LEGGE 19 novembre 1996, n. 588
Entrata in vigore della legge: 22-11-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, recante disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 marzo 1996, n. 163, 27 maggio 1996, n. 293, e 26 luglio 1996, n. 394.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 225 del 25 settembre 1996.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 55. Detto testo sara' ripubblicato,
corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 dicembre 1996.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1996, N. 497. All'articolo 2: al comma 1, dopo le parole: "di cui all'articolo 5,", sono inserite le seguenti: "aumentato degli eventuali utili di bilancio complessivamente realizzati dalle societa' cessionarie di cui all'articolo 3, comma 6, che sono attribuiti al Tesoro, e"; e dopo le parole: "delle perdite del Banco", sono inserite le seguenti: "nei cinque esercizi successivi a quello in cui avviene l'aumento di capitale". All'articolo 3: al comma 6, dopo le parole: "altre attivita'", sono inserite le seguenti: "non immobiliari"; dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. L'autorizzazione della Banca d'Italia di cui al comma 6 e' subordinata alla concessione in favore del Tesoro del pegno, con diritto di voto, delle azioni delle societa' cessionarie di proprieta' del Banco di Napoli, ovvero anche alla concessione, in favore del Tesoro, di mandato irrevocabile, anche per piu' assemblee e senza indicazione di istruzioni, ad esercitare il diritto di voto, al fine di consentire al Tesoro di disporre della maggioranza dei diritti di voto". All'articolo 5: al comma 1, dopo le parole: "della propria partecipazione", sono inserite le seguenti: "di controllo".
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