DECRETO 3 ottobre 1996, n. 604
Entrata in vigore del decreto: 13-12-1996
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, con il quale e' stato approvato il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, recante l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato;
Considerato che ai sensi dell'art. 24-quater del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335/1982, cosi' come inserito dall'art. 2 del decreto legislativo n. 197/1995, occorre individuare con apposito regolamento le modalita' di svolgimento del concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato e la composizione della commissione esaminatrice;
Ritenuto di dover procedere ad una compiuta disciplina di quanto teste' richiamato;
Visto l'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 400/1988;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
Nomina a vice sovrintendente
1.La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si consegue mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale di durata non inferiore a tre mesi, con esami finali. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Il testo dell'art. 24-quater del D.P.R. n. 335/1982, aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 197/1995, e' il seguente: "Art. 24-quater (Immissione nel ruolo dei sovrintendenti). - 1. Alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato si accede mediante concorso interno, per titoli ed esame scritto, consistente in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale, e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata stabilita di norma non inferiore ai tre mesi, al quale e' ammesso il personale del ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono; b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione. 2. I posti sono conferiti: a) nel limite del 70% di posti disponibili, agli assistenti capo; b) nel limite del 30% dei posti disponibili, agli assistenti, agenti scelti e agenti che abbiano compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio. 3. Ai fini della formazione delle graduatorie del concorso, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'. 4. Fermo restando quanto stabilito in attuazione dell'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e la composizione delle commissioni esaminatrici, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento del corso e quello dello svolgimento degli esami di fine corso sono determinati con decreto del Ministro dell'interno. 5. I posti rimasti scoperti in una categoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice sovrintendente nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di fine dello stesso". - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 2
Concorso interno - Bando di concorso
Art. 3
Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso
1.I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione al concorso prescritti dall'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
2.Sono esclusi dal concorso coloro che nel biennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel medesimo periodo abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
3.E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio.
4.L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti e' disposta con decreto motivato del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 24-quater del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota alle premesse. - L'art. 93 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. n. 3/1957, e' cosi' formulato: "Art. 93 (Esclusione dagli esami e dagli scrutini). - L'impiegato sospeso ai sensi degli articoli 91 e 92 e' escluso dagli esami o dagli scrutini di promozione. Quando l'impiegato e' stato deferito al giudizio della commissione di disciplina, il Ministro, anche se non ha disposto la sospensione cautelare, puo', sentito il consiglio d'amministrazione, escludere l'impiegato dall'esame o dallo scrutinio".
Art. 4
Domande di partecipazione e diario della prova scritta
1.Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.
2.Nel bando di concorso verra' data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui avra' svolgimento la prova scritta ovvero della data del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno nel quale sara' pubblicato il diario di detta prova.
3.Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta e' escluso dal concorso.
Art. 5
Commissione esaminatrice
1.La commissione esaminatrice del concorso e' composta da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente superiore e da altri quattro funzionari con qualifica non inferiore a commissario capo o equiparata.
2.Svolge le funzioni di segretario un funzionario direttivo dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
Art. 6
Prova scritta
1.La prova scritta consiste in risposte ad un questionario articolato su domande tendenti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale dei candidati.
2.Il questionario puo' essere articolato in domande a risposta sintetica ovvero a scelta multipla, vertenti, per il quaranta per cento su argomenti di cultura generale e per la restante parte su materie professionali.
3.Le materie che possono formare oggetto del questionario sono italiano, storia d'Italia a partire dal 1815, geografia fisica, politica ed economica dell'Italia, educazione civica, diritto penale, procedura penale, legislazione di pubblica sicurezza e leggi speciali, ordinamento e regolamenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
4.La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a punti 70. La votazione massima attribuibile alla prova scritta e' di 100 punti.
Art. 7
Titoli di servizio
2.Nell'ambito delle suddette categorie, la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
3.Il direttore centrale del personale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza invia alla commissione esaminatrice il fascicolo personale dei candidati, copia dello stato matricolare, le domande di partecipazione corredate da un foglio notizie contenente l'elenco dei titoli di servizio e ogni altra indicazione utile afferente il concorso, redatto dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza e sottoscritto per conferma dai candidati.
4.La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali sottoscritte da tutti i componenti ed allegate ai verbali del concorso di cui costituiscono parte integrante.
5.Le somme dei punti assegnati dai membri della commissione per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti sono sommati tra loro.
6.Il totale cosi' ottenuto costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.
7.La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli candidati che abbiano superato la prova scritta.
Art. 8
Formazione ed approvazione delle graduatorie
1.La valutazione complessiva di ciascun candidato e' data dalla somma della votazione riportata nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli.
2.Effettuata la valutazione della prova scritta e dei titoli di servizio, la commissione forma due graduatorie, una per gli assistenti capo e l'altra per gli assistenti, agenti scelti ed agenti, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.
3.Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti capo, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'.
4.Ai fini della formazione della graduatoria riservata agli assistenti, agenti scelti ed agenti, a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'eta'.
5.Con decreto del capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, vengono approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
6.I posti rimasti scoperti in una graduatoria sono devoluti ai concorrenti dell'altra, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. In tal caso, nel concorso immediatamente successivo si procedera' ad attuare il riequilibrio delle percentuali stabilite dal secondo comma dell'art. 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, per il conferimento dei posti agli assistenti capo nonche' agli assistenti, agenti scelti ed agenti.
7.Il decreto di approvazione delle graduatorie di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 24-quater del D.P.R. n. 335/1982 si veda in nota alle premesse.
Art. 9
R i n v i o
1.Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, e successive modifiche ed integrazioni.
Il Ministro: NAPOLITANO
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 1996
Registro n. 2 Interno, foglio n. 363
Nota all'art. 9: - Il D.P.R. n. 903/1983 approva il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.
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Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)