LEGGE 4 dicembre 1996, n. 611
Entrata in vigore della legge: 06-12-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 4 ottobre 1996, n. 517, recante interventi nel settore dei trasporti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 12 aprile 1996, n. 199, 14 giugno 1996, n. 320, e 5 agosto 1996, n. 410.
3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1995, n. 557, 26 febbraio 1996, n. 86, e 26 aprile 1996, n. 221.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BURLANDO, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: FLICK ------------
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1996, N. 517. All'articolo 3: al comma 1, al capoverso, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Qualora al termine di detto periodo sia accertato il mancato conseguimento del miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi del trasporto, le aziende perdono il diritto alle quote di sovvenzione o sussidi di esercizio sospese. Le suddette quote sono utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi definiti a tal fine in un apposito piano predisposto dalle aziende, entro sessanta giorni a decorrere dall'accertamento del mancato miglioramento. Tale piano e' approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione entro novanta giorni. Decorso tale termine il piano si intende respinto". All'articolo 8: al comma 1, lettera a), numero 1), lettera b), dopo le parole: "veicoli isolati" sono inserite le seguenti: "Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori, purche' mobili"; e dopo le parole: "gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di struttura portasci" sono inserite le seguenti: "o portabagagli"; al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998"; al comma 1, lettera c), al capoverso, le parole: "31 marzo 1997" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 1997". All'articolo 9, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le somme disponibili sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, non impegnate dal Comitato centrale di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, entro l'esercizio finanziario 1996, sono mantenute in bilancio per essere impegnate nell'esercizio 1997". Dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente: "Art. 9-bis (Conservazione di somme nel bilancio dello Stato). - 1. Le disponibilita' in conto competenza ed in conto residui iscritte sui capitoli 7279 e 7311 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1996, non impegnate entro il 31 dicembre 1996, possono esserlo entro l'anno 1997".
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.