DECRETO 7 novembre 1996, n. 636
Entrata in vigore del decreto: 21-12-1996
IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge 28 novembre 1980, n. 782, recante: "Nuove norme dirette a sostenere la competitivita' del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e trasferire le competenze del comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1997, n. 675" che all'articolo 2, lettera a), prevede la costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate in operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese;
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, recante interventi urgenti in favore dell'economia, il quale, novellando l'articolo 2 della predetta legge n. 782 del 1980, prevede che i rientri per capitale ed interessi del Fondo di cui a quest'ultimo articolo vengano accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 per la costituzione di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innnovazione e lo sviluppo iscritte nell'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e a societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia e che con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione di dette anticipazioni;
Visto il predetto articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 149 del 1993 il quale prevede, inoltre, che, a fronte delle predette partecipazioni, sia consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20, della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui allo stesso articolo 2, comma 2;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" che prevede, all'articolo 107, l'istituzione di un elenco speciale per gli intermediari finanziari e abroga l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il proprio decreto in data 17 novembre 1993, che all'articolo 1 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1994 i soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 7 della legge 5 luglio 1991, n. 197, sono iscritti d'ufficio nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, recante: "Proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30 luglio 1990, n. 918, recante disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche' altre norme sugli istituti medesimi";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 836161 dell'11 novembre 1996);
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 43/96/SG espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Condizioni
e modalita' di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.
Art. 1
D e f i n i z i o n i
Nota alle premesse: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento" siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 2, comma 2, della legge 28 novembre 1980, n. 782, come novellato dall'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 249, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e' il seguente: "I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonche' ad enti creditizi e societa' finanziarie di partecipazione iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 7 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, da impiegare, in aggiunta alle risorse proprie, per l'acquisizione temporanea di partecipazioni di minoranza nel capitale di rischio di piccole e medie imprese organizzate come societa' di capitale o come societa' cooperative, con sede in Italia. Tale fondo potra' essere altresi utilizzato, nella misura massima del 20 per cento degli accantonamenti previsti per l'istituzione di forme di agevolazioni finalizzate al consolidamento dell'indebitamento a breve termine delle piccole imprese, attraverso gli interventi a favore di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalita' ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni a valere sul detto Fondo in linea con la normativa comunitaria per gli interventi a favore delle piccole e medie imprese. I rientri delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni con le finalita' e le modalita' di cui al presente comma. A fronte delle partecipazioni temporanee e di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese di cui al presente comma, e' consentito l'intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, cui viene conferita una somma pari al 10 per cento delle disponibilita' annue del Fondo di cui al presente comma. Le somme accantonate ed i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato". - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e' il seguente: "Art. 107 (Elenco speciale). - 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la Consob, determina criteri oggettivi, riferibili all'attivita' svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia in conformita' delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni con riferimento a determinati tipi di attivita' la Banca d'Italia puo' inoltre dettare disposizioni volte ad assicurare il regolare esercizio. 3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia con le modalita' e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonche' ogni altro dato e documento richiesto. 4. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni con facolta' di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari. 5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106". - Il testo dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "1. Al fine di poter beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9, possono essere costituite societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni temporanee al capitale di rischio di piccole imprese costituite in forma di societa' di capitali, che non possano comunque dar luogo alla determinazione delle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile. 2. Le societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo, ivi comprese le societa' finanziarie regionali aventi i requisiti di cui al comma 1, devono avere forma di societa' per azioni. 3. Con decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad istituire un albo al quale devone essere iscritte le societa' finanziarie di cui al comma 2 per poter esercitare l'attivita' di cui al comma 1 e beneficiare delle agevolazioni di cui all'art. 9". - Il testo dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, e' il seguente: "Art. 3. - 1. Le societa' per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti. Le societa' per azioni di cui al precedente periodo stipulano apposite convenzioni, per concessioni decennali, con le amministrazioni competenti per le agevolazioni, sentita la Banca d'Italia, provvedendo altresi' alla istituzione di distinti organi deliberativi e separate contabilita' relativi a tali concessioni. Alla scadenza della concessione, la gestione dei provvedimenti agevolativi sara' affidata anche ad una o piu' societa' che presentino adeguati requisiti di affidabilita' imprenditoriale. Le convenzioni determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti per la gestione dei provvedimenti agevolativi. 2. Le convenzioni indicate al comma 1 possono prevedere che anche l'ente creditizio al quale per effetto della successione di cui allo stesso comma e' assegnata la gestione di un fondo pubblico di agevolazione, sia tenuto a stipulare a sua volta convenzioni con altre banche per disciplinare la concessione, a valere sul fondo di contributi relativi a finanziamenti da queste erogate. Tali ultime convenzioni sono approvate dalla pubblica amministrazione competente. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, rispettivamente costituiti o prestate a favore degli enti originari di cui al comma 1, conservano il loro grado e la loro validita' a favore delle societa' derivanti dalla trasformazione senza necessita' di alcuna formalita' o annotazione. 4. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono entro tre mesi agli adempimenti previsti dalla legge stessa. 5. Fino alla stipula delle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti. 6. Sono abrogati l'art. 4 della legge 22 giugno 1950, n. 445, nonche' l'art. 17, il sesto comma dell'art. 34, la lettera c) del secondo comma dell'art. 37 e i commi terzo e quarto dell'art. 39, della legge 25 luglio 1952, n. 949".
Art. 2
Soggetti destinatari delle anticipazioni
1.Le anticipazioni a valere sul Fondo sono concesse a banche, S.F.I.S. e finanziarie, che hanno un capitale sociale interamente versato non inferiore a venti volte il capitale minimo previsto dalla legge per la costituzione delle societa' per azioni, nel caso di partecipazioni nelle piccole imprese ovvero cento volte il predetto capitale nel caso di partecipazioni nelle medie imprese.
3.A decorrere dal quinto anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche le banche e le S.F.I.S. devono risultare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma.
4.Gli intermediari devono essere dotati di un'appropriata struttura interna da adibire in via ordinaria all'attivita' di assunzione di partecipazioni e comprendente un congruo numero di analisti esperti nelle operazioni di capitale di rischio.
Art. 3
Imprese beneficiarie dell'intervento
1.Le anticipazioni sono concesse per la partecipazione al capitale delle piccole e medie imprese con sede in Italia costituite come societa' di capitale, anche in forma cooperativa, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, di cui alla decisione della Commissione C.E. in data 20 maggio 1992.
2.Le imprese beneficiarie dell'intervento devono risultare in possesso dei seguenti requisiti minimi: - un valore dell'utile piu' ammortamenti (cash-flow) positivo negli ultimi due esercizi completi. Le imprese che non hanno chiuso due esercizi completi di attivita' devono presentare un valore del margine operativo lordo (MOL) positivo nell'esercizio non completo e un valore dell'utile piu' ammortamenti (cash-flow) positivo nell'esercizio completo; - un indice di liquidita' (inteso come rapporto tra attivo circolante e passivo a breve) superiore a 0,8 nell'ultimo esercizio; - un patrimonio netto superiore al 50 per cento delle immobilizzazioni nette nell'ultimo esercizio.
Art. 4
Modalita' dell'intervento
1.L'anticipazione e' concessa, compatibilmente con le disponibilita' del Fondo, in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dell'investimento effettuato dall'intermediario con mezzi propri e comunque per un importo non superiore a 10 miliardi di lire per ogni singola iniziativa.
2.L'anticipazione e evidenziata nella nota integrativa del bilancio dell'intermediario.
3.Le azioni o quote acquisite dagli intermediari con i mezzi propri e con le anticipazioni del Fondo devono essere di nuova emissione; sono esclusi i casi di aumenti di capitale derivanti da conversioni di obbligazioni o di finanziamenti convertibili.
Art. 5
Concessione delle anticipazioni
1.La gestione del Fondo e' affidata al Mediocredito centrale sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489.
2.Gli intermediari fanno pervenire le domande di concessione delle anticipazioni al Mediocredito centrale entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno.
4.Le domande sono corredate da una relazione in cui sono specificate l'entita' della partecipazione finanziaria da assumere, la situazione economico-finanziaria e gestionale della societa' partecipanda, la redditivita' presunta dell'investimento e, in generale, le prospettive di sviluppo prevedibili nel medio periodo in virtu' dell'apporto delle nuove risorse finanziarie, nonche' la valutazione dell'azienda effettuata ai fini della determinazione dell'ammontare dell'investimento.
5.Sono ammissibili anche le domande relative ad acquisizioni di partecipazioni effettuate nel semestre precedente alla data di presentazione delle domande medesime, purche' dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
6.Il Comitato, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, valutata la conformita' delle domande ai principi e ai criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento e sulla base delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Mediocredito centrale, procede, previa acquisizione degli atti previsti dalla vigente normativa "antimafia", alla concessione delle anticipazioni per l'importo richiesto da ciascun intermediario con le domande pervenute nei termini di cui al precedente comma 2 e ritenute ammissibili, a valere sulle somme resesi disponibili per il relativo semestre e secondo i criteri di priorita' di cui al successivo comma 7. Le somme eventualmente non assegnate nel semestre e gli eventuali rientri verificatisi nello stesso semestre sono disponibili per le concessioni nel semestre successivo.
7.Le anticipazioni sono concesse dal Comitato sulla base dei seguenti criteri di priorita', con riferimento alla sede legale delle imprese oggetto dell'intervento di partecipazione: - territori di cui all'obiettivo 1; - territori di cui agli obiettivi 2 e 5 b, cosi' come definiti dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993; - restante parte del territorio nazionale. Nel caso in cui i fondi disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuno dei predetti ambiti territoriali, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita': - piccole imprese; - medie imprese. Nel caso in cui i fondi ancora disponibili non risultassero sufficienti per accogliere tutte le richieste relative a ciascuna delle predette categorie, il Comitato procede ad un'ulteriore selezione sulla base dei seguenti criteri di priorita': - imprese industriali; - imprese degli altri settori. La definitiva assegnazione dei fondi in applicazione dei predetti criteri di priorita' sara' effettuata sulla base dell'ordine cronologico di completamento delle domande pervenute al Mediocredito centrale. Le domande non accolte per carenza di fondi possono essere ripresentate nel semestre successivo.
8.L'accreditamento delle anticipazioni concesse e' effettuato non prima di cinque giorni lavorativi antecedenti la data fissata per la sottoscrizione dell'atto di acquisto delle partecipazioni ovvero immediatamente nel caso di partecipazioni gia' acquisite, salvi i tempi tecnici necessari per le erogazioni.
10.Gli intermediari sono tenuti ad inviare annualmente al Mediocredito centrale una relazione sull'andamento delle partecipazioni per le quali sono state concesse le anticipazioni del Fondo.
11.Gli intermediari possono richiedere ulteriori anticipazioni soltanto dando dimostrazione di aver gia' investito quelle ricevute, totalmente e in conformita' agli obiettivi del Fondo.
Note all'art. 5: - Il testo dell'art. 3 della legge n. 489/1993 e' riportato nelle note all'art. 1. - Il testo dell'art. 107 del D.Lgs. n. 285/1993 e' riportato nelle note all'art. 1. - Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L93 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5- b indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita' urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; 5-b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5-b".
Art. 6
Durata delle partecipazioni e modalita' di restituzione delle anticipazioni
1.La partecipazione ha una durata ordinaria non superiore a sette anni e non inferiore a tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.
2.Nel caso in cui la dismissione avvenga prima del compimento del terzo anno l'intermediario e tenuto a restituire l'anticipazione, oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei B.O.T. a 12 mesi emessi nel periodo, maggiorato di 5 punti percentuali.
3.Nel caso in cui la dismissione avvenga entro il periodo di cui al comma 1, gli intermediari sono comunque tenuti alla immediata restituzione al Fondo dell'importo anticipato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di inflazione effettivo sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per ciascun anno della durata dell'intervento e per il periodo parziale dell'ultimo anno. Qualora dall'atto notarile o dal fissato bollato relativo alla cessione delle azioni o quote risultino plusvalenze rispetto al prezzo di acquisto, gli intermediari ne versano al Fondo una quota del 60 per cento della somma spettantegli sulla base della misura percentuale dell'anticipazione concessa. Detta quota e' comprensiva degli interessi di cui al precedente periodo, qualora risulti di ammontare pari o superiore alla sommatoria degli interessi medesimi e non e' dovuta in caso contrario.
5.Nel caso in cui, trascorso il decimo anno, la cessione della partecipazione non sia ancora avvenuta il Mediocredito centrale procede secondo le modalita' di cui alla lettera b) del precedente comma.
6.Nel caso di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata l'intermediario e' tenuto all'immediata restituzione dell'anticipazione maggiorata di interessi al tasso previsto al precedente comma 3.
Art. 7
Ripartizione dei dividendi
1.Sull'ammontare dei dividendi percepiti l'intermediario corrisponde al Mediocredito centrale una quota commisurata alla partecipazione acquisita con l'anticipazione, al netto di una somma annua spettante all'intermediario come commissione di gestione, calcolata applicando ai dividendi di spettanza del Fondo le seguenti misure percentuali: - 2 per cento annuo per i primi 5 miliardi di anticipazione; - 1 per cento annuo tra 5 e 10 miliardi.
Art. 8
Obbligo di riservatezza
1.E' fatto obbligo al Mediocredito centrale e al Comitato di mantenere la riservatezza sulla identita' degli intermediari che richiedono l'anticipazione durante la fase della istruttoria delle domande e di garantirne l'anonimato fino al momento della realizzazione dell'investimento.
Art. 9
Revoca delle anticipazioni
2.Nei casi di cui al precedente comma, gli intermediari sono tenuti all'immediato rimborso delle somme anticipate oltre agli interessi calcolati ad un tasso pari alla media dei rendimenti lordi dei buoni ordinari del Tesoro a 12 mesi dell'ultimo semestre, maggiorato di 7 punti percentuali, a decorrere dalla data di erogazione dell'anticipazione.
Art. 10
Garanzie
1.A garanzia della restituzione delle anticipazioni gli intermediari, per il periodo di durata dell'operazione, danno in pegno al Mediocredito centrale S.p.a., quale gestore del Fondo le azioni o quote acquisite con l'intervento di partecipazione per un valore pari al doppio dell'importo dell'anticipazione, con oneri a carico degli intermediari medesimi. I diritti derivanti dalle partecipazioni sono esercitati dall'intermediario.
2.In caso di intervento del Fondo centrale di garanzia di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, la perdita riconosciuta e' liquidata all'intermediario ad avvenuto pagamento da parte sua delle somme dovute al Fondo ai sensi dell'articolo 6.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 20 della legge 12 agosto 1967, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e' il seguente: "Art. 20. - E' costituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) il 'Fondo centrale di garanzia' per i finanziamenti a medio termine che gli istituti ed aziende di credito di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, concedono alle medie e piccole imprese industriali, anche in forma cooperativa, definite ai sensi dell'art. 2, lettera f) della presente legge. La garanzia del fondo di cui al primo comma e' di natura integrativa ed e' cumulabile con altre forme di garanzia, ivi incluse quelle collettive o consortili. La garanzia del fondo puo' essere accordata fino all'80 per cento del finanziamento concesso dagli istituti ed aziende di credito su richiesta dei medesimi e dei soggetti interessati. La garanzia si esplica nella misura massima del 40 per cento dell'insolvenza dopo che gli istituti e le aziende di credito abbiano avviato le procedure di esecuzione forzata ritenute utili, d'intesa con il Mediocredito centrale, nei confronti del beneficiario del finanziamento e di eventuali altri garanti la restante parte della garanzia si esplica dopo che le procedure stesse siano state esperite. I limiti dei finanziamenti per i quali puo' essere concessa la garanzia del 'Fondo' sono determinati dal CIPI su proposta del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, sentito il Mediocredito centrale, ad eccezione dei finanziamenti concessi ai sensi della presente legge alle piccole e medie imprese industriali, i quali possono fruire della garanzia del Fondo per l'intero loro ammontare. La dotazione del 'Fondo' e' costituita: a) dalle somme che gli istituti ed aziende di credito dovranno versare, in misura corrispondente alla trattenuta che gli istituti ed aziende di credito medesimi sono tenuti ad operare, una volta tanto, all'atto dell'erogazione, sull'importo originario del finanziamento concesso alle imprese che accedono ai benefici della garanzia. La trattenuta e' dello 0,75 per cento per i finanziamenti fino a 500 milioni e dell'1,25 per cento per i finanziamenti d'importo superiore; b) dai contributi degli istituti ed aziende di credito. Tali contributi sono determinati ogni anno dal CIPI sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio proporzionalmente all'ammontare complessivo dei finanziamenti ammessi alla garanzia del Fondo e in essere alla fine dell'anno precedente; c) dagli interessi maturati sulle disponibilita' del fondo; d) da un contributo dello Stato di 15 miliardi di lire per ogni esercizio finanziario dal 1977 al 1980 a valere sulle disponibilita' del 'Fondo' di cui al precedente art. 3. Al 'Fondo' si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601".
Art. 11
Norma finale
1.Entro il 31 marzo di ogni anno il Mediocredito centrale trasmette al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale, una relazione dettagliata delle operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente con le anticipazioni del Fondo. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Il Ministro del tesoro CIAMPI Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)