DECRETO 19 agosto 1996, n. 587
Entrata in vigore del decreto: 5-12-1996
IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30, che all'art. 3, comma 4, prevede l'istituzione dei registri dei suini riproduttori ibridi;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3;
Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Visto il disciplinare dell'albo nazionale dei registri dei suini riproduttori ibridi, approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1992, n. 14679;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 4, della citata legge 2 giugno 1988, n. 218, e del citato art. 3, comma 4, della legge 15 gennaio 1991, n. 30, occorre prevedere il valore medio di mercato per suini riproduttori ibridi e pertanto apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto ministeriale 20 luglio 1989, n. 298;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 1995;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
L'art. 2, comma 1, del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: "1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento e' ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278.". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - La legge n. 218/1988 reca: "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali". - La legge n. 30/1991 reca la disciplina della riproduzione animale. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 2 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Per gli animali appartenenti alle specie equine, bufaline, suine, ovine, caprine, cunicole, il valore di mercato riferito alla data dell'ordinanza di abbattimento e' ricavato dalla media dei prezzi, per ciascuna specie e categoria, rilevati su tutte le piazze riportate nell'ultimo listino settimanale pubblicato dall'Istituto per studi, ricerche ed informazioni sul mercato agricolo - I.S.M.E.A., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 278. 2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 viene individuato il valore di mercato per gli avicoli abbattuti e per l'abbattimento di famiglie di api o di pesci da acquacoltura".
Art. 2
L'art. 3, lettera b), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: " b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini;".
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 3. - 1. L'individuazione, per specie e categoria, degli animali di cui all'art. 2 deve essere preventivamente effettuata dal veterinario pubblico ufficiale, eventualmente assistito, senza oneri per l'amministrazione: a) per le specie bovine, bufaline, suine, equine, ovine, caprine, cunicole, da un rappresentante dell'Associazione provinciale allevatori competente per territorio; b) per gli avicoli e per i suini riproduttori ibridi, un rappresentante incaricato rispettivamente dall'Unione nazionale avicola e dall'Associazione nazionale allevatori suini; c) per le famiglie di api e pesci da acquacoltura da un rappresentante delle organizzazioni, rispettivamente degli apicoltori o dei pescicoltori o, in mancanza, da un funzionario tecnico dell'assessorato regionale all'agricoltura competente per territorio".
Art. 3
L'art. 6, comma 3, lettera a), del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: " a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30.".
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 6 del regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "Art. 6. - 1. Il provvedimento del sindaco di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 2 giugno 1988, n. 218, e' trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennita' ad essi riconosciute. 2. Dette indennita' saranno corrisposte sulla base della seguente documentazione: a) decreto del sindaco relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali; b) attestato del sindaco comprovante la piena esecuzione del decreto di abbattimento e dell'eventuale distruzione degli animali; c) attestato del sindaco dal quale risulti che gli allevatori o detentori degli animali abbattuti hanno rispettato le norme stabilite dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dal regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dalla citata legge 2 giugno 1988, n. 218. 3. Con riferimento ai soli animali riproduttori iscritti ai libri genealogici al fine dell'applicazione delle corrispondenti maggiorazioni dell'indennita' base, stabilite per detti animali negli allegati numeri 1, 2, 3, 4 e 6 di cui al presente decreto, e' richiesto inoltre: a) attestato rilasciato dall'Associazione nazionale allevatori, che gestisce il libro genealogico o il registro anagrafico di specie o razza, o che coordina l'albo nazionale dei registri dei suini ibridi, dal quale risulti che gli animali erano iscritti al libro genealogico o al registro anagrafico, ovvero al registro dei riproduttori suini ibridi, approvati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30. 4. Con riferimento alle sole ipotesi in cui la vigente normativa sanitaria impone l'obbligo di vaccinazione, e' richiesto, altresi': a) attestato dell'unita' sanitaria locale competente per territorio dal quale risulti che gli animali abbattuti erano stati vaccinati in conformita' alle ordinanze delle competenti autorita' sanitarie. 5. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'indennita' base di cui all'art. 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, alla documentazione sopraelencata dovra' essere allegata anche: a) dichiarazione rilasciata dall'ufficio IVA competente per territorio, oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il proprietario degli animali abbattuti e' un produttore agricolo che non ha esercitato l'opzione di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 6. Qualora sia stata consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui e' stato disposto l'abbattimento, per uso alimentare umano o per altri utilizzi consentiti, devono essere allegati i seguenti documenti: a) nel caso di vendita, la fattura, o qualora questa non sia prevista dalla normativa vigente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo venditore, dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni vendute, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono e generalita' del compratore; b) nel caso di utilizzo delle carni per uso alimentare familiare, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' da parte del produttore agricolo dalla quale risultino: quantita' e qualita' delle carni non distrutte, specie, razza e categoria dell'animale da cui provengono, nonche' specificazione che le stesse sono state o saranno effettivamente utilizzate per lo scopo suddetto. 7. Il valore delle carni, nei casi in cui venga presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', viene stabilito, caso per caso, dall'apposita commissione di cui al precedente art. 5. 8. Qualora sia stata disposta dalla competente autorita' sanitaria la distruzione di attrezzature fisse o mobili e/o mangimi, prodotti agricoli, prodotti zootecnici contaminati al fine della concessione dell'indennita' prevista dall'art. 2, comma 4, della legge n. 218/1988 deve essere allegato anche il relativo verbale di distruzione contenente la specificazione delle attrezzature e/o dei prodotti distrutti, nonche' la stima del valore di tali attrezzature e/o prodotti redatta da un tecnico della materia iscritto all'albo dei periti del tribunale competente per territorio".
Art. 4
L'ultimo comma dell'allegato 2 del regolamento 20 luglio 1989, n. 298, e' sostituito dal seguente: "Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali: 100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo; 80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica 'selezione'; 45% per riproduttori ibridi con qualifica 'moltiplicazione'; 15% per riproduttori ibridi con qualifica 'produzione'.".
Il Ministro della sanita' BINDI Il Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali PINTO
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1996
Registro n. 1 Sanita', foglio n. 316
Nota all'art. 4: - Il testo dell'allegato 2 al regolamento n. 298/1989, come sopra modificato, e' il seguente: "ALLEGATO 2 SPECIE SUINA Il valore di mercato di detti animali, individuati secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto, e' determinato sulla base dei seguenti criteri: I) il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi per la stessa specie e categoria, rilevati sul mercato di Modena e riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi, pubblicato, anteriormente alla data dell'ordinanza di abbattimento, dalla relativa camera di commercio, industria, agricoltura, artigianato. II) qualora il bollettino di cui al punto I) non sia stato pubblicato negli ultimi quindici giorni antecedenti la data del provvedimento di abbattimento, il valore medio e' ricavato dalla media aritmetica dei prezzi, per la stessa specie e categoria, riportati nell'ultimo bollettino settimanale dei prezzi pubblicato dalla camera di commercio di Modena, purche' non risalente a piu' di sessanta giorni prima della data del provvedimento di abbattimento. Qualora nei bollettini di cui sopra non siano indicati i prezzi degli animali riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, il valore di mercato dei suddetti animali viene determinato maggiorando il valore medio di mercato degli animali della stessa specie e categoria non iscritti nel libro genealogico ufficiale o nei registri suini riproduttori ibridi ufficialmente riconosciuti, calcolato secondo i criteri sopra riportati, delle seguenti percentuali: 100% per verri iscritti nel libro genealogico ufficiale provati geneticamente con esito positivo; 80% per riproduttori iscritti nel libro genealogico ufficiale e per riproduttori ibridi con qualifica 'selezione'; 45% per riproduttori ibridi con qualifica 'moltiplicazione'; 15% per riproduttori ibridi con qualifica 'produzione'".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)