DECRETO 4 dicembre 1996, n. 632
Entrata in vigore del decreto: 31-12-1996
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati.
Visto l'articolo 11, comma 4, lettere a) e b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabilite le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), le modalita' ed i termini di conservazione dello stesso, nonche' il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, che ha approvato l'elenco degli Stati con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni, ai sensi delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana;
Ritenuta l'esigenza di adottare una procedura analoga a quella introdotta con il regolamento approvato con decreto ministeriale 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalita' di rimborso ai non residenti delle ritenute sugli interessi dei titoli di Stato eccedenti i limiti convenzionali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Tenuto conto che l'organo consultivo ha fra l'altro, rilevato l'opportunita' di eliminare l'obbligo delle comunicazioni contabili relative ai soggetti residenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento;
Considerato che le suddette comunicazioni contabili previste dall'articolo 8, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, sono richieste per facilitare i riscontri fra le segnalazioni analitiche e il conto unico istituito dall'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 239 del 1996;
Ritenuta pertanto la necessita' di mantenere il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del regolamento;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3-7269 del 4 dicembre 1996); A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
2.Con il termine proventi si intendono gli interessi, i premi e gli altri frutti delle obbligazioni e titoli similari pubblici e privati compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e il prezzo di emissione, maturati nel periodo di possesso dei titoli medesimi da parte dei soggetti residenti negli Stati indicati nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 o nei successivi decreti previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, nonche' da parte degli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Detti proventi si computano anche se riconosciuti in modo implicito. Il periodo di possesso e' attestato dal deposito dei titoli diretto o indiretto, presso la banca di secondo livello.
3.La banca di secondo livello presenta all'Amministrazione finanziaria apposita richiesta di utilizzo della procedura conforme all'allegato modello 118/IMP.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive, di seguito, il testo del comma 168 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549: "168. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu' decreti legislativi, concernenti la razionalizzazione del regime della ritenuta alla fonte degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) soppressione della ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, per gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da banche e da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, nonche' delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati; b) conferma dell'attuale imposizione sostitutiva nella misura del 12,5 per cento sugli interessi, premi ed altri frutti di cui alla lettera a) percepiti da persone fisiche, soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, non esercenti attivita' commerciali e residenti nel territorio dello Stato, nonche' da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano, ivi compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, da fondi comuni di investimento mobiliari chiusi di diritto italiano, da fondi comuni di investimento immobiliari di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni, e da fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni. La predetta imposizione sostitutiva sara' applicata ad opera di intermediari autorizzati; c) adozione di un regime generale di non applicazione dell'imposta nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, con esclusione dei soggetti residenti in Stati a regime fiscale privilegiato; d) introduzione di tutte le disposizioni necessarie a consentire il controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c); e) applicazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a c) sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, anche in circolazione, con esclusione degli interessi in corso di maturazione alla data a partire dalla quale esse hanno effetto; f) l'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione dovra' avvenire non prima di tre mesi dalla data della loro pubblicazione". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239: "4. Con uno o piu' decreti, da emanare entro il 30 giugno 1996, il Ministro delle finanze stabilisce: a) le caratteristiche del modello di attestazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), nonche' le modalita' ed i termini di conservazione della stessa; b) il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria in via telematica ai sensi degli articoli 7 e 8; c) l'elenco degli Stati di cui all'art. 6, comma 1, con i quali risulta attuabile lo scambio di informazioni". - Si trascrive, di seguito, il testo degli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 7 (Procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma 1, i soggetti non residenti ivi indicati devono depositare, direttamente o indirettamente, i titoli presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare cui al comma 1 deve acquisire: a) un'attestazione dell'autorita' fiscale competente del Paese ove l'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli ha la residenza, dalla quale risulti la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6. L'attestazione deve essere redatta in conformita' al modello previsto dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonche' il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza. 3. Le informazioni e i documenti di cui al comma 2 possono essere acquisiti anche per il tramite di intermediari che intervengono nel deposito dei titoli indirettamente effettuato presso una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente. 4. La mancata acquisizione dell'attestazione di cui alla lettera a) del comma 2 da parte dei soggetti depositari di cui al comma 1 determina l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui proventi spettanti ai soggetti non residenti. In deroga alle disposizioni che precedono, la predetta attestazione non deve essere acquisita relativamente agli enti internazionali che godono dell'esenzione delle imposte in Italia per effetto di leggi e di accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 5. Relativamente ai proventi per i quali non siano state acquisite le informazioni di cui alla lettera b) del comma 2 o siano state acquisite informazioni inesatte o non complete, la banca o la societa' di intermediazione mobiliare provvede al versamento della corrispondente imposta sostitutiva, maggiorata dell'1,5 per cento per ciascun mese, o frazione di mese, di ritardo rispetto a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. Il versamento non puo' in ogni caso essere effettuato oltre il termine di invio delle comunicazioni di cui all'art. 8, comma 2, relative al periodo al quale i proventi si riferiscono". "Art. 8 (Conservazione delle evidenze e comunicazione all'Amministrazione finanziaria). - 1. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, deve tenere separata evidenza del complesso delle posizioni relative ai percipienti soggetti all'imposta sostitutiva e delle posizioni relative ai soggetti per i quali detta imposta non e' applicata ai sensi delle norme del presente decreto. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 3. 2. La banca o la societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 7, comma 1, e' tenuta a comunicare all'Amministrazione finanziaria, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno, secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'art. 11, comma 4, gli elementi di cui all'art. 7, comma 2, lettera b), con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva percepiti nel semestre solare precedente, implicitamente o esplicitamente: a) da soggetti non residenti; b) da soggetti residenti, limitatamente a quelli relativi a titoli detenuti all'estero. 3. Nei casi di inesatta o incompleta comunicazione di cui al comma 2 da parte della banca e della societa' di intermediazione di cui all'art. 7, comma 1, si applica la pena pecuniaria di lire cinquanta milioni, aumentata di lire 500.000 per ciascun nominativo; nel caso di invio con ritardo non superiore ad un mese la pena pecuniaria e' ridotta a un quinto". - Il D.M. 24 gennaio 1994, n. 198, concernente le modalita' per il rimborso ai non residenti delle ritenute convenzionali sui titoli di Stato, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1994. - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 3 (Istituzione di un conto unico presso gli intermediari per la determinazione dell'imposta sostitutiva). - 1. Gli intermediari di cui all'art. 2, comma 2, istituiscono un "conto unico" destinato ad accogliere le seguenti registrazioni relative ad operazioni effettuate per conto o a favore dei soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo: a) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata all'importo degli interessi, premi o altri frutti scaduti, nonche' alla differenza tra la somma corrisposta alla scadenza ed il prezzo di emissione dei titoli; b) accredito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti al venditore nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito; c) addebito dell'ammontare dell'imposta sostitutiva commisurata ai redditi di cui alla lettera a) riconosciuti dall'acquirente nel corrispettivo, sia in modo esplicito che implicito. I medesimi intermediari provvedono, con pari valuta, all'addebito, nei casi di cui alle lettere a) e b), ed all'accredito, nel caso di cui alla lettera c), dei corrispondenti importi ai soggetti indicati nell'art. 2, comma 1, per conto o a favore dei quali le operazioni sono effettuate". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello steso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239/1996: "2. Gli enti e le societa' di cui al comma 1 devono nominare quali rappresentante ai fini dell'applicazione del presente decreto una banca o una societa' di intermediazione mobiliare, residente nel territorio dello Stato, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di societa' di intermediazione mobiliare estere non residenti, che provvede: a) al versamento dell'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della societa' rappresentata; b) alla conservazione della documentazione di cui all'art. 7, comma 2, lettera a); c) a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria, ogni notizia o documento utile per l'individuazione degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, e dei relativi percettori". - Si trascrive, di seguito, il testo dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 239/1996: "5. Le disposizioni recate nei decreti di cui al comma 4 possono essere modificate con successivi decreti del Ministro delle finanze".
Art. 2
1.La procedura di cui al presente regolamento e' applicabile a tutti i proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), depositati direttamente o indirettamente presso la banca di secondo livello, da parte degli investitori non residenti o degli enti internazionali aventi diritto alla non applicazione dell'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Note all'art. 2: - Si trascrive, il testo dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996: "Art. 6 (Regime fiscale per i soggetti non residenti). - 1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'art. 1 percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dalla Repubblica italiana, sempre che tali convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto. Ai fini della sussistenza del requisito della residenza si applicano le norme previste dalle singole convenzioni". - Per il testo dell'art. 7, comma 4 del D.Lgs. n. 239/1996 si veda in note alle premesse, lettera c).
Art. 3
1.La banca di secondo livello acquisisce dal beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a), il modello 116/IMP, allegato al presente regolamento, di attestazione dell'autorita' fiscale competente o, per gli enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, il modello 117/IMP, allegato al presente regolamento, di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva.
2.Il modello di attestazione 116/IMP e' presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Il modello di richiesta 117/IMP e' presentato, nel caso di deposito diretto, alla banca di secondo livello e produce effetti fino a quando non venga mutato il regime di esenzione.
3.Nel caso di deposito indiretto, la documentazione di cui al comma 1 e' presentata alla banca di primo livello e produce effetti secondo quanto previsto dal comma precedente.
4.Nel periodo di prima applicazione della procedura di cui al presente regolamento, l'attestazione dell'autorita' fiscale competente, redatta su modelli conformi ai modelli 116/IMP, presentata anteriormente al 1 gennaio 1997, produce effetti fino al 31 gennaio 1998.
Art. 4
1.L'attestazione e la richiesta non producono effetti se non sono redatti in conformita' agli allegati modelli 116/IMP e 117/IMP.
2.In presenza di gravi e motivate circostanze, che rendono impossibile o estremamente difficoltoso il rilascio dell'attestazione sul modello 116/IMP da parte delle autorita' fiscali estere, e' ammesso, a seguito di apposito scambio di note con gli Stati interessati, il rilascio di una attestazione sostitutiva di quella contenuta nel modello medesimo, a condizione che dall'attestazione stessa risulti la sussistenza del requisito sostanziale della residenza del beneficiario effettivo dei proventi dei titoli di cui all'articolo 1, lettera a).
Art. 5
1.La banca di primo livello completa i modelli di cui all'articolo 3 con la propria attestazione circa il deposito dei titoli e la correttezza, sulla base degli elementi di cui e' in possesso, dei dati identificativi dell'avente diritto e delle relative dichiarazioni ed invia alla banca di secondo livello l'originale dei modelli medesimi entro quindici giorni dalla data di ricezione di tali modelli.
2.La banca di primo livello invia alla banca di secondo livello entro il termine indicato nel comma 1 gli "affidavit" per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e la banca stessa. Inoltre comunica alla banca di secondo livello i dati relativi alle operazioni di movimentazione dei titoli in deposito nonche' ogni altro elemento informativo necessario ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva.
Art. 6
1.La banca di secondo livello, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, conserva i modelli nonche' l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 5 a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo non inferiore a dieci anni.
2.Nello stesso periodo la banca di secondo livello e' altresi' tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria i medesimi documenti di cui al comma 1.
Art. 7
2.I dati di cui al comma 1, lettera a), sono inviati telematicamente nel primo periodo di trasmissione, disponibile per la banca di secondo livello, successivo alla data di acquisizione del modello di attestazione o di richiesta. Nel caso in cui i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, questa comunica telematicamente anche i propri dati identificativi nonche' la data in cui e' stata verificata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 1 e 2, lettera a), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
3.I dati contabili di cui al comma 1, lettera b), sono inviati all'anagrafe tributaria in via telematica e successivamente all'invio dei dati previsti nel comma 2, secondo il seguente scadenziario: Mese di riferimento Periodo di trasmissione dell'operazione __ __ Gennaio dal 16 al 28 febbraio Febbraio dal 16 al 31 marzo Marzo dal 16 al 30 aprile Aprile dal 16 al 31 maggio Maggio dal 16 al 30 giugno Giugno dal 16 al 31 luglio Luglio dal 16 al 31 agosto Agosto dal 16 al 30 settembre Settembre dal 16 al 31 ottobre Ottobre dal 16 al 30 novembre Novembre dal 16 al 31 dicembre Dicembre dal 16 al 31 gennaio
4.Ad ogni trasmissione l'Amministrazione finanziaria effettua, sui dati inviati, controlli formali e di congruenza; le posizioni riscontrate irregolari sono segnalate alla banca di secondo livello ai fini di eventuali modifiche da parte della stessa. Le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari sono stabilite con successivo decreto ministeriale.
5.Su richiesta della banca di secondo livello e' possibile effettuare dal 1 al 30 settembre e dal 1 al 31 marzo di ciascun anno, ulteriori trasmissioni a correzione o a completamento di quelle che si riferiscono al semestre solare precedente. Per tali trasmissioni non si applica la pena pecuniaria di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
6.La prima trasmissione telematica, relativa alla comunicazione da effettuare entro il 30 settembre 1997 e riguardante i dati del primo semestre 1997, e' effettuata dal 1 giugno al 31 luglio 1997.
Note all'art. 7: - Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, lettera a), e 8, comma 3, del decreto legislativo n. 239/96 si veda in note alle premesse, lettera c).
Art. 8
La procedura di cui al presente regolamento e' operativa a partire dal 1 gennaio 1997.
Il Ministro: VISCO
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1996.
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 201
MOD. 116/IMP.
MOD. 116/IMP. Modello di attestazione per la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, presentato da soggetti residenti in .................. (Convenzione Italo.. ........................ per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito). Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239, art. 6. Scadenza della validita' della attestazione (1) ................... BENEFICIARIO Sez. I Cod. (2) ................. Cognome e Nome ......... .............. Sesso (3) Data di Nascita (giorno, mese anno) .................... Citta' di nascita ...................... Stato di nascita ....................... Denominazione o ragione sociale ................. Codice identificativo .............. rilasciato da - (4) .......... Domicilio Fiscale (indirizzo completo) ..... Citta' ..... Stato ... Codice Stato (1) ......................... RAPPRESENTANTE LEGALE O VOLONTARIO Cognome e Nome ........................ Sesso (3) ........................ Data di Nascita (giorno, mese anno) .................... Citta' di nascita ...................... Stato di nascita ....................... Domicilio fiscale (indirizzo completo) .............. Citta'....... Stato ........................................... Codice identificativo .............. rilasciato da - (4) .......... 1) a cura della banca di 1 o 2 livello, a seconda dei casi. 2) indicare: 1 se persona fisica; 2 se societa' di capitali; 3 se societa' di persone; 4 altri soggetti; 3) indicare: 1 se maschio; 2 se femmina; 4) indicare: 1 se il codice identificativo e' stato rilasciato dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza; 2 se il codice identificativo e' stato rilasciato da una Autorita' amministrativa del Paese di residenza 3 se il codice identificativo e' stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorita' fiscale del Paese di residenza; 4 se il codice identificativo e' stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorita' amministrativa del Paese di residenza. Dichiarazione del beneficiario ovvero del rappresentante legale o volontario. Il sottoscritto dichiara: di essere residente in .................. ai sensi che il soggetto sopra dell'art... della Convenzione italo - .. indicato e' .................. per evitare le doppie imposizioni sul reddito; di essere l'effettivo beneficiario dei proventi che il soggetto sopra derivanti dai titoli pubblici e privati indicato e' emessi in Italia che non e' una societa' inclusa nell'elenco allegato --(1)-- che i dati contenuti nel presente modello sono conformi al vero; che comunichera' immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva. Data Firma del beneficiario ovvero del Rappresentante legale o volontario RISERVATO ALL'AUTORITA' FISCALE Sez. II Ufficio Fiscale competente ....................... Indirizzo (per esteso) ............... Citta' ........ Stato ...... Numero di identificazione della attestazione (2)................... n. tel. ............................. n. fax ...................... Si attesta che il beneficiario sopra indicato e' residente in ...... ai sensi dell'art. .... della Convenzione e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal beneficiario stesso/dal suo rappresentante, sono esatte per quanto risulta a questa Amministrazione. Data ............ Timbro dell'Ufficio Firma (1) Vedere elenco allegato - riguarda solo i soggetti diversi dalle persone fisiche. (2) Da utilizzare per le comunicazioni Elenco Paese Societa' 1) Filippine - societa' finanziarie multinazionali, con riferimento alle attivita' direzionali; 2) Malta - societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere quali quelle di cui al "Malta International Busines Activity Act" del 30 giugno 1989 e successive modificazioni e integrazioni; 3) Singapore - societa' i cui proventi affluiscono da fonti estere. PARTE RISERVATA ALLA BANCA DI I LIVELLO Sez. III Denominazione dell'Ente Creditizio o finanziario .................. Codice BIC/swift ............................... Indirizzo (per esteso) .................... Citta' ................ Codice Stato ........................ Numero telefonico ................... Numero di Fax ....................... Numero di identificazione del modello di attestazione (1) Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez. I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2 livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal beneficiario stesso/suo rappresentante sono esatte, secondo quanto consta a questo Ente medesimo Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2 livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti, vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana. Il presente modello verra' inoltrato alla banca di 2 livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario. Data ........... Timbro dell'Ente ......... Firma ........... (1) da utilizzare per le comunicazioni Mod. 116/IMP NOTE ILLUSTRATIVE Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore Convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito stipulate dall'Italia, sempreche' tali Convenzioni consentano all'Amministrazione finanziaria di acquisire le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza dei requisiti da parte degli aventi diritto (Decreto Legislativo del 1 aprile 1996, n. 239). Il presente modello puo' essere presentato anche dagli Enti internazionali aventi sede in Stati legati alla Repubblica italiana dalle Convenzioni sopra indicate, i quali non godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi Internazionali resi esecutivi in Italia. La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli: - le obbligazioni e titoli similari emessi dalle banche; - le obbligazioni e titoli similari emessi da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani; - le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS; - le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizioni di legge; - i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC). Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione. Il modello si compone di quattro esemplari che devono essere presentati all'Autorita' fiscale del Paese di residenza del beneficiario dopo che il beneficiario stesso ha compilato la sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti. Dopo aver effettuato i controlli di competenza e resa la richiesta attestazione, la predetta Autorita' fiscale acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa spettante e provvede a restituire i rimanenti esemplari al soggetto beneficiario, il quale li presentera' alla banca di primo livello. Quest'ultima, dopo aver controllato che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compresi il timbro e le firme richieste, ed apposto la richiesta di attestazione, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva. Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio o finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello. Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti, che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli. Sono equiparati alle banche ed alle societa' sopraindicate gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - (Euroclear e Cedel). Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale, dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione III non deve essere compilata. Il modello ha validita' fino al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione e va rinnovato annualmente. Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello. Le variazioni relative al domicilio fiscale e/o al codice identificativo del rappresentante legale o volontario non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello. Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze. La sezione I deve essere compilata dal soggetto beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo. Qualora il soggetto beneficiario non sia in possesso di un codice identificativo, le competenti Autorita' fiscali o amministrative del Paese di residenza dovranno comunque attribuirgli un codice ai fini di poter usufruire del regime di non applicazione dell'imposta sostitutiva. Le istanze devono essere corredate dalla copia dell'atto da cui risulta il rappresentante legale o volontario del beneficiario degli interessi e proventi. MOD. 117/IMP Modello di richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi, ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, presentato da enti internazionali che godono di esenzione delle imposte in Italia in base a leggi o ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239. BENEFICIARIO Sez. I Denominazione Codice identificativo (1) ............................... Sede (Indirizzo completo) ......................................... Citta'......................................... Stato ................................................ Legge italiana di ratifica dell'accordo internazionale ............ Rappresentante legale Cognome e nome ............................................. Sesso (2) ............................ Data di nascita (giorno, mese, anno) ....................... Citta' di nascita .......................................... Stato di nascita ........................................... Codice identificativo ............. ..(3) rilasciato da ........ Domicilio fiscale (indirizzo completo) ........... Citta' ......... Stato .............................. (1) Il codice identificativo viene formato dalla indicazione, in sequenza, del numero della legge di ratifica in Italia seguito dalla data espressa in GG, MM, AAAA. Es.: Legge n. 1111 del 01/01/2001 da' origine al seguente codice: 111101012001. (2) Indicare: 1 se maschio; 2 se femmina. (3) Indicare: 1 se il codice identificativo e' stato rilasciato dall'Autorita' fiscale del Paese di residenza; 2 se il codice identificativo e' stato rilasciato da una Autorita' amministrativa del Paese di residenza; 3 se il codice identificativo e' stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorita' fiscale del Paese di residenza; 4 se il codice identificativo e' stato appositamente attribuito ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva dalla Autorita' amministrativa del Paese di residenza. Dichiarazione del rappresentante legale dell'ente Il sottoscritto dichiara che l'ente sopraindicato: - e' l'effettivo beneficiario dei proventi derivanti dai titoli pubblici e privati emessi in Italia; - e' esente dalle imposte italiane ai sensi dell'art......... dell'accordo................... - percepisce i proventi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; Dichiara inoltre: - che i dati contenuti nella presente richiesta sono conformi al vero; - che comunichera' immediatamente ogni nuova circostanza che osti alla non applicazione dell'imposta sostitutiva. data Firma PARTE RISERVATA ALLA BANCA DI I LIVELLO Sez. II Denominazione dell'Ente Creditizio o finanziario .................. Codice BIC/swift ............................... Indirizzo (per esteso) .................... Citta' ................ Codice Stato ........................ Numero telefonico ................... Numero di Fax ....................... Numero di identificazione della richiesta (1) Si attesta che il beneficiario indicato nella Sez. I possiede titoli obbligazionari pubblici o privati italiani depositati presso la banca di 2 livello dai quali derivano i proventi che il beneficiario percepisce e che le dichiarazioni contenute nel presente modello, rilasciate dal suo rappresentante legale sono esatte, secondo quanto consta a questo Ente medesimo. Si assume l'impegno di fornire alla banca di 2 livello, con riferimento ad ogni operazione di movimentazione dei predetti titoli (acquisti, vendite o trasferimenti) le informazioni necessarie per la non applicazione dell'imposta sostitutiva e per le conseguenti comunicazioni all'Amministrazione fiscale italiana. Il presente modello verra' inoltrato alla banca di 2 livello entro 15 giorni dalla sua ricezione, unitamente agli affidavit per ciascuno degli intermediari che si interpongono tra il beneficiario e questo Ente creditizio o finanziario. Data ........... Timbro dell'Ente ......... Firma ........... (1) da utilizzare per le comunicazioni Mod. 117/IMP NOTE ILLUSTRATIVE Il presente modello deve essere utilizzato per richiedere la non applicazione dell'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, percepiti da Enti internazionali che godono di esenzione dalle imposte in Italia in base a leggi o ad Accordi internazionali, resi esecutivi in Italia (Decreto Legislativo del 1 aprile 1996, n. 239). La richiesta di non applicazione dell'imposta sostitutiva riguarda i seguenti titoli: - le obbligazioni e titoli emessi dalle banche; - le obbligazioni e titoli emessi da societa' per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati italiani; - le obbligazioni e gli altri titoli indicati nell'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati emessi in Italia quali i titoli di Stato, i titoli obbligazionari di Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, enti territoriali, enti pubblici istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio; sono inoltre da considerarsi equiparati agli effetti tributari i titoli emessi in Italia dagli enti sovranazionali quali BEI, CECA, EURATOM, BIRS; - le obbligazioni e titoli similari emessi da enti pubblici economici trasformati in societa' per azioni in base a disposizioni di legge; - i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali (BOC). Per proventi debbono intendersi gli interessi, i premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, maturati nel periodo di possesso dei predetti titoli, compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza ed il prezzo di emissione. Il modello si compone di tre esemplari i quali, dopo la compilazione della sezione I, secondo le indicazioni in essa contenute, e debitamente datati e sottoscritti, devono essere presentati alla banca di primo livello. Questa, dopo aver eseguito i controlli che il modello sia compilato in ogni sua parte, ivi compreso il timbro e le firme richieste, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. Dei due esemplari rimanenti uno resta agli atti del soggetto beneficiario e l'altro deve essere inviato, entro 15 giorni dalla data di ricezione, dalla banca di primo livello alla banca di secondo livello depositaria, unitamente agli affidavit. Devono essere inoltre comunicati alla banca di secondo livello gli elementi informativi necessari ai fini della non applicazione dell'imposta sostitutiva. Per banca di primo livello deve intendersi un ente creditizio o finanziario diverso da quelli che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze, che agisce come intermediario nel deposito dei titoli detenuti presso la banca di secondo livello. Per banca di secondo livello deve intendersi una banca o una societa' di intermediazione mobiliare residente, ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o SIM non residenti che intrattiene rapporti diretti in via telematica con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - presso la quale sono depositati direttamente o indirettamente i titoli. Sono equiparati alle banche ed alle societa' sopraindicate gli enti e le societa' non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e che intrattengono rapporti diretti con il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate (Euroclear e Cedel). Qualora i titoli siano depositati direttamente presso la banca di secondo livello, i modelli devono essere presentati a questa stessa banca, la quale dopo aver eseguito gli opportuni controlli, acquisisce ai propri atti l'esemplare ad essa destinato. In tal caso la sezione II non deve essere compilata. Il modello ha validita' fino a quando non venga mutato il regime di esenzione. Qualsiasi modifica dei dati relativi alla sezione I, comunicati con il presente modello, richiede la presentazione di un nuovo modello. Le variazioni relative al domicilio fiscale e/o al codice identificativo del rappresentante legale non comportano la presentazione di un nuovo modello, ma vanno semplicemente comunicate alla banca di primo e secondo livello. Nel caso di titoli depositati presso enti creditizi o finanziari diversi, dovranno essere compilate separate istanze. La sezione I deve essere compilata dal soggetto beneficiario in ogni sua parte, ivi compreso il codice identificativo. Parte di provvedimento in formato grafico AVVERTENZE Il mod. 118/MP deve essere necessariamente compilato in ogni sua parte ivi compresi il codice ABI, il codice BITC/SWIFT ed il codice fiscale, anche per Euroclear e Cedel. I quadri B e C devono essere integralmente compilati anche se coincidono in tutto o in parte con quelli riportati nel quadro A. Il rappresentante nominato da Euroclear e Cedel ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, deve presentare e sottoscrivere un modello aggiuntivo, compilando esclusivamente i quadri A e B in ogni loro parte. Qualsiasi modifica dei dati comunicati con il mod. 118/IMP richiede la presentazione di un nuovo modello. Le banche di secondo livello, che presentano il mod. 118/IMP, vengono abilitate al collegamento telematico di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996 n. 239, previa conferma, da parte degli organi competenti, che i richiedenti siano autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria e/o di intermediazione mobiliare. Ricevuta la conferma, il Centro Informativo delle Entrate comunica al richiedente le modalita' di ritiro del materiale necessario ad effettuare il collegamento telematico.
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