LEGGE 5 novembre 1996, n. 595
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati arabi, fatto a Roma il 9 agosto 1995, con scambio di note interpretative effettuato il 21 dicembre 1995 ed il 10 gennaio 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA LEGA DEGLI STATI ARABI Il Governo della Repubblica Italiana (in seguito "Repubblica Italiana") da una parte e la Lega degli Stati Arabi (in seguito "Lega") dall'altra, nel desiderio di sviluppare le reciproche relazioni e rafforzare la solidarieta' Italo-Araba, hanno deciso di formalizzare il seguente accordo per agevolare l'attivita' dell'Ufficio della Lega degli Stati Arabi in Roma (in seguito "Ufficio"). Articolo 1 (Personalita' giuridica e immunita' giurisdizionale) L'Ufficio avra' la personalita' giuridica e la capacita' di: a) acquistare o alienare beni mobili e immobili; b) sottoscrivere contratti; c) promuovere azioni legali. L'Ufficio godra' dell'immunita' giurisdizionale per gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, tranne in quei casi particolari in cui il Capo dell'Ufficio vi rinunzi espressamente. L'inclusione in un contratto nel quale l'Ufficio e' parte di una clausola in cui e' riconosciuta la giurisdizione di un giudice italiano costituira' una formale rinuncia all'immunita' per tutto cio' che e' attinente al predetto contratto. Tuttavia, tranne nel caso di una clausola espressamente contraria, tale rinuncia non sara' estesa all'immunita' dalle misure di esecuzione.
Accordo - art. 2
Articolo 2 (Inviolabilita') I locali, gli archivi ed i documenti dell'Ufficio godranno della inviolabilita' riconosciuta ai locali delle Missioni diplomatiche accreditate in Italia. In particolare, essi sono esenti da qualsiasi tipo di perquisizione, sequestro o da qualsiasi altra misura di natura esecutiva o giudiziale.
Accordo - art. 3
Articolo 3 (Libera disponibilita' di fondi) L'Ufficio puo': a) ricevere fondi o valuta straniera e conservare i propri conti in qualsiasi tipo di valuta; b) trasferire liberamente i propri fondi o valuta da uno Stato ad un altro, o all'interno di uno Stato, e convertire in qualsiasi altra valuta cio' che e' in proprio possesso nel pieno accordo con la vigente legislazione italiana.
Accordo - art. 4
Articolo 4 (Imposte) L'Ufficio, i suoi beni, redditi e averi sono esenti da qualsiasi forma di imposizione diretta. Le operazioni e transazioni che l'Ufficio effettua nell'ambito dei suoi fini istituzionali sono esenti da ogni forma di imposta diretta o indiretta, eccetto quelle che costituiscono il corrispettivo di servizi resi. L'Ufficio e' esente, per gli oggetti importati od esportati ad uso ufficiale, dai dazi doganali e da tributi connessi di qualsiasi natura, ad eccezione di quelli corrispondenti a spese di immagazzinaggio e trasporto. Gli articoli importati in franchigia non saranno venduti ne' alienati in Italia senza l'autorizzazione del Ministero delle Finanze, contattato per il tramite del Ministero degli Affari Esteri.
Accordo - art. 5
Articolo 5 (Autovetture) Per le esigenze ufficiali, l'Ufficio potra' acquistare sul mercato nazionale in esenzione dall'IVA od importare in franchigia doganale tre autovetture ogni tre anni, per le quali la Repubblica Italiana concedera' all'Ufficio le medesime agevolazioni concesse abitualmente alle Missioni Diplomatiche accreditate in Italia.
Accordo - art. 6
Articolo 6 (Pubblicazioni ufficiali) L'importazione e l'esportazione di pubblicazioni ufficiali non saranno soggette a misure restrittive, fermo restando la loro compatibilita' con la sicurezza interna ed esterna dello Stato.
Accordo - art. 7
Articolo 7 (Comunicazioni) Per quanto concerne le sue comunicazioni ufficiali e l'invio di ogni tipo di documenti, l'Ufficio godra' di un trattamento analogo a quello concesso dalla Repubblica Italiana alle Rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia. L'Ufficio avra' il diritto di usare codici e di inviare e ricevere corrispondenza ufficiale attraverso bolgette debitamente identificate e sigillate, che godranno degli stessi privilegi e delle stesse immunita' delle valigie diplomatiche.
Accordo - art. 8
Articolo 8 (Personale) Il Ministero degli Affari Esteri e l'Ufficio determineranno di comune accordo il numero dei funzionari di prima e di seconda categoria dell'Ufficio. L'Ufficio informera' il Ministero degli Affari Esteri riguardo: a) la nomina dei membri del personale e la loro cessazione dalle funzioni presso l'Ufficio; b) l'arrivo e la definitiva partenza dall'Italia dei membri del personale e dei loro familiari.
Accordo - art. 9
Articolo 9 (Funzionari di prima categoria) I funzionari di prima categoria dell'Ufficio ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana ne' permanentemente residenti in Italia, godranno delle immunita' e dei privilegi, riconosciuti agli agenti diplomatici accreditati in Italia. Le immunita' sono concesse nell'esclusivo interesse dell'Ufficio. Il Capo dell'Ufficio puo' rinunziarvi, qualora le stesse interferiscano con il corso della giustizia. Resta salvo l'obbligo dei funzionari di rispettare la legislazione italiana e di non abusare delle predette immunita'.
Accordo - art. 10
Articolo 10 (Funzionari di seconda categoria) I funzionari di seconda categoria ed i loro familiari, non di cittadinanza italiana ne' permanentemente residenti in Italia, godranno dello stesso trattamento previsto per i membri del personale amministrativo e tecnico delle rappresentanze diplomatiche accreditate in Italia.
Accordo - art. 11
Articolo 11 (Inviolabilita' ed immunita' giurisdizionale per atti funzionali) I membri del personale dell'Ufficio, indipendentemente dalla loro cittadinanza e nei limiti delle parole dette o scritte e di tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, godono: a) dell'inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; b) dell'immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, che sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni ufficiali.
Accordo - art. 12
Articolo 12 (Limitazione dell'immunita' giurisdizionale civile e amministrativa) L'immunita' giurisdizionale di cui agli articoli 9, 10 ed 11 non verra' applicata alle giurisdizioni civili ed amministrative della Repubblica Italiana in relazione ad un'azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, da un natante o da un aereo utilizzato o di proprieta' delle persone di cui si tratta, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione.
Accordo - art. 13
Articolo 13 (Documenti di identita') Il Ministero degli Affari Esteri rilascera' una carta di identita' ad ognuno dei funzionari dell'Ufficio, cosi' come ai loro familiari, qualora questi ultimi non siano cittadini italiani. L'Ufficio fornira' regolarmente al Ministero degli Affari Esteri italiano una lista dei suoi funzionari e dei familiari, indicando ogni volta la loro data di nascita, nazionalita' e residenza in Italia ed il tipo di incarico di ogni funzionario.
Accordo - art. 14
Articolo 14 (Esenzione da responsabilita') Resta inteso che la Repubblica Italiana non incorrera' in responsabilita' di alcun genere a causa dell'attivita' dell'Ufficio nel suo territorio; in ragione delle azioni od omissioni dello stesso o di quelle dei suoi agenti che agiscano od omettano di intervenire nell'ambito del loro incarico. L'Ufficio provvedera' ad un'adeguata copertura assicurativa per garantire il risarcimento di ogni danno che possa derivare a terze parti, in conseguenza dell'attivita' dell'Ufficio della Lega o del suo personale nell'esercizio delle funzioni di competenza.
Accordo - art. 15
Articolo 15 (Previdenza Sociale) Il personale dell'Ufficio dovra' obbligatoriamente beneficiare di assicurazione sanitaria e previdenziale presso fondi o istituzioni assicurative pubbliche o private dello Stato Italiano o di qualsiasi altro Stato. I relativi contratti saranno comunicati alle autorita' italiane competenti. I membri residenti in Italia sono tenuti a versare i contributi sanitari sui redditi diversi dagli emolumenti corrisposti dall'Ufficio nella denuncia annuale dei redditi. Le prestazioni sanitarie erogate dal Servizio Sanitario Nazionale sono rimborsate dall'Istituto assicurativo prescelto dall'Ufficio o direttamente dall'interessato alla struttura sanitaria che ha reso la prestazione.
Accordo - art. 16
Articolo 16 (Risoluzione delle controversie) Ogni controversia tra la Repubblica Italiana e la Lega riguardo l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo od ogni questione concernente le relazioni tra la Repubblica Italiana e la Lega che non e' stato possibile risolvere attraverso contatti diretti tra le parti sara' sottoposta ad una Commissione di Arbitrato composta di tre membri. La Repubblica Italiana e la Lega nomineranno un membro della Commissione entro un periodo massimo di tre mesi dalla data di richiesta di arbitrato da parte di una delle due parti. Se una delle parti non dovesse nominare il proprio membro entro tale periodo di tempo, verra' sostituita all'uopo dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. I membri cosi' nominati eleggeranno un Presidente entro un tempo massimo di tre mesi. In caso di disaccordo tra i membri riguardo la loro scelta di un Presidente, quest'ultimo sara' nominato, una volta scaduto il periodo di tre mesi di cui al precedente paragrafo, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. La Commissione decidera' secondo le proprie norme di procedura.
Accordo - art. 17
Articolo 17 (Emendamenti dell'accordo e denuncia) Il presente accordo potra' essere emendato od integrato a seguito di consultazioni tenute su richiesta della Repubblica Italiana o della Lega. Ogni emendamento od integrazione sara' deciso di comune accordo. Il presente accordo viene concluso per un tempo indeterminato. Esso puo' essere tuttavia denunciato in ogni tempo da una delle due Parti. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la comunicazione alla controparte della volonta' di porre fine all'accordo.
Accordo - art. 18
Articolo 18 (Entrata in vigore) Il presente accordo entrera' in vigore al momento dell'ultima notifica del completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti. Fatto in Roma il 9 agosto 1995 in due copie redatte in lingua italiana. Per il Governo Per la Lega della Repubblica Italiana degli Stati Arabi Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - Note verbali
Ministero degli Affari Esteri NOTA VERBALE Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti alla Lega degli Stati Arabi ed ha l'onore di riferirsi all'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Lega degli Stati Arabi, relativo all'Ufficio di Roma, sottoscritto in Roma il 9 agosto 1995. Su conforme indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art. 9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art. 10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunita' previste dall'accordo. Qualora la Lega Araba concordi, la presente nota verbale interpretativa e la risposta costituiranno un protocollo integrativo dell'accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995 che entrera' in vigore unitamente alla stesso. Il Ministero degli Affari Esteri coglie l'occasione per rinnovare alla Lega degli Stati Arabi l'espressione della sua piu' alta considerazione. Roma, 21 dicembre 1995 --------------------------- Ufficio della Lega degli Stati Arabi P.le delle Belle Arti, 6 00186 ROMA Parte di provvedimento in formato grafico Lega degli Stati Arabi Missione di Roma Rif. No. 5/4 Data Alleg. NOTA VERBALE La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale del 21 dicembre 1995 in cui viene citato quanto segue: - Su conforme indicazione del Ministero di Grazia e Giustizia, il Ministero degli Affari Esteri propone che l'espressione "i funzionari di prima categoria dell'ufficio ed i loro familiari" riportata all'art. 9 e l'espressione "i funzionari di seconda categoria ed i loro familiari" di cui all'art. 10 debba intendersi far riferimento unicamente al coniuge ed ai figli dei predetti funzionari ai quali soli pertanto si applicano le immunita' previste dall'accordo. La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma esprime il suo accordo ed accettazione della sopra citata Nota Verbale interpretativa che con l'attuale risposta costituiranno un protocollo integrativo dell'Accordo sottoscritto a Roma il 9 agosto 1995. La Missione della Lega degli Stati Arabi a Roma, nel ringraziare, si avvale dell'occasione per rinnovare gli atti della sua piu' alta considerazione. Roma, 10 gennaio 1996 On. Ministero degli Affari Esteri Roma. Parte di provvedimento in formato grafico
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