LEGGE 5 novembre 1996, n. 597
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione degli investimenti con protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, con processo verbale fatto a Roma il 25 giugno 1996.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DI TRANSIZIONE DELL'ETIOPIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Transizione dell'Etiopia (qui di seguito denominati Parti Contraenti); Riconoscendo i'importanza della promozione degli investimenti in entrambi i Paesi; Desiderando creare condizioni favorevoli per una migliore cooperazione economica tra di loro in particolare per quanto riguarda gli investimenti, incoraggiando gli investitori di una Parte contraente ad investire nel territorio dell'altra Parte contraente, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione Ai sensi del presente Accordo: 1. Il termine "investimento" significa ogni investimento effettuato da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti delle Parti Contraenti, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo ed indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Esso includera' inoltre gli investimenti esistenti che soddisfano ai criteri legali in vigore secondo le leggi di ciascuna Parte Contraente alla data di entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo il carattere generale di quanto sopra, il termine "investimento" comprende in particolar modo, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, ivi compresi i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi, nella misura in cui essi possano costituire oggetto di investimento; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o ogni altro diritto di servizio per impegni o prestazioni di natura economica relativi ad un investimento, compresi i redditi da investimento reinvestiti ed i proventi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti economici, denominazioni commerciali ed avviamento commerciale; e) ogni diritto di natura economia, conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione accordata in conformita' alle vigenti disposizioni per l'esercizio di attivita' economiche, compresi i diritti di prospezione, coltivazione estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento del valore dell'investimento originale. Una modifica alla forma di investimento dei beni non pregiudica la loro natura di investimento soggetto alle leggi ed ai regolamenti in vigore dei rispettivi Paesi. 2. Il termine "investitore", significa qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che abbia effettuato, effettui o intenda effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le filiali estere, societa' affiliate e succursali, in qualsiasi modo controllate dalle sopracitate persone fisiche o giuridiche. 3. Il termine "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa ogni persona fisica che ha la cittadinanza di detto Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Il termine "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, significa qualsiasi entita' avente la sua sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da quest'ultima riconosciuta, vale a dire Istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e cio' indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. 5. Il termine "redditi" significa le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o interessi, redditi da interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties o retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, nonche' ogni altra forma di pagamento in natura come, ma non esclusivamente, materie prime, derrate, prodotti industriali o bestiame. 6. Il termine "territorio" significa, oltre alle zone delimitate dalle frontiere terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime includono le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranita' o sulle quali esse esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo sugli investimenti" si intende un accordo tra una Parte (o sue agenzie o rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte, relativo ad un investimento. 8. "Trattamento non discriminatorio" significa un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello della nazione piu' favorita. 9. "Diritto d'accesso" significa il diritto di effettuare investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente secondo leggi e regolamenti in vigore nei rispettivi paesi compreso l'accesso in qualsiasi valuta alle istituzioni finanziarie, ai mercati creditizi e valutari ed ai fondi detenuti nelle istituzioni finanziarie.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio. 2. Entrambe le Parti Contraenti assicureranno sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Entrambe le parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'utilizzazione, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le societa' e le imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da misure ingiustificate o discriminatorie. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' creare e mantenere nel proprio territorio un quadro legale che garantisca agli investitori la continuita' di un trattamento legale, compresa l'osservanza in buona fede di tutti gli impegni che ha stipulato riguardo a ciascun specifico investimento.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le Parti Contraenti sul cui territorio l'investimento e' effettuato si impegnano a non interferire direttamente o indirettamente con le regolari operazioni dei progetti d'investimento. In particolare, esse si impegnano a garantire che non imporranno tasse discriminatorie, ne' limiteranno l'approvigionamento di materie prime o creeranno ostacoli al buon funzionamento dei progetti d'investimento tali da avere un impatto di esproprio o analogo, e neppure - esse stesse o i loro funzionari - praticheranno trattamenti ingiustificati o discriminatori. 2. Ciascuna Parte Contraente, entro i limiti del proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente - ivi comprese le questioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 ed i relativi redditi maturati - un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti ed ai relativi redditi maturati degli investitori di uno Stato terzo. 3. Se da una legislazione di una delle Parti Contraenti o da obblighi internazionali in vigore o che potrebbero in avvenire entrare in vigore per una delle Parti Contraenti, dovesse derivare un quadro giuridico in base al quale agli investitori dell'altra Parte Contraente venisse concesso un trattamento piu' favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento concesso agli investitori di tali altre Parti entrera' in vigore per gli investitori della Parte contraente interessata anche per i rapporti in corso. 4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si riferiscono ai vantaggi ed ai privilegi che una delle Parti Contraenti puo' concedere gli investitori di Stati Terzi in virtu' della loro appartenenza ad una Unione doganale o economica, ad un Mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub-regionale, ad un accordo economico multilaterale internazionale o in base ad Accordi stipulati al fine di prevenire la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Risarcimento per danni o perdite 1. I cittadini o le societa' di una delle due Parti Contraenti che subiscano perdite negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di una guerra o di altri conflitti armati, di uno stato di emergenza nazionale o di guerra civile sul territorio di tale altra Parte contraente, riceveranno, da quest'ultima Parte Contraente, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o ogni altra liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente concede ai suoi cittadini o alle sue societa', o ai cittadini o societa' di qualunque Stato terzo. I pagamenti effettuati a tale titolo saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non saranno soggetti ad alcuna misura che possa avere come effetto di limitare, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto specificamente previsto da leggi o regolamenti nazionali o locali, o per effetto di decisioni amministrative e di sentenze emanate dalle autorita' giudiziarie competenti. 2. Gli investimenti di investitori delle Parti Contraenti non saranno nazionalizzati, espropriati, sequestrati o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini d'interesse pubblico, per motivi di interesse nazionale, e contro un immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non-discriminatoria ed in conformita' con tutte le disposizioni e procedure di legge. Il risarcimento dovra' essere equivalente al giusto valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima della data alla quale la nazionalizzazione effettiva, l'esproprio o la confisca siano state annunciate o rese pubbliche. In mancanza di un'intesa tra la Parte Contraente, sul cui territorio l'investimento e' effettuato, e l'investitore nella procedura di nazionalizzazione o di esproprio, il risarcimento sara' basato sugli stessi parametri di riferimento e sui tassi di cambio adottati nei documenti costitutivi dell'investimento. 3. Il risarcimento dovra' essere equivalente al giusto valore di mercato del bene nazionalizzato, espropriato o confiscato al fine di reintegrare l'investitore nella stessa posizione creditizia in cui si sarebbe trovato se le misure di esproprio o di nazionalizzazione non fossero state adottate. 4. Il tasso di cambio applicabile a qualunque risarcimento dovra' essere quello prevalente alla data immediatamente precedente nel momento in cui la decisione di nazionalizzare o di espropriare e' stata annunciata o resa pubblica. 5. Il risarcimento sara' definito senza indugio ed in ogni caso entro tre mesi, nella valuta in cui il capitale dell'investimento e' stato fornito, oppure in una valuta liberamente convertibile, compresi gli interessi maturati, pagabili su base Libor semestrale a decorrere dalla data di nazionalizzazione o di esproprio fino alla data del pagamento. 6. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo si applicheranno altresi' ai redditi derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai benefici che derivano da quest'ultima. 7. Un cittadino o una societa' dell'una o dell'altra Parte che asserisca che tutto o parte dell'investimento sia stato espropriato avra' diritto di sollecitare un controllo da parte delle autorita' giudiziarie o amministrative competenti dell'altra Parte affinche' sia determinato se l'esproprio avvenuto e' di questo tipo ed in tal caso, se tale esproprio e l'eventuale risarcimento sono conformi ai principi riconosciuti del diritto internazionale e sia presa una decisione riguardo ad ogni altra questione connessa.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Rimpatrio dei capitali, dei profitti e del reddito Ciascuna Parte Contraente garantira' agli investitori dell'altra, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo di quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitali, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di valore degli investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, retribuzioni per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) somme derivanti dalla vendita totale o parziale, o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento; d) fondi per il rimborso di prestiti ottenuti in conformita' con le leggi ed i regolamenti dei rispettivi paesi relativi ad un investimento, ivi compreso il pagamento degli interessi che ne derivano; e) retribuzioni ed indennita' corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per il lavoro ed i servizi forniti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Surroga Nel caso in cui una Parte Contraente, o una sua istituzione, abbia fornito una garanzia per rischi non commerciali per un investimento effettuato da uno dei suoi investitori sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato un pagamento a detto investitore in base a detta garanzia, tale altra Parte contraente riconoscera' la cessione dei diritti dell'investitore alla succitata Parte Contraente. Per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, saranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati in valuta convertibile in conformita con le usuali procedure bancarie, senza indebito ritardo ed in ogni caso entro un termine di sei mesi dopo l'assolvimento di ogni obbligo fiscale. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il relativo trasferimento, fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 relative al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o di esproprio. 2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si riterranno assolti quando l'investitore abbia espletato gli adempimenti previsti dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato realizzato.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 Regolamento delle controversie tra gli investitori e le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che insorga tra una delle Parti Contraenti e gli investitori dell'altra Parte Contraente relativa agli investimenti, comprese le controversie attinenti all'importo del risarcimento, dovranno, per quanto possibile, essere risolte amichevolmente. 2. Nel caso in cui l'investitore ed un ente di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, sara' applicabile la procedura prevista in tale accordo d'investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di soluzione per iscritto, l'investitore interessato potra' sottoporre la controversia, a sua scelta: a) ai Tribunali della Parte Contraente competente per territorio; b) ad un Tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' con il Regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), e la Parte Contraente di accoglienza si impegna sin d'ora ad accettare il deferimento della controversia a tale Tribunale arbitrale oppure c) al Centro Internazionale per la soluzione delle controversie relative agli investimenti per l'attuazione delle procedure arbitrali ai sensi della Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla soluzione delle controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati, se le due Parti Contraenti vi hanno aderito o al momento in cui lo faranno. 4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti un procedimento arbitrale o procedimenti giudiziari gia' avviati per tutto il tempo in cui tali procedimenti non siano conclusi e nel caso in cui una delle Parti nella controversia non abbia ottemperato alla sentenza del Tribunale Arbitrale o del Tribunale ordinario adito, entro i termini di adempimento prescritti nella sentenza, ovvero entro quelli diversamente determinabili in base alla normativa di diritto internazionale od interna applicabile nella fattispecie.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia che insorga tra le Parti Contraenti relativa all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovra' per quanto possibile essere risolta amichevolmente attraverso le vie diplomatiche. 2. Nel caso in cui la controversia non possa essere risolta entro sei mesi dalla data alla quale una delle Parti Contraenti ne ha dato notifica scritta all'altra, la disputa, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sara' sottoposta alla competenza di un Tribunale arbitrale ad hoc come previsto nel presente Articolo. 3. Il Tribunale arbitrale sara' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro di detto Tribunale. Questi due membri sceglieranno quale Presidente un cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Se le nomine non sono state effettuate entro i termini indicati al paragrafo 3 del presente Articolo, ciascuna delle due Parti Contraenti, in assenza di altre intese, potra' chiedere che sia il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia ad effettuarle. Se quest'ultimo e' cittadino di una delle Parti Contraenti o se e' impossibilitato ad accettare la nomina per qualunque ragione, la richiesta verra' indirizzata al Vicepresidente della Corte. Ove anche il Vicepresidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o sia anch'esso impossibilitato, per qualunque ragione ad accettare la nomina, l'invito sara' rivolto al membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e tutte le altre spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.
Accordo - art. 11
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