DECRETO 18 novembre 1996, n. 631
Entrata in vigore del decreto: 31-12-1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che ha introdotto per le controversie instaurate dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali ed alle commissioni tributarie di primo e di secondo grado delle province di Trento e di Bolzano, l'obbligo della assistenza tecnica per le parti diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dell'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, prevedendo per alcune categorie di soggetti a cio' abilitati la iscrizione in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate;
Visto il comma 2, terzo periodo, del predetto articolo 12, come modificato dall'articolo 69, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha attribuito al Ministro delle finanze la competenza a stabilire le modalita' di attuazione delle disposizioni ivi contenute;
Visto il proprio decreto 23 dicembre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1993, concernente la disciplina della organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 4 luglio 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuato con nota n. 3-6288 del 23 ottobre 1996;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Presso le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta nonche' per le province autonome di Trento e di Bolzano e' istituito, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco degli abilitati alla assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali e alle commissioni tributarie delle predette province autonome, appartenenti alle categorie previste dall'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
2.I soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 1 sono abilitati alla assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale.
3.Gli uffici indicati nel comma 1 provvedono, secondo le disposizioni del presente decreto, alla formazione e alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413: "Art. 12 (Assistenza tecnica). - 1. Le parti, diverse dall'ufficio del Ministero delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti e' stato proposto il ricorso, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato. 2. Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commerciali. Sono altresi' abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime, gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari, per le materie concernenti l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale. In attesa dell'adeguamento alle direttive comunitarie in materia di esercizio di attivita' di consulenza tributaria e del conseguente riordino della materia, sono, altresi', abilitati alla assistenza tecnica, se iscritti in appositi elenchi da tenersi presso le direzioni regionali delle entrate, i soggetti indicati nell'art. 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere limitatamente alle materie concernenti le imposte di registro, di successione, i tributi locali, l'IVA, l'Irpef, l'Ilor, e l'Irpeg nonche' i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'attuazione delle disposizioni del presente periodo. Sono inoltre abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie i funzionari delle associazioni di categoria che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, risultavano iscritti nell'elenco tenuto dalla Intendenza di finanza competente per territorio, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636. 3. Ai difensori di cui al comma 2 deve essere conferito l'incarico con atto pubblico o con scrittura privata autenticata od anche in calce o a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa e' certificata dallo stesso incaricato. All'udienza pubblica l'incarico puo' essere conferito oralmente e se ne da' atto a verbale. 4. L'ufficio del Ministero delle finanze, nel giudizio di secondo grado, puo' essere assistito dall'Avvocatura dello Stato. 5. Le controversie di valore inferiore a 5.000.000 di lire, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali, nonche' i ricorsi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, possono essere proposti direttamente dalle parti interessate, che, nei procedimenti relativi, possono stare in giudizio anche senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e' costituito dalla somma di queste. Il presidente della commissione o della sezione o il collegio possono tuttavia ordinare alla parte di munirsi di assistenza tecnica fissando un termine entro il quale la stessa e' tenuta, a pena di inammissibilita', a conferire l'incarico a un difensore abilitato. 6. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti nel comma 2 possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza di altri difensori". - Il D.M. 23 dicembre 1992, reca "Organizzazione interna della direzione generale degli affari generali e del personale". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere e che tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. Prevede, inoltre, che i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 citata prevede che i regolamenti ministeriali, tra gli altri, devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 2
1.L'elenco dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica di cui all'articolo 1 e' composto di tre sezioni.
2.Nella prima sezione dell'elenco sono iscritti i soggetti indicati nell'articolo 63, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, gia' in possesso dell'autorizzazione all'assistenza ed alla rappresentanza davanti alle commissioni tributarie, rilasciata ai sensi del medesimo articolo 63, dal Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale, nonche' i soggetti che saranno successivamente autorizzati. La medesima Direzione generale comunica, ai fini dell'iscrizione, a ciascun ufficio indicato nell'articolo 1, i nominativi dei soggetti autorizzati all'assistenza tecnica e provvede al rilascio di apposita tessera.
3.Nella seconda sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i periti ed esperti che, alla data del 30 settembre 1993, risultavano iscritti nei rispettivi ruoli tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioniere; detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle materie concernenti l'imposta di registro, l'imposta di successione, i tributi locali, l'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta locale sui redditi e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
4.Nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 sono iscritti i dipendenti delle associazioni delle categorie rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e i dipendenti delle imprese, o delle loro controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, n. 1), in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria e della relativa abilitazione professionale. Detti soggetti sono abilitati all'assistenza tecnica limitatamente alle controversie nelle quali sono parti, rispettivamente, gli associati e le imprese o loro controllate. I dipendenti di societa' controllanti ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), del codice civile sono abilitati all'assistenza tecnica anche nelle controversie di cui siano parte le societa' controllate.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 63 del D.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi: "Art. 63 (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti). - Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Il Ministero delle finanze puo' autorizzare all'esercizio dell'assistenza e della rappresentanza davanti alle commissioni tributarie gli impiegati delle carriere dirigenziale, direttiva e di concetto dell'Amministrazione finanziaria, nonche' gli ufficiali della Guardia di finanza, collocati a riposo dopo almeno venti anni di effettivo servizio. L'autorizzazione puo' essere revocata in ogni tempo con provvedimento motivato. Il Ministero tiene l'elenco delle persone autorizzate e comunica alle segreterie delle commissioni tributarie le relative variazioni. A coloro che hanno appartenuto all'amministrazione finanziaria e alla Guardia di finanza, ancorche' iscritti in un albo professionale o nell'elenco previsto nel precedente comma, e' vietato, per due anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie. Chi esercita funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria in violazione del presente articolo e' punito con la multa da lire cinquantamila a lire cinquecentomila". - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile: "Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
Art. 3
1.L'iscrizione nella seconda e nella terza sezione dell'elenco di cui all'articolo 1 e' effettuata su domanda dell'interessato. La domanda, in carta da bollo, e' rivolta alla direzione delle entrate, nella cui circoscrizione territoriale il richiedente ha la residenza.
2.La domanda deve recare l'indicazione delle generalita', della residenza, della categoria di appartenenza, del numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 4 (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'). - L'atto di notorieta' concernente fatti, stati o qualita' personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20".
Art. 4
1.Gli uffici di cui all'articolo 1 verificano la regolarita' della domanda e della documentazione allegata, dispongono l'iscrizione e rilasciano, a seguito dell'avvenuta iscrizione, una apposita tessera di difensore abilitato all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie.
2.La tessera attesta il possesso della abilitazione specifica, nonche' le limitazioni ad assistere le parti per le controversie relative a determinati tributi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 12 del D.Lgs. n. 546/1992 si veda in nota alle premesse.
Art. 5
Il Ministro: VISCO
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 1996
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 172
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)