LEGGE 14 novembre 1996, n. 577

Type Legge
Publication 1996-11-14
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 15/11/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 luglio 1996, n. 371.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 216 del 14 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 60.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 13 SETTEMBRE 1996, N. 473. All'articolo 1: al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e secondo le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, della citata legge n. 481 del 1995"; dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e' sostituito dal seguente: ' 3. L'Autorita', nell'esercizio delle funzioni e dei poteri di cui all'articolo 2, comma 12, lettera c), e commi 20 e 22, emana direttive per assicurare l'individuazione delle diverse componenti le tariffe di cui al comma 2, nonche' dei tributi.'"; il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al fine di eliminare progressivamente i fattori distorsivi della concorrenza e di garantire sia la trasparenza delle tariffe che i diritti degli utenti, dispone la graduale semplificazione delle tariffe elettriche di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.".

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