LEGGE 5 novembre 1996, n. 596

Type Legge
Publication 1996-11-05
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, con due annessi, fatta a Strasburgo il 2 ottobre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 della convenzione stessa.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Convention

Convention Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione - art. 1

Traduzione non ufficiale CONVENZIONE EUROPEA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parti della Convenzione culturale Europea, firmatari della presente Convenzione, Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa e' di realizzare una piu' stretta unione tra i suoi membri in particolare al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il loro patrimonio comune, Considerando che la liberta' di creazione e la liberta' di espressione rappresentano gli elementi fondamentali di detti principi; Considerando che la tutela della diversita' culturale dei vari paesi europei e' uno degli scopi della Convenzione culturale europea, Considerando che la coproduzione cinematografica deve essere potenziata in quanto strumento di creazione e di espressione della diversita' culturale a livello europeo; Auspicando sviluppare questi principi e richiamando le raccomandazioni del Comitato dei Ministri sul cinema e l'audiovisivo, in particolare la Raccomandazione n. R(86) 3 sulla promozione della produzione audiovisiva in Europa; Riconoscendo che l'istituzione del Fondo europeo di sostegno per la coproduzione e la diffusione di opere di creazione cinematografica ed audiovisiva "Eurimages" corrisponde all'intento di incoraggiare la coproduzione cinematografica europea e che un nuovo impulso ne e' derivato per lo sviluppo delle coproduzioni cinematografiche in Europa; Risolute a conseguire tale obiettivo culturale grazie ad uno sforzo comune volto ad accrescere la produzione ed a definire regole che si adattino all'insieme delle coproduzioni cinematografiche multilaterali europee; Considerando che l'adozione di regole comuni consente di ridurre i vincoli e favorisce la cooperazione europea nel settore delle coproduzioni cinematografiche, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 - Scopo della Convenzione Le Parti della presente Convenzione s'impegnano ad incoraggiare lo sviluppo della coproduzione cinematografica europea, in conformita' con le seguenti disposizioni.

Convenzione - art. 2

Articolo 2 - Sfera di applicazione 1. La presente Convenzione regolamenta le relazioni tra le Parti nel settore delle coproduzioni multilaterali aventi origine sul territorio delle Parti. 2. La presente Convenzione si applica: a. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori, ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione; b. alle coproduzioni che associano almeno tre coproduttori ciascuno avente la propria sede in una distinta Parte della Convenzione, nonche' uno o piu' coproduttori che non hanno la sede in dette Parti. Il contributo totale dei coproduttori la cui sede non e' stabilita in Parti della Convenzione non potra' tuttavia superare il 30% del costo totale della produzione. In tutti i casi la presente Convenzione e' applicabile solo a condizione che l'opera in coproduzione corrisponda alla definizione di opera cinematografica europea, come specificata all'articolo 3, paragrafo 3 di seguito. 3. Le disposizioni degli accordi bilaterali tra le Parti della presente Convenzione sono applicabili alle coproduzioni bilaterali. Nel caso di coproduzioni multilaterali, le disposizioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli accordi bilaterali conclusi tra le Parti della Convenzione. Le disposizioni sulle coproduzioni bilaterali rimangono in vigore se non sono in contrasto con le norme della presente Convenzione. 4. In assenza di ogni accordo che regolamenti le relazioni bilaterali di coproduzione tra due Parti della presente Convenzione, detta Convenzione si applichera' anche alle coproduzioni bilaterali, salvo se una riserva venga formulata da una delle Parti interessate, come stabilito dall'articolo 20.

Convenzione - art. 3

Articolo 3 - Definizioni Ai fini della presente Convenzione: a. l'espressione "opera cinematografica" significa le opere di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, in particolare le opere cinematografiche di narrativa, di animazione ed i documentari, conformi alle norme relative all'industria cinematografica in vigore in ciascuna delle Parti interessate e destinate ad essere proiettate nelle sale di spettacolo cinematografiche; b. il termine "coproduttori" significa le societa' di produzione cinematografiche o i produttori aventi sede in Parti alla presente Convenzione, vincolati da un contratto di coproduzione; c. l'espressione "opera cinematografica europea" significa le opere cinematografiche che corrispondono alle condizioni stabilite all'annesso II, che e' parte integrante della presente Convenzione; d. l'espressione "co-produzione multilaterale" indica un'opera cinematografica prodotta da almeno tre coproduttori cosi' come definiti all'articolo 2, paragrafo 2, di cui sopra.

Convenzione - art. 4

Articolo 4 - Equivalenza con i film nazionali 1. Le opere cinematografiche europee realizzate in coproduzione multilaterale e che sono soggette alla presente Convenzione beneficiano a pieno titolo dei vantaggi concessi ai film nazionali in virtu' delle norme legislative e regolamentari in vigore in ciascuna delle Parti alla presente Convenzione partecipanti alla coproduzione in oggetto. 2. I vantaggi sono concessi a ciascun coproduttore dalla Parte nella quale ha sede, secondo le condizioni ed entro i limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari di detta Parte ed in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione.

Convenzione - art. 5

Articolo 5 - Modalita' di ammissione al regime di coproduzione 1. Ogni coproduzione di opere cinematografiche deve ricevere l'approvazione delle Autorita' competenti delle Parti in cui hanno sede i coproduttori, previa consultazione tra dette Autorita' e secondo le modalita' previste all'annesso 1. Detto annesso e' parte integrante della presente Convenzione. 2. Le domande di ammissione al regime di coproduzione dovranno essere compilate, ai fini della loro approvazione da parte delle Autorita' competenti, conformemente alle disposizioni della procedura di presentazione delle domande prevista all'annesso I. Quest'approvazione e' irrevocabile salvo in caso di inosservanza degli impegni iniziali in materia artistica, economica e tecnica. 3. I progetti a carattere manifestamente pornografico, quelli che fanno l'apologia della violenza o che pregiudicano apertamente la dignita' umana non possono essere ammessi al regime di coproduzione. 4. I vantaggi previsti a titolo della coproduzione sono concessi ai coproduttori riputati avere un'organizzazione tecnica e finanziaria adeguata, nonche' qualifiche professionali sufficienti. 5. Ciascun Stato contraente indica quali sono le autorita' competenti menzionate al paragrafo 2 di cui sopra, con una dichiarazione formulata all'atto della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione. Questa dichiarazione puo' essere successivamente modificata in qualunque momento.

Convenzione - art. 6

Articolo 6 - Proporzione dei rispettivi contributi dei coproduttori 1. In caso di coproduzione multilaterale, la partecipazione piu' bassa non puo' essere inferiore al 10% e la partecipazione piu' elevata non puo' superare il 70% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica. Quando la partecipazione piu' bassa non raggiunge il 20%, la Parte interessata puo' adottare disposizioni volte a ridurre o ad eliminare l'accesso ai sistemi nazionali di aiuti alla produzione. 2. Qualora la presente Convenzione funga da accordo bilaterale tra due Parti alle condizioni previste all'articolo 2, paragrafo 4, la partecipazione piu' bassa non potra' essere inferiore al 20% e la partecipazione piu' elevata non potra' superare l'80% del costo totale di produzione dell'opera cinematografica.

Convenzione - art. 7

Articolo 7 - Diritti dei coproduttori 1. Il contratto di coproduzione deve garantire a ciascun coproduttore la coproprieta' del negativo fotografico originale audio-visivo. Il contratto includera' una norma affinche' il negativo originale sia depositato in un luogo selezionato di comune accordo dai coproduttori e sia garantito il libero accesso a quest'ultimo. 2. Il contratto di coproduzione deve inoltre garantire a ciascun coproduttore il diritto ad un internegativo o ad ogni altro supporto che consenta la riproduzione.

Convenzione - art. 8

Articolo 8 - Partecipazione tecnica ed artistica 1. Il contributo di ciascun coproduttore deve obbligatoriamente comportare una partecipazione tecnica ed artistica effettiva. In linea di massima, e nel rispetto degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, il contributo dei coproduttori in materia di personale creativo, di tecnici, di artisti, di interpreti e di industrie tecniche dovra' essere proporzionale al loro investimento. 2. Con riserva degli obblighi internazionali cui le Parti sono soggette, e delle esigenze della sceneggiatura, il personale dell'equipe per le riprese cinematografiche deve essere costituito da cittadini degli Stati soci nella coproduzione e la post-produzione deve in linea di massima essere realizzata in questi Stati.

Convenzione - art. 9

Articolo 9 - Coproduzioni finanziarie 1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 8, ed in conformita' con le specifiche disposizioni ed i limiti stabiliti nelle norme legislative e regolamentari in vigore nelle Parti, possono essere ammesse a beneficiare della presente Convenzione, le coproduzioni che rispondono ai seguenti requisiti: a. comportare una o piu' partecipazioni minoritarie che potranno essere limitate al settore finanziario, in conformita' al contratto di produzione, a condizione che ciascuna quota nazionale non sia ne' inferiore al 10%, ne' superiore al 25% del costo di produzione; b. comportare un coproduttore di maggioranza che fornisca una partecipazione tecnica ed artistica effettiva e soddisfi le condizioni richieste per la concessione, all'opera cinematografica della nazionalita' del suo paese; c. concorrere all'affermazione dell'identita' europea; d. essere oggetto di contratti di coproduzione che comportino disposizioni relative alla ripartizione dei proventi. 2. Il regime di coproduzione sara' concesso alle coproduzioni finanziarie solo previa autorizzazione concessa caso per caso, dalle Autorita' competenti, in considerazione in particolar modo, delle norme dell'articolo 10 di seguito.

Convenzione - art. 10

Articolo 10 - Ripartizione equilibrata degli oneri 1. Negli scambi cinematografici tra le Parti, occorrera' mantenere un equilibrio generale per quanto concerne sia l'ammontare totale degli investimenti, sia le partecipazioni artistiche e tecniche alle opere cinematografiche girate in coproduzione. 2. Se una Parte constata, dopo un periodo ragionevole, un disavanzo nelle sue relazioni di coproduzione con una o piu' altre Parti, essa puo' subordinare per ragioni legate al mantenimento della propria identita' culturale, la concessione del suo accordo riguardo ad una successiva co-produzione, al ristabilimento dell'equilibrio delle sue relazioni cinematografiche con detta o dette Parti.

Convenzione - art. 11

Articolo 11 - Ingresso e soggiorno Nell'ambito della sua legislazione e regolamentazione, nonche' degli obblighi internazionali in vigore, ciascuna Parte agevola l'ingresso ed il soggiorno, nonche' la concessione dei permessi di lavoro sul suo territorio, del personale tecnico ed artistico delle altre Parti che partecipano alla coproduzione. Allo stesso modo, ciascuna delle Parti autorizza l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione ed alla distribuzione delle opere cinematografiche realizzate nell'ambito della presente Convenzione.

Convenzione - art. 12

Articolo 12 - Menzione dei paesi coproduttori 1. Le opere cinematografiche realizzate in coproduzione devono contenere, nella loro presentazione, la menzione dei paesi coproduttori. 2. Questa menzione deve essere chiaramente indicata nei titoli di testa, nella pubblicita' commerciale e nel materiale promozionale delle opere cinematografiche ed all'atto della presentazione.

Convenzione - art. 13

Articolo 13 - Esportazione Quando un'opera cinematografica realizzata in coproduzione e' esportata verso un paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche sono contingentate, ed una delle Parti coproduttrici non dispone di un libero ingresso nel paese importatore per le sue opere cinematografiche: a. l'opera cinematografica viene di regola aggiunta al contingente del Paese che ha una partecipazione di maggioranza; b. nel caso di un'opera cinematografica per la quale vi e' una pari partecipazione dei vari paesi, l'opera contingentata sara' assegnata al contingente del paese che ha le migliori condizioni di esportazione verso il paese d'importazione; c. qualora l'assegnazione non possa essere effettuata secondo il disposto dei capoversi a. e b. precedenti, l'opera cinematografica e' assegnata al contingente della Parte che fornisce il realizzatore del film.

Convenzione - art. 14

Articolo 14 - Lingue Al momento dell'ammissione al regime di coproduzione, l'autorita' competente di una Parte puo' esigere dal coproduttore che ha la sua sede in detta Parte, una versione finale dell'opera cinematografica in una delle lingue di detta Parte.

Convenzione - art. 15

Articolo 15 - Festival A meno che i coproduttori non decidano diversamente, le opere cinematografiche realizzate in coproduzione sono presentate ai festival internazionali dalla Parte in cui ha sede il coproduttore di maggioranza o, nel caso di partecipazione finanziarie uguali, dalla Parte che fornisce il realizzatore.

Convenzione - art. 16

Articolo 16 - Firma, ratifica, accettazione, approvazione 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati parti alla Convenzione culturale europea, che possono esprimere il loro consenso a far parte della Convenzione mediante: a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 17

Articolo 17 - Entrata in vigore 1. La Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data alla quale cinque Stati, di cui almeno quattro Stati membri del Consiglio d'Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformita' alle disposizioni dell'articolo 16. 2. Per ogni Stato firmatario che esprima in seguito il suo consenso ad essere soggetto alla Convenzione, questa entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Convenzione - art. 18

Articolo 18 - Adesione di Stati non membri 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato europeo non membro del Consiglio d'Europa, nonche' la Comunita' economica europea ad aderire alla presente Convenzione, con decisione adottata alla maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa, e all'unanimita' dei rappresentanti degli Stati contraenti che hanno diritto ad essere rappresentati al Comitato dei Ministri. 2. Per ogni Stato aderente o per la Comunita' economica europea, la Convenzione, in caso di adesione, entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Convenzione - art. 19

Articolo 19 - Clausola territoriale 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione designare il o i territori cui si applichera' la presente Convenzione. 2. Ogni Parte puo', in qualunque momento successivo, con una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la dichiarazione. 3. Ogni dichiarazione resa ai sensi dei due paragrafi precedenti potra' essere ritirata, per quanto concerne qualunque territorio designato in detta dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione - art. 20

Articolo 20 - Riserve 1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che l'articolo 2, paragrafo 4, non e' applicabile alle sue relazioni bilaterali di co-produzione con una o piu' Parti. Esso inoltre puo' riservarsi il diritto di stabilire una partecipazione massima diversa da quella stabilita all'articolo 9, paragrafo 1 a. Nessun altra riserva potra' essere formulata. 2. Ogni Parte che ha formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente puo' ritirarla in tutto o in parte indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto alla data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione - art. 21

Articolo 21 - Denuncia 1. Ogni Parte puo' in qualunque momento denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. La denuncia avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un termine di sei mesi dopo la data in cui il Segretario generale avra' ricevuto la notifica.

Convenzione - art. 22

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.