DECRETO 8 ottobre 1996, n. 622

Type Decreto
Publication 1996-10-08
Ultimo aggiornamento 1996-12-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28/12/1996

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa a "Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali";

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista le legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1686/III.6/96 del 17 luglio 1996);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale ciascuna commissione e' nominata dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

3.Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresi rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: - Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 2

1.Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale consistono in due prove scritte ed una prova orale.

3.La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

4.Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura dei temi.

5.Per gli elaborati delle prove scritte dovra' essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalita' del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

6.La prova orale e' diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e delle sue capacita' di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte: 1) informatica; 2) sistemi informativi; 3) economia politica; 4) matematica; 5) statistica.

7.L'accertamento della conoscenza di questo ultimo gruppo di materie dovra' essere limitato alle esigenze della professione di ragioniere e perito commerciale ed a quelle del controllo sulla contabilita' e sui bilanci.

8.Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

9.La prova orale avra' la durata di non meno di venti minuti.

Art. 3

1.Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 2 novembre 1957.

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996

Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 209

Nota all'art. 3: - Il D.M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".

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