LEGGE 18 novembre 1996, n. 586

Type Legge
Publication 1996-11-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 21/11/1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, recante disposizioni urgenti per le societa' sportive professionistiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 maggio 1996, n. 272, e 22 luglio 1996, n. 383.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 485, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 222 del 21 settembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 61. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 16 dicembre 1996. ------------

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1996, N. 485. All'articolo 2, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. L'articolo 3 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e' sostituito dal seguente: 'Art. 3. - 1. Il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, percepito dai soggetti di cui all'articolo 1, non concorre alla determinazione del reddito dei soggetti stessi'". All'articolo 3, al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: "debbono procedere" sono inserite le seguenti: "ad ogni effetto". All'articolo 4, al comma 1: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'In deroga all'articolo 2488 del codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive professionistiche, la nomina del collegio sindacale'"; la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 'L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o strumentali'"; dopo la lettera b) e' inserita la seguente: "b-bis) dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 'L'atto costitutivo deve prevedere che una quota parte degli utili, non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva'"; la lettera c) e' soppressa; All'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'articolo 12 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' sostituito dal seguente: 'Art. 12 (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi). - 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati'".

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