DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 619

Type DPR
Publication 1996-11-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 25-12-1996

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 36, 39 e 41, i quali prevedono che con regolamento siano emanate norme di attuazione delle disposizioni ivi contenute;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Capo I SERVIZI AUTOMATIZZATI

Art. 1

Procedure automatizzate per la gestione dell'attivita' degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

1.Il centro informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze opera, per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sulla base del sistema informativo gia' attivo presso le commissioni tributarie di primo e secondo grado e presso la commissione tributaria centrale, le cui attivita' di segreteria sono state automatizzate secondo i piani tecnici di automazione del Ministero delle finanze.

Nota al titolo: - Si riporta il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992, recante ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 36 (Servizi automatizzati). - 1. E' istituito il servizio automatizzato per la gestione delle attivita' degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie e del consiglio di presidenza e per le rilevazioni statistiche sull'andamento dei processi comprese la formazione e la tenuta dei ruoli. 2. Al servizio automatizzato di cui al comma 1 e' preposto il centro informativo del dipartimento delle entrate di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 3. Le modalita' di gestione dei servizi automatizzati sono stabiliti con regolamento". "Art. 39 (Rilevazioni statistiche). - 1. La direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, avvalendosi del servizio di cui all'art. 36, compie tutte le rilevazioni statistiche relative alle controversie pendenti, ai ricorsi proposti ogni anno, alle varie fasi dei processi in corso ed alla loro definizione, nonche' ai provvedimenti adottati. 2. Le modalita' delle rilevazioni previste dal comma 1 e gli elementi che ne sono oggetto sono stabiliti con regolamento". "Art. 41 (Corsi di aggiornamento). - 1. La scuola centrale tributaria, d'intesa con la direzione centrale di cui all'art. 37, comma 1, e il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, organizza ogni anno corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie concernenti la disciplina del processo in relazione al sistema normativo dei singoli tributi ed alle modificazioni sopravvenute. 2. Le modalita' dei corsi di aggiornamento sono stabilite con regolamento". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Per il testo degli articoli 36, 39 e 41 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo. - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali. Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 36 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo. - Si riporta il testo degli articoli 1 e 37 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo: "Art. 1 (Le commissioni tributarie). - 1. Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in commissioni tributarie provinciali, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in commissioni tributarie regionali, aventi sede nel capoluogo di ogni regione. Fino al 31 dicembre 1996, sezioni delle commissioni provinciali e regionali possono essere ubicate, ove occorra, presso le sedi delle attuali commissioni di primo e di secondo grado. Entro il 31 dicembre 1993, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro di grazia e giustizia, in relazione alle esigenze di reperimento dei locali, sono individuate dette sezioni le quali costituiscono mera articolazione interna delle commissioni tributarie non rilevante ai fini della competenza e della validita' degli atti processuali. Con decreto del presidente della commissione provinciale o regionale sono determinati i criteri e le modalita' di funzionamento delle sezioni. 2. In ciascuna delle province di Trento e di Bolzano la giurisdizione di cui al comma 1 e' esercitata da commissioni tributarie di primo e di secondo grado, aventi competenza sul territorio della provincia corrispondente, alle quali si applicano rispettivamente le disposizioni concernenti le commissioni provinciali e regionali compatibili con le norme di legge e dello statuto regionale che le riguardano. 3. Le commissioni tributarie provinciali e regionali, il numero delle relative sezioni e i corrispondenti organici sono indicati nelle tabelle A e B allegate al presente decreto. 4. Il numero delle sezioni di ciascuna commissione puo' essere adeguato, in relazione al flusso medio dei processi, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia. 5. Alla istituzione di nuove commissioni ed alle variazioni conseguenti, in relazione a mutamenti dell'assetto provinciale e regionale del territorio della Repubblica, si provvede con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro di grazia e giustizia". "Art. 37 (Attivita' di indirizzo agli uffici periferici). - 1. La direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze cura la rilevazione e l'esame delle questioni di rilevante interesse o di ricorrente frequenza nelle controversie pendenti dinanzi alle commissioni tributarie sulla base di segnalazioni periodiche dei presidenti delle stesse. 2. La direzione centrale di cui al comma 1, sentita quando occorre l'Avvocatura generale dello Stato, in particolare quando si tratti di questioni sulle quali non vi sia un univoco orientamento giurisprudenziale, formula e propone al Ministro indirizzi per gli uffici periferici al fine della difesa dell'Amministrazione finanziaria, in ordine alle questioni rilevate ed esaminate, secondo criteri di uniforme e corretta interpretazione della legge. 3. La direzione centrale di cui al comma 1, sulla base di relazioni periodiche delle direzioni regionali o compartimentali, esamina l'attivita' di rappresentanza e difesa degli uffici periferici dinanzi alle commissioni tributarie e, se necessario, impartisce le direttive del caso, per la loro organizzazione. 4. Gli uffici periferici, sulla base degli indirizzi e delle direttive di cui ai commi 2 e 3, esercitano l'attivita' di rappresentanza e difesa dell'amministrazione nelle controversie dinanzi alle commissioni tributarie e coordinano con gli uffici competenti dell'Avvocatura dello Stato le iniziative dirette a facilitare l'assistenza consultiva e il patrocinio in giudizio da parte della stessa".

Capo II RILEVAZIONI STATISTICHE

Art. 2

Acquisizione ed utilizzo dei dati

1.Gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie, tramite l'utilizzo delle procedure automatizzate di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), forniscono dati al sistema informativo del Ministero delle finanze. I dati presenti negli archivi sono anche utilizzati dal centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, per la realizzazione di statistiche di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

2.Le decisioni emanate dalle commissioni tributarie provinciali e regionali e dalla commissione tributaria centrale sono classificate per dispositivi di accoglimento, di rigetto, di inammissibilita' e di estinzione. Ulteriore specificazione e' fatta sui motivi dell'accoglimento e sulle disposizioni legislative a base della pretesa tributaria.

3.Il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, fornisce annualmente alla direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze i dati relativi alle predette rilevazioni statistiche.

Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 39 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo. - Il D.Lgs. n. 546/1992 reca disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 3

Rilevazione delle controversie definite con provvedimento diverso dalla sentenza

1.Il centro informativo del Dipartimento delle entrate comunica annualmente alla direzione centrale di cui all'articolo 2, comma 3, il numero delle controversie definite dalle commissioni tributarie provinciali e regionali con provvedimento diverso dalla sentenza.

Art. 4

Comunicazioni al consiglio di presidenza della giustizia tributaria

1.Le rilevazioni di cui al presente titolo sono trasmesse tramite il centro informativo di cui all'articolo 1, comma 1, al consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la predisposizione degli elementi posti a base della relazione che il Ministro delle finanze presenta al Parlamento ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

Nota all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 29 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo: "Art. 29 (Alta sorveglianza). - 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri esercita l'alta sorveglianza sulle commissioni tributarie e sui giudici tributari. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle finanze hanno facolta' di chiedere al consiglio di presidenza e ai presidenti delle commissioni informazioni circa il funzionamento della giustizia tributaria ed i servizi relativi e possono fare, al riguardo, le comunicazioni che ritengono opportune al consiglio di presidenza. 2. Il Ministro delle finanze presenta entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione al Parlamento sull'andamento dell'attivita' degli organi di giurisdizione tributaria sulla base degli elementi predisposti dal consiglio di' presidenza".

Capo III CORSI PRESSO LA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

Art. 5

Corsi di aggiornamento per i componenti delle commissioni tributarie

1.I corsi di aggiornamento di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, possono essere organizzati e svolti, oltre che presso la sede centrale e le sedi decentrate della scuola centrale tributaria, anche presso le direzioni regionali delle entrate.

Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 41 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota al titolo.

Art. 6

Svolgimento dei corsi

1.I programmi di insegnamento, la durata e le modalita' di esecuzione dei corsi di cui all'articolo 5, sono stabiliti d'intesa con la direzione centrale di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e con il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, dal rettore della scuola centrale tributaria.

2.Ai componenti di commissione tributaria non si applica la disposizione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 526.

3.La partecipazione ai corsi costituisce giustificato motivo di assenza dalle sedute delle commissioni tributarie, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992.

4.La scuola centrale tributaria, tramite la direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, comunica alla segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali il programma annuale dei corsi di aggiornamento di cui all'articolo 5.

5.Il presidente della commissione tributaria comunica alla scuola per ciascun corso i nominativi dei giudici tributari interessati alla frequenza.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996

Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 11

Note all'art. 6: - Per il testo dell'art. 37 del D.Lgs. n. 545/1992 si veda in nota all'art. 1. - Si riporta il testo dell'art. 13 del D.P.R. n. 526/1996 concernente regolamento recante norme per il funzionamento della Scuola centrale tributaria: "Art. 13 (Esami e commissioni esaminatrici). - 1. I partecipanti ai corsi di cui all'art. 11 possono essere sottoposti a valutazione nei limiti e con le modalita' previsti con atto del rettore. 2. Le commissioni esaminatrici sono nominate con provvedimento del rettore e, di regola, devono comprendere professori stabili e docenti incaricati, nonche' funzionari della Scuola centrale tributaria, proposti dal direttore amministrativo. 3. A tutti i componenti delle commissioni esaminatrici spetta un compenso forfetario giornaliero pari a quello previsto dall'art. 9, comma 5". - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 545/1992 citato in nota al titolo: "Art. 12 (Decadenza dall'incarico). - 1. Decadono dall'incarico i componenti delle commissioni tributarie i quali: a) perdono uno dei requisiti di cui all'art. 7; b) incorrono in uno dei motivi di incompatibilita' previsti dall'art. 8; c) cessano, se magistrati o altri dipendenti dell'amministrazione pubblica in attivita' di servizio, dall'impiego per causa diversa dal collocamento a riposo o da dimissioni volontarie, secondo i rispettivi ordinamenti; d) omettono, senza giustificato motivo, di assumere l'incarico entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di nomina; e) non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. 2. La decadenza e' dichiarata con decreto del Ministro delle finanze previa deliberazione del consiglio di presidenza".

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