DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 634

Type DPR
Publication 1996-10-30
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2-1-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;

Ritenuta la necessita' di modificare le norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, al fine di semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e le denunce dei datori di lavoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 aprile 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Esoneri parziali

1.I commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.". Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, reca: "Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia". - Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990). - La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: "Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 30 aprile 1968). - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) sono i seguenti: "7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamenti governativi, emanati ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni di legge di cui all'allegato elenco 4 e dei procedimenti ad essi connessi. La connessione si ha quando diversi procedimenti siano tra loro condizionati o siano tutti necessari per l'esercizio di un'attivita' privata o pubblica. Gli schemi di regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere ed entrano in vigore centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 8. Le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti indicati al comma 7 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma 7. 9. I regolamenti di cui al comma 7 si conformano ai seguenti criteri e principi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali, il numero delle amministrazioni intervenienti, la previsione di atti di concerto e di intesa; b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la conclusione del procedimento; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo, che si svolgono presso diverse amministrazioni, ovvero presso diversi uffici della medesima amministrazione, e uniformazione dei relativi tempi di conclusione; d) riduzione del numero dei procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attivita'; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione, ed estensione alle fasi procedimentali di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; f) unificazione livello regionale, oppure provinciale su espressa delega, dei procedimenti amministrativi per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla legislazione vigente nelle materie dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria e dello smaltimento dei rifiuti; g) snellimento per le piccole imprese operanti nei diversi comparti produttivi degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente legislazione per la tutela ambientale; h) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo". Note all'art. 1: - I commi 3 e 4 dell'art. 3 (Disciplina del procedimento di eso-nero parziale dell'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta) del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, cosi' recitavano: "3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda. 4. Il Ministero puo' delegare, per categorie di lavorazione e con criteri determinati nell'esercizio della delega, agli uffici periferici competenti l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale. Qualora l'ufficio periferico competente non provveda entro il termine di novanta giorni, ricorrenti dalla data di ricezione della domanda, la stessa si intende accolta". - L'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il seguente: "Art. 2. - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento e' ad iniziativa di parte. 3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni".

Art. 2

Compensazioni territoriali

1.I commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono sostituiti dai seguenti: " 3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che puo' essere modificato con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale puo' delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega.".

2.All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "4-bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482.".

Note all'art. 2: - I commi 3 e 4 dell'art. 4 (Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale) del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, cosi' recitavano: "3. Il procedimento si conclude, con provvedimento espresso debitamente motivato, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda. 4. Qualora la compensazione territoriale sia circoscritta all'ambito regionale, le funzioni di cui ai commi precedenti sono esercitate dall'ufficio periferico competente del Ministero". - Il comma 1 dell'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e' il seguente: "La presente legge disciplina l'assunzione obbligatoria - presso le aziende private e le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, le aziende di Stato e quelle municipalizzate, nonche' le amministrazioni degli enti pubblici in genere e degli istituti soggetti a vigilanza governativa - degli invalidi di guerra, militari e civili, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro, degli invalidi civili, dei ciechi, dei sordomuti, degli orfani e delle vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro, degli ex tubercolotici e dei profughi".

Art. 3

Prospetti dei datori di lavoro

1.Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole: "I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare" sono sostituite dalle seguenti: "I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare".

2.Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, le parole da: "Le amministrazioni dello Stato" fino a: "soggetti a vigilanza governativa" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici".

3.Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' sostituito dal seguente: " 3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio.".

4.I commi 4 e 5 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, sono soppressi.

Nota all'art. 3: - L'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, era cosi' formulato: "Art. 5 (Denunce delle aziende private e degli enti pubblici). - 1. I datori di lavoro privati sono tenuti ad avviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante: a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimento, per sesso e per categoria di mestiere; b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza. 2. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici a carattere nazionale e interprovinciale soggetti a vigilanza governativa sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonche' il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio. 3. Il Ministero puo' disporre una diversa periodicita' dell'invio delle denunce e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio. 4. Le aziende private che hanno sedi in piu' province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero nel cui territorio hanno la sede legale. 5. Le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici che hanno sedi in piu' province presentano la denuncia distintamente per le singole province ai competenti uffici periferici del Ministero e alla sottocommissione centrale di cui all'art. 18 della legge 2 aprile 1968, n. 482".

Art. 4

Abrogazione di norme

1.L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 345, e' soppresso.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1996

Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 16

Nota all'art. 4: - L'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345, soppresso dal presente decreto, cosi' recitava: "Art. 6 (Adeguamento dei termini procedimentali). - 1. Il Ministro ha facolta' di fissare, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedimentali inferiori a quelli previsti dal presente regolamento".

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