento. 3) Tale risarcimento rappresentera' il valore equo di mercato dell'investimento nel momento immediatamente precedente la decisione annunciata o resa pubblica e sara' determinato secondo principi di valutazione riconosciuti, quali il valore di mercato. Laddove il valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento sara' determinato in base a principi equi, tenendo conto inter alia del capitale investito, della svalutazione, del capitale gia' rimpatriato, del valore di sostituzione, dell'avviamento e degli altri fattori considerati importanti. Il risarcimento comprendera' l'interesse al tasso corrente LIBOR dalla data di nazionalizzazione o dell'esproprio fino alla data del pagamento. 4) La quantificazione del risarcimento, in mancanza di accordo tra l'investitore ed il paese ospite, deve essere demandato alle procedure di risoluzione previste dall'articolo 9 di questo Accordo. Tale risarcimento, per essere effettivo per i richiedenti, verra' pagato e reso trasferibile senza indebito ritardo al paese designato dai richiedenti interessati e nella valuta del paese di cui i richiedenti sono cittadini o persone od in qualsiasi altra valuta convertibile accettata dai richiedenti. 5) Le misure dei paragrafi 1, 2 e 3 di questo articolo dovranno anche essere applicate al reddito corrente di un investimento come pure, in caso di liquidazione, ai proventi di quest'ultima.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Rimpatrio degli utili di Capitale e del Reddito d'Introito. 1) Ogni Parte Contraente dovra' garantire senza indebito ritardo e dopo il soddisfacimento di tutti gli obblighi fiscali, inclusa l'imposta sul reddito, il trasferimento illimitato in ogni valuta convertibile di: a) importi di capitale ed importi aggiuntivi di capitale usati per mantenere, aumentare ed espandere gli investimenti esistenti; b) reddito netto, dividendi, quote di servizio provenienti da assistenza tecnica, interesse ed altri utili liquidi provenienti da investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente; c) i ricavati dalla vendita parziale o totale, o dalla liquidazione parziale o totale di qualsiasi investimento fatto da un investitore dell'altra Parte Contraente; d) il risarcimento di prestiti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente come pure gli interessi maturati; e) i guadagni dei cittadini dell'altra Parte Contraente derivati da lavoro o servizi connessi con un investimento nel suo territorio in base alle leggi ed alle norme nazionali. 2) Senza ridurre il concetto generico dell'art. 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano a concedere ai trasferimenti cui si fa riferimento nel paragrafo 1 di questo articolo un trattamento non meno favorevole di quello dato ai trasferimenti provenienti da investimenti effettuati da investitori di uno Stato Terzo. Tali trasferimenti dovranno essere in valuta convertibile al tasso di cambio in vigore alla data di trasferimento.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 Trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato. Nel caso in cui una Parte Contraente o qualsiasi sua istituzione abbia concesso eventuali garanzie contro rischi non commerciali relativi ad investimenti di suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti all'investitore sulla base della garanzia stessa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere il trasferimento dei diritti dell'investitore assicurato alla Parte Contraente garante, e la surrogazione di una Parte Contraente non dovra' superare i diritti originali dell'investitore. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente in virtu' di tale surrogazione, dovra' essere applicato rispettivamente quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 6.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Trasferimenti Il trasferimento previsto dall'articolo 4 dovra' essere effettuato secondo le procedure e le norme ivi specificate ed il trasferimento previsto dagli articoli 5, 6 e 7 deve essere effettuato senza indebito ritardo, entro tre mesi dopo la prestazione degli obblighi fiscali. Tali trasferimenti devono essere effettuati in valuta convertibile al tasso prevalente di cambio applicabile alla data in cui essi si effettuano. L'investitore risarcito avra' il diritto di richiedere la conversione della valuta locale al tasso di cambio in vigore l'ultimo giorno feriale prima degli eventi che hanno portato alla perdita.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 Risoluzione delle controversie sugli investimenti 1) Tutti i tipi di controversie o divergenze, incluse le controversie sull'importo del risarcimento per l'esproprio, la requisizione, la nazionalizzazione o misure simili, tra una Parte Contraente e l'investitore dell'altra Parte Contraente, relativi ad investimenti di detto investitore nel territorio e nelle zone marittime della prima Parte Contraente, dovranno essere, possibilmente, risolte amichevolmente. 2) Se tali controversie o divergenze non possono essere risolte secondo le norme del paragrafo 1 di questo articolo entro 6 mesi dalla data di una richiesta scritta di risoluzione, l'investitore interessato puo' sottoporre la controversia: a) al tribunale competente della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale per la sentenza; o b) al tribunale arbitrale secondo le disposizioni previste nel protocollo. 3) Nessuna Parte Contraente dovra' perseguire attraverso i canali diplomatici le questioni sottoposte ad arbitrato, fino a che le procedure non siano state completate e la Parte Contraente non sia riuscita ad attenersi od a conformarsi al lodo emesso dal Tribunale Arbitrale.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 Risoluzione delle Controversie tra le Parti Contraenti 1) Le controversie tra le Parti Contraenti riguardanti l'interpretazione e l'applicazione del presente accordo avranno essere risolte per quanto e' possibile attraverso una amichevole consultazione tra entrambi gli Stati a mezzo dei canali diplomatici. 2) Se tali dispute non possono essere risolte entro tre mesi dalla data in cui una delle due Parti Contraenti informa per iscritto l'altra Parte, esse devono, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte all'esame di un tribunale arbitrale ad hoc, in ottemperanza alle disposizioni di questo articolo. 3) Il tribunale arbitrale dovra' essere costituito nel seguente modo: - entro due mesi dal ricevimento della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente dovra' nominare un membro del tribunale. I due membri dovranno selezionare quindi un cittadino di uno Stato Terzo che dovra' fungere da Presidente (a cui d'ora in poi si fara' riferimento come il Presidente). Il Presidente deve essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4) Se entro i periodi specificati nel paragrafo 3 di questo articolo una delle due Parti non avra' ancora nominato il suo arbitro o i due arbitri non si saranno accordati sul Presidente, si potra' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle nomine. Se per caso egli ha la nazionalita' di una delle due Parti Contraenti o se comunque non possa svolgere il predetto compito, il Vice-Presidente verra' invitato a procedere alle nomine. Se capitasse che anche il Vice-Presidente sia cittadino di una delle due Parti Contraenti o non possa svolgere detta funzione, il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano per grado e che non sia cittadino di una delle due Parti Contraenti verra' sollecitato ad effettuare le nomine. 5) Il Tribunale Arbitrale dovra' raggiungere la sua decisione con la maggioranza dei voti. Tale decisione sara' vincolante. Ogni Parte Contraente dovra' sostenere le spese del proprio arbitro e della sua consulenza nei procedimenti di arbitrato; l'onorario del Presidente ed i costi restanti verranno ripartiti in parti uguali fra entrambe le Parti Contraenti. Il Tribunale Arbitrale determinera' le proprie procedure.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 Relazioni tra le Parti Contraenti Le misure del presente Accordo si applicheranno a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Applicazione di altra norme 1) Laddove una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da altro Accordo Internazionale di cui entrambe le Parti Contraenti sono parti, oppure ogni qual volta il diritto generale internazionale stabilisca altrimenti in merito, le condizioni piu' favorevoli, caso per caso, saranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori. 2) Ogni qual volta, per effetto di leggi, regolamenti, misure o specifici contratti, una delle due Parti Contraenti abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte un trattamento piu' vantaggioso di quello previsto dal presente Accordo, dovra' essere loro applicato il predetto trattamento piu' favorevole.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo Il presente Accordo ed il relativo Protocollo, che e' parte integrante di questo, entreranno in vigore alla data in cui ciascuna Parte Contraente notifichera' all'altra Parte, tramite i canali diplomatici, che le procedure costituzionali per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.

Accordo - art. 14

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