DECRETO LEGISLATIVO 12 novembre 1996, n. 614

Type Decreto legislativo
Publication 1996-11-12
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 - legge comunitaria 1994, ed in particolare l'art. 51 recante delega al Governo a recepire le direttive del Consiglio 93/68/CEE e 93/97/CEE per le parti in cui modificano ed integrano la direttiva 91/263/CEE in materia di apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 519, di attuazione della direttiva 91/263/CEE;

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che ha disposto la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del ministero;

Riconosciuta l'opportunità di riordinare, con normativa organica, la materia già disciplinata dal decreto legislativo n. 519 del 1992, tenendo altresì conto delle osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunità europee in merito al decreto legislativo citato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Definizioni

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Nota all'art. 1; - La legge n. 791/1977 reca: "Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/33/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione".

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