DECRETO 30 ottobre 1996, n. 635

Type Decreto
Publication 1996-10-30
Ultimo aggiornamento 1996-12-19
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 3-1-1997

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio del 18 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi";

Vista la citata direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991;

Vista la raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee del 25 febbraio 1993 relativa alla Carta europea d'arma da fuoco;

Visti gli articoli 31 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visti gli articoli 46 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";

Vista la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi per uso sportivo";

Visto l'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, recante: "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi";

Visti gli articoli 12 e seguenti della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1978, concernente modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate;

Visto il decreto ministeriale 24 novembre 1978, concernente l'esportazione temporanea, da parte delle persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia;

Ritenuta la necessita' di dettare le occorrenti disposizioni di attuazione del menzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/503.031.026 del 12 febbraio 1996);

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

1.La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata alle persone residenti in Italia, con le modalita' previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, su modello conforme all'allegato A al presente regolamento.

2.All'atto del rilascio, il richiedente e' tenuto a consegnare la ricevuta del versamento per l'importo di L. 3.400, quale costo della carta europea d'arma da fuoco.

3.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le eventuali variazioni del costo della carta. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante: "Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno", cosi' recita: "Art. 9 (Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega). - 1. L'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi e sentita la commissione consultiva centrale delle armi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dalla legge 16 luglio 1982, n. 452: a) istituire su richiesta dell'interessato la 'carta europea d'arma da fuoco', quale documento personale in cui sono indicati i dati identificativi delle armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva, comprese quelle da caccia e quelle per uso sportivo, nonche' gli estremi delle prescritte autorizzazioni, nulla osta o licenze, di cui il titolare sia in possesso in conformita' alle disposizioni di legge o regolamentari in vigore; b) prevedere che il rilascio delle autorizzazioni, nulla osta, licenze in materia di armi a favore di cittadini comunitari avvenga alle condizioni previste per i cittadini italiani, ed a quelle di cui ai criteri indicati dalle lettere c) e d); c) subordinare l'autorizzazione per l'acquisto di armi da fuoco delle categorie B, C, D dell'allegato I della direttiva a favore di cittadini comunitari anche al preventivo accordo dello Stato di residenza laddove lo Stato di residenza prevede autorizzazione preventiva all'acquisto; d) prevedere che il rilascio delle licenze per il trasferimento e per il transito nello Stato, nonche' di quelle per il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi comuni da sparo, avvenga con l'osservanza anche delle modalita' previste dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva, con esclusione della possibilita' di concedere le autorizzazioni di cui al paragrafo 3 dello stesso articolo e al paragrafo 1 dell'art. 12 della direttiva medesima; e) stabilire che il trasferimento o il transito temporaneo nel territorio nazionale e il trasferimento verso un altro Stato membro delle Comunita' europee di armi da caccia o sportive per l'esercizio della caccia o per la partecipazione a competizioni sportive, possano essere consentiti anche senza preventiva autorizzazione nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 12, paragrafo 2, della direttiva, prevedendo, a tal fine, l'adeguamento delle disposizioni adottate a norma degli articoli 15 e 16 della legge 18 aprile 1975, n. 110; f) prevedere che, salve le norme penali vigenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo e nelle relative disposizioni di attuazione sia punita con la reclusione di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 2. Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 3. Al primo periodo del sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole: 'e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'art. 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157'". - La direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991 e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 256/51 del 13 settembre 1991. - Gli articoli 31, 32, 35, 38, 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cosi' recitano: "Art. 31. - Salvo quanto e' disposto per le armi da guerra dall'art. 28, non si possono fabbricare altre armi, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita, senza licenza del questore. La licenza e' necessaria anche per le collezioni delle armi artistiche, rare od antiche". "Art. 32. - Le licenze di cui agli articoli 28 e 31 non possono essere concedute a chi non puo' validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse. Puo' essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi, a mezzo di rappresentante. La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare o antiche e' permanente. Debbono tuttavia essere denunciati al questore i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo del deposito. Il contravventore e' punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000". "Art. 35. - Il fabbricante, il commerciante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Tale registro deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di cinque anni anche dopo la cessazione dell'attivita'. I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore. Il nulla osta non puo' essere rilasciato a minori; ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera. Il questore puo' subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non e' affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacita' di intendere e di volere. Il contravventore e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 250.000. L'acquirente o cessionario di armi in violazione delle norme del presente articolo e' punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 250.000". "Art. 38. - Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantita' deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia: a) i corpi armati, le societa' di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo; b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche; c) le persone che per la loro qualita' permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente pero' al numero ed alla specie delle armi loro consentite. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico". "Art. 42. - (Non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere). (Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere). Il questore ha facolta' di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facolta' di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65". "Art. 43. - Oltre a quanto e' stabilito dall'art. 11 non puo' essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione; b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della liberta' personale per violenza o resistenza all'autorita' o per delitti contro la personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico; c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi. La licenza puo' essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non puo' provare la sua buona condotta o non da' affidamento di non abusare delle armi". - Gli articoli 46, 48, 49 e 50 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza cosi' recitano: "Art. 46. - Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel Regno armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), dell'art. 34 per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere a), b), c), del-l'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed alle lettere a), b), c), dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art. 40 del presente regolamento. Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla licenza". "Art. 48. - La licenza di cui all'art. 31 della legge per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, e' rilasciata dal questore della provincia nella quale si trova il comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite. Sulle domande di transito provvede il questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte. Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento". "Art. 49. - E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge". "Art. 50. - L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui e' parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi". "Art. 57. - L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia". "Art. 58. - La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita'. Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche. In caso di trasferimento del detto materiale da una localita' all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, secondo comma, della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato. Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunciate". - Il D.M. 5 giugno 1978 recante: "Modalita' per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e determinazione del numero massimo di armi di cui e' ammessa l'importazione temporanea" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 18 gennaio 1979. - Il D.M. 24 novembre 1978 concernente: "Modalita' per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione nonche' per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di personale residenti in Italia, di armi comuni da sparo, per uso sportivo o di caccia" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 1 dicembre 1978. - La legge 6 marzo 1987, n. 89, reca: "Norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino". L'art. 1 della citata legge cosi' recita: "Art. 1. - 1. Alla documentazione richiesta per ottenere la licenza di porto d'armi deve essere allegato apposito certificato medico di idoneita'. 2. Il Ministro della sanita' fissa, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri tecnici generali per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per ottenere il certificato medico di idoneita' per il porto delle armi". - La legge 25 marzo 1986, n. 85, recante: "Norme in materia di armi per uso sportivo" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1986. - La legge 18 aprile 1975, n. 110, recante: "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 21 aprile 1975. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'art. 17 cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si riportano qui di seguito gli articoli 12, 13 e 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157: "Art. 12 (Esercizio dell'attivita' venatoria). - 1. L'attivita' venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'art. 13. 3. E' considerato altresi' esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla. 4. Ogni altro modo di abbattimento e' vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. 5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso puo' essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme: a) vagante in zona Alpi; b) da appostamento fisso; c) nell'insieme delle altre forme di attivita' venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attivita' venatoria programmata. 6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata. 7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'art. 10, comma 8, lettera d). 8. L'attivita' venatoria puo' essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attivita' venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonche' di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attivita' venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidita' permanente. 9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti. 10. In caso di sinistro colui che ha subito il danno puo' procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza. 11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validita' su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni. 12. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' venatoria e' altresi' necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonche' le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove e' consentita l'attivita' venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza e' necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate". "Art. 13 (Mezzi per l'esercizio dell'attivita' venatoria). - 1. L'attivita' venatoria e' consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non piu' di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonche' con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. 2. E' consentito, altresi', l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonche' l'uso dell'arco e del falco. 3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia. 4. Nella zona faunistica delle Alpi e' vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere piu' di un colpo. 5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo. 6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia e' autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie". "Art. 14 (Gestione programmata della caccia). - 1. Le regioni, con apposite norme, sentito le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'art. 10, comma 6, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. 2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresi', individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o piu' province contigue. 3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicita' quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densita' venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice e' costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. 4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresi' l'indice di densita' venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che e' organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice e' costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'art. 11, comma 4, nella zona faunistica delle Alpi. 5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e puo' avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione. 6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'art. 12. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste. 7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densita' minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non puo' prevedere indici di densita' venatoria inferiore a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalita' di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonche' le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicita' quinquennale. 8. E' facolta' degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purche' si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorita' per l'ammissibilita' ai sensi del presente comma. 9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalita' faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso. 10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti e' costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali. 11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per: a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento (CEE) n. 1094/88 del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione; b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonche' dei riproduttori; c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficolta', della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. 12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, e' necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sara' definita dalle norme regionali, non e' applicabile l'art. 10, comma 8, lettera h). 13. L'appostamento temporaneo e' inteso come caccia vagante ed e' consentito a condizione che non si produca modifica di sito. 14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresi', all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attivita' venatoria nonche' alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. 15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente. 16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attivita' venatoria e' consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non e' consentito. 17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e nel rispetto dei principi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densita' venatoria, nonche' alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza". - Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, concernente: "Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi" e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1993. Nota all'art. 1: - L'art. 2 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 2. - 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee. 2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti nel territorio dello Stato che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 3. La domanda e' presentata al questore della provincia di residenza e deve contenere oltre alle generalita' dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalita' di versamento all'atto del rilascio".

Art. 2

3.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' annotata dal questore, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco ed abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio e a ritrasferire in Italia l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

Nota all'art. 2: - L'art. 4 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 4. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee, o attraverso uno o piu' di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio".

Art. 3

2.Alla domanda deve essere allegata, in originale, la carta europea rilasciata dallo Stato di residenza dell'interessato.

3.L'autorizzazione di cui al comma 1 e' annotata, unitamente alle altre indicazioni, sulla carta europea d'arma da fuoco, sempre che si tratti di armi che possono essere portate o trasportate in Italia e nello Stato di residenza dell'interessato. Detta autorizzazione abilita l'interessato a portare o trasportare durante il viaggio in Italia e a ritrasferire nello Stato di residenza l'arma o le armi alle quali l'autorizzazione stessa si riferisce.

4.Il richiedente e' esonerato dall'obbligo di provare la capacita' tecnica e di munirsi del certificato medico di idoneita' previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, quando risulta titolare di apposita autorizzazione al porto d'armi rilasciata dallo Stato di residenza.

Note all'art. 3: - L'art. 5 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 5. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita' dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorita' italiana. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza. 3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa e' sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attivita'". - Per l'art. 1 della legge n. 89/1987 vedi nota alle premesse.

Art. 4

null

a)

il tipo di arma che il richiedente intende acquistare; b) i motivi dell'acquisto; c) il periodo di permanenza nel territorio dello Stato. 2. Quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato di residenza dell'interessato prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto, alla domanda di cui al comma 1 devono essere allegati l'accordo preventivo all'acquisto medesimo nonche' l'autorizzazione a trasferire l'arma nel territorio dello Stato di residenza, rilasciati dalla competente autorita' nazionale del predetto Stato. 3. Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 non esonera l'interessato dagli obblighi previsti dalla legge italiana per la detenzione, il porto, il trasporto, il trasferimento verso un altro Stato e le altre attivita' concernenti l'arma acquistata. 4. Il venditore deve dare comunicazione della operazione compiuta all'ufficio di polizia del luogo ove essa e' avvenuta, entro i quindici giorni successivi.

Nota all'art. 4: - L'art. 6 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 6. - 1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorita' competenti del luogo di residenza o di domicilio. 2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' subordinato al preventivo accordo della competente Autorita' nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto. 3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' nazionali dello Stato di residenza secondo le modalita' e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo".

Art. 5

1.La domanda per la concessione dell'accordo preventivo dell'autorita' nazionale italiana, ai fini del rilascio, da parte della competente autorita' nazionale dello Stato membro dell'Unione europea, dell'autorizzazione al trasferimento di armi da fuoco in Italia o attraverso il territorio italiano, e' inoltrata al questore competente per il luogo di destinazione, ovvero, se si tratta di transito, al questore della provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

2.La domanda deve contenere le indicazioni previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.

3.L'accordo preventivo e' concesso quando sussistono i presupposti, le condizioni e i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio della licenza di importazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Note all'art. 5: - L'art. 8 del D.Lgs. n. 527/1992 cosi' recita: "Art. 8. - 1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove richiesta. 2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1, oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi: a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del proprietario; b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le armi; c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del trasporto; d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio 1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili; e) il mezzo di trasferimento; f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo. 3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f), non devono essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli. 4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma 2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri". - Per l'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, vedi nota alle premesse.

Art. 6

Il Ministro dell'interno NAPOLITANO Il Ministro di grazia e giustizia FLICK Il Ministro delle finanze VISCO

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1996

Registro n. 2 Interno, foglio n. 390

Note all'art. 6: - Per il D.M. 5 giugno 1978, vedi nota alle premesse. - Per il D.M. 24 novembre 1978, vedi nota alle premesse.

Allegato

ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico

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