DECRETO 12 novembre 1996, n. 612
Entrata in vigore del decreto: 20-12-1996
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, istitutivo del Fondo interbancario di garanzia;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
Visto, in particolare, l'art. 45, comma 2, il quale prevede che il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, individua le operazioni alle quali si applica la garanzia del predetto Fondo interbancario e determina i criteri ed i limiti degli interventi, nonche' l'entita' delle contribuzioni ad esso dovute da parte delle banche, in rapporto all'ammontare dei finanziamenti assistiti dalla garanzia;
Sentito il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 agosto 1996;
Ritenuto di dovere provvedere in merito;
A D O T T A
il seguente regolamento: "Regolamento del Fondo interbancario di garanzia istituito dall'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454"
Art. 1
1.Il Fondo interbancario di garanzia ha per scopo di contribuire, secondo i criteri ed i limiti fissati dal presente regolamento, al ripianamento della perdita che le banche dimostrano di aver sofferto dopo l'esperimento, nei confronti dei soggetti inadempienti, delle procedure di riscossione coattiva relative alla garanzia primaria di cui all'art. 4 del presente regolamento.
2.Il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibifita' finanziarie.
3.Sono assistibili dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di durata superiore a 18 mesi, di importo (( da euro 5.200 e fino a euro 1.550.000 )), destinate alla realizzazione di investimenti aziendali, all'acquisto di proprieta' coltivatrice, nonche' al consolidamento di passivita' onerose, quando erogate in favore di operatori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi ed associazioni di produttori riconosciute. I finanziamenti in favore di societa' di capitali sono garantiti se il capitale sociale e' detenuto da cooperative agricole e/o loro consorzi per almeno il 60%. Per le operazioni di cui al presente comma, ad eccezione di quelle di consolidamento di passivita' la garanzia si esplica (( nella misura del 75% della perdita subita. ))
4.Le operazioni di consolidamento delle passivita' onerose, nonche' i prestiti pluriennali per acquisto di macchine, attrezzature e bestiame sono garantite (( nella misura del 55% della perdita. ))
5.Sono altresi' coperte dalla garanzia sussidiaria del Fondo le operazioni di credito agrario di durata fino a 18 mesi, solo se assistite da agevolazioni pubbliche, nelle seguenti percentuali: (( a) 55% della perdita subita su finanziamenti di importo originario fino a euro 104.000; b) 35% della perdita subita su finanziamenti di importo originario superiore a euro 104.000 e fino a euro 775.000, riferiti alla singola banca. ))
6.Le percentuali di cui ai precedenti commi 3, 4 e 5, riferite all'ammontare del finanziamento concesso, costituiscono il limite massimo di copertura del Fondo.
((
7.La garanzia del Fondo opera anche nel caso in cui i finanziamenti vengano prorogati in forza di specifiche disposizioni di legge. In tal caso, ove si tratti di finanziamenti gia' garantiti, non occorre versare una nuova contribuzione. Se le proroghe riguardano operazioni finanziarie non assistite dal Fondo, le proroghe stesse possono essere garantite dal Fondo solo se disposte per legge e riguardano operazioni a tasso agevolato. La garanzia opera secondo i criteri previsti per le operazioni fino a diciotto mesi, previo versamento della dovuta contribuzione.
))
Art. 2
1.Le banche che effettuano operazioni ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, versano al Fondo, al termine di ciascun trimestre solare, una somma pari allo 0,30% dell'importo originario dei finanziamenti garantibili erogati nei tre mesi precedenti. Tale percentuale e' ridotta allo 0,25% per i finanziamenti di investimento oltre i 60 mesi. La contribuzione ha carattere obbligatorio e viene versata da tutte le banche che effettuano operazioni di credito agrario garantibili dal Fondo. La contribuzione stessa e' a carico dei beneficiari dei finanziamenti ed e' integrata dallo 0,05% dell'importo complessivo del credito erogato e garantito dal Fondo nel trimestre di riferimento, restando l'onere relativo a carico delle banche finanziatrici a titolo di concorso nelle spese di funzionamento del Fondo stesso. L'aliquota dello 0,05% e' elevata per un anno allo 0,15% per le banche che hanno fatto registrare nell'anno precedente un rapporto tra rimborsi ricevuti, al netto dei recuperi conseguiti, e contribuzioni versate superiore all'unita', salvo il caso in cui la differenza fra i due valori anzidetti e' inferiore ad una cifra da stabilirsi dal Fondo ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.
2.La misura delle trattenute puo' essere variata, in relazione alla gestione dei rischi, su richiesta del Fondo da sottoporre al Ministero del tesoro.
3.Nel caso di finanziamenti erogati in conto corrente la trattenuta e' commisurata all'ammontare del credito concesso e viene corrisposta ogni anno.
4.Il versamento delle trattenute viene effettuato con accredito su di un conto indicato dal Fondo entro il mese successivo al trimestre di erogazione, con valuta giorno di scadenza del trimestre stesso. Sulle somme versate in data successiva si applicano gli interessi al tasso legale.
Nota agli articoli 1 e 2: - Il testo dell'art. 43 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e' il seguente: "Art. 43. - 1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' agricole e zootecniche nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. 2. I1 credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attivita' di pesca e acquacoltura nonche' a quelle ad esse connesse o collaterali. 3. Sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le altre attivita' individuate dal CICR (8/b). 4. Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono nonche' il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria".
Art. 3
1.Le banche trasmettono al Fondo gli elenchi delle operazioni stipulate per le quali si esplica la garanzia sussidiaria, con i dati richiesti e le eventuali variazioni intervenute secondo le modalita' ed i termini stabiliti dal Fondo stesso.
2.Il Fondo puo' inoltre richiedere i dati e la documentazione necessari previsti nelle istruzioni applicative riguardanti le operazioni effettuate.
Art. 4
1.L'intervento del Fondo avviene su richiesta della banca a chiusura della procedura esecutiva per l'escussione della garanzia primaria, previa documentazione dei risultati della procedura stessa. Nei casi in cui la procedura di escussione della garanzia primaria e' giudicata dalla banca economicamente inefficace ai fini del recupero del credito, il Fondo, a richiesta di quest'ultima, puo' autorizzare, in luogo di detta procedura, l'espletamento di altre azioni coattive ritenute idonee per il recupero del credito.
2.La richiesta della banca va corredata dalla documentazione necessaria nonche' da tutte le informazioni rese con riferimento all'art. 137, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, atte a consentire l'istruttoria della pratica.
3.La garanzia primaria, quale indicata nelle istruzioni applicative previste dal successivo art. 9, e' qualificata come tale dalla banca all'atto di erogazione del finanziamento e viene acquisita dalla stessa banca per assicurare il soddisfacimento completo dell'obbligazione da parte del debitore. Per le operazioni d'importo (( superiore a euro 52.000 )) la banca acquisisce una idonea garanzia in aggiunta al privilegio legale, da escutere prima dell'intervento del Fondo. Per i finanziamenti ultraquinquennali e' necessaria l'acquisizione di una idonea garanzia ipotecaria (( . . . . )).
4.Fermo restando quanto precisato nell'art. 1, comma 1, del presente regolamento, la banca erogante puo' assumere ulteriori malleverie che assistono l'operazione.
Art. 5
1.Le banche segnalano al Fondo l'inizio delle procedure esecutive promosse nei confronti dei soggetti inadempienti, con l'indicazione dell'importo per il quale viene esperita la procedura, nonche' l'esito della procedura stessa.
2.La malleveria sussidiaria del Fondo e' altresi' attivabile nei casi in cui, nel corso di una procedura esecutiva sulla garanzia primaria, viene offerta una somma pari almeno alla valutazione dei beni in fase di escussione. In tal caso, la banca puo', ferma restando la necessita' di un assenso preventivo da parte del Fondo, accogliere l'offerta formulata. La data dell'assenso formale da parte del Fondo sulla predetta offerta costituisce il termine finale per il conteggio degli interessi legali a carico dello stesso.
3.Nel caso in cui, ferme restando le condizioni previste al precedente comma 2, la somma offerta risulti inferiore rispetto alla valutazione dei beni in fase di escussione, la banca creditrice, dopo aver acquisito uno specifico assenso da parte del Fondo, puo' accogliere la proposta anzidetta. In tal caso la perdita a carico del Fondo viene ridotta proporzionalmente al minore importo offerto rispetto alla valutazione effettuata in sede giudiziale.
4.La garanzia sussidiaria del Fondo copre la perdita risultante per rate insolute e capitale residuo, oltre gli interessi al tasso contrattuale dalla data della prima inadempienza fino alla data di avvio della procedura esecutiva sulla garanzia primaria e, comunque, per un periodo non superiore a trecentosessantacinque giorni. Sull'ammontare complessivo cosi' ottenuto vengono riconosciuti gli interessi, al tasso legale tempo per tempo vigente, dalla data di avvio a quella di chiusura della procedura esecutiva primaria, nonche' le spese processuali e di esecuzione.
5.Nelle istruzioni applicative emanate dal Fondo ai sensi del successivo art. 9, sono stabilite le modalita' per la determinazione delle perdite da rimborsare.
6.Per le operazioni assistite da concorso pubblico in conto interessi, il Fondo determina la perdita da ripianare, rimborsando il capitale residuo individuato in base al piano di ammortamento al tasso contrattuale. Sulla somma cosi' determinata, si applica quanto stabilito al comma 4 del presente articolo.
7.Il rimborso delle perdite viene effettuato dal Fondo entro novanta giorni dalla ricezione di tutta la documentazione occorrente per l'istruttoria, sulla base sia della modulistica all'uopo predisposta, sia delle ulteriori notizie eventualmente ritenute necessarie. In caso di ritardo nel rimborso, il Fondo corrisponde interessi di mora in misura pari al tasso legale tempo per tempo vigente, calcolato dalla predetta scadenza fino al giorno di pagamento.
Art. 6
1.La garanzia del Fondo non e' operante quando la perdita sofferta dalla banca e' dovuta a fatto od omissione nell'espletamento degli accertamenti e delle formalita' necessarie per la erogazione del credito e per l'assunzione delle garanzie, nonche' nello svolgimento della procedura esecutiva.
4.Quando dalla documentazione fornita emergono rilevanti elementi di dubbio circa la regolarita' dell'operazione, il Fondo puo' effettuare ulteriori approfondimenti anche con riferimento ai criteri seguiti nella erogazione del credito.
Art. 7
((
1.Fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4, le banche attivano, indipendentemente dalla richiesta di intervento, ogni iniziativa utile e conveniente per il recupero dell'insoluto. Quando la situazione patrimoniale del debitore o dei garanti non ne faccia ravvisare la convenienza, la banca, previa intesa con il fondo, interrompe e/o rinuncia alle azioni di recupero. Le azioni di recupero possono essere interrotte nel caso in cui, nel corso della procedura, si addivenga ad una soluzione transattiva che consenta alle banche di ottenere una somma almeno pari al valore dei beni esecutati, cosi' stimati nella perizia del C.T.U. o in altra perizia giurata redatta da un tecnico iscritto all'Albo o comunque corrispondenti al valore del credito vantato dal fondo. Le spese per le azioni legali sono a carico del fondo in proporzione al credito di sua competenza.
))
2.Le somme che vengono recuperate in seguito a tali azioni, al netto delle spese legali per queste sostenute, vanno a decurtazione dell'importo rimborsato con conseguente versamento al Fondo della somma recuperata ad esso spettante, determinata secondo quanto indicato al successivo comma 3.
Art. 8
1.Il Fondo non richiede ne' restituisce alle banche somme a qualsiasi titolo dovute, quando esse non sono (( superiori a euro 260. ))
Art. 9
1.Il Fondo emana le istruzioni applicative del presente regolamento, dandone comunicazione al Ministero del tesoro.
Art. 10
1.Il presente regolamento si applica alle operazioni deliberate dalle banche a far tempo dalla data della sua entrata in vigore.
Il Ministro: CIAMPI
Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:
Il presente decreto regolamentare, concernente la materia
creditizia, non e' soggetto al controllo preventivo di legittimita'
da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 13, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.