LEGGE 9 dicembre 1996, n. 617

Type Legge
Publication 1996-12-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, 17 maggio 1996, n. 269, 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477; sono altresì fatte salve le cause di non punibilità e di estinzione dei reati, quelle che escludono l'applicazione di sanzioni amministrative e civili e quelle che escludono gli effetti di provvedimenti amministrativi previste dai medesimi decreti.

2.I procedimenti avviati sulla base delle disposizioni del capo IV dei decreti-legge 18 novembre 1995, n. 489, 18 gennaio 1996, n. 22, 19 marzo 1996, n. 132, e 17 maggio 1996, n. 269, e sulla base delle disposizioni del capo III dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 376, e 13 settembre 1996, n. 477, sono conclusi applicando le disposizioni del capo III del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 477.

3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 dicembre 1996 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri NAPOLITANO, Ministro dell'interno FLICK, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note all'art. 1: - I decreti-legge n. 489/1995, n. 22/1996, n. 132/1996, n. 269/1996, n. 376/1996 e n. 477/1996 recano: "Disposizioni urgenti in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione europea". - Il capo IV dei seguenti decreti-legge reca: "Norme finali"; n. 489/1995 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 1995), n. 22/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1996), n. 132/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 19 marzo 1996) e n. 269/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 1996). - Il capo III dei seguenti decreti-legge reca: "Ricongiungimenti e regolarizzazioni"; n. 376/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 1996) e n. 477/1996 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 1996).

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