LEGGE 28 novembre 1996, n. 609

Type Legge
Publication 1996-11-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 1-12-1996

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, recante disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 febbraio 1996, n. 47, 2 aprile 1996, n. 185, 3 giugno 1996, n. 305, e 2 agosto 1996, n. 406.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: FLICK ___

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1996, N. 512. Dopo l'articolo 1, sono inseriti i seguenti: "Art. 1-bis (Personale dell'area del supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per le esigenze connesse alle attivita' di supporto amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'inquadramento, a copertura delle vacanze di organico esistenti e, ove occorra, in soprannumero riassorbibile con le future vacanze, nei profili professionali dell'area del supporto amministrativo-contabile del personale di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto nonche' nel limite massimo di dieci unita', del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo che, nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore del presente decreto, abbia prestato servizio presso uffici dipendenti dal Ministero dell'interno in posizione di comando per un periodo continuativo non inferiore ad un anno. 2. Ai fini indicati nel comma 1, il personale interessato e' tenuto a presentare apposita domanda nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, qualora il numero delle istanze presentate dal personale comandato superi il limite dei posti indicati nel medesimo comma, il relativo inquadramento e' disposto secondo il criterio della maggiore anzianita' di servizio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 175 milioni per l'anno 1996 ed in lire 530 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e a regime, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con riferimento alla finalizzazione: 'Contributo statale alle associazioni nazionali di promozione sociale'. Art. 1-ter (Interpretazione autentica). - 1. Le indennita' di rischio corrisposte agli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, sulle quali siano o siano stati corrisposti i relativi contributi previdenziali, non sono ricomprese tra quelle escluse dalla retribuzione annua contributiva di cui al disposto dell'articolo 16, terzo comma, della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, a partire dalla data di applicazione alle prestazioni previdenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269".

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