DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661
Entrata in vigore del decreto: 11-1-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione.
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86;
Visti l'articolo 3 e l'allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' l'articolo 4 e l'allegato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dall'articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993;
Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(( (Campo di applicazione e definizioni). ))
((
1.Il presente decreto si applica agli apparecchi che bruciano carburanti gassosi ed ai relativi accessori, di seguito indicati anche con "apparecchi" e "accessori", secondo il campo di applicazione previsto dall'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2016/426.
2.Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2016/426.
))
Art. 2
(( (Opzione linguistica). ))
((
1.Le istruzioni ed informazioni che accompagnano apparecchi ed accessori ai sensi dei punti 1.5 e 1.7 dell'allegato I del regolamento (UE) n. 2016/426, nonche' la traduzione della dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 15 del medesimo regolamento europeo, per apparecchi ed accessori immessi o messi a disposizione nel mercato italiano, sono redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
))
Art. 3
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 8
(( (Obblighi per gli organismi notificati stabiliti in Italia). ))
((
1.Gli organismi notificati per la valutazione di conformita' di apparecchi e accessori stabiliti in Italia ottemperano agli obblighi di informazione di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/426 nei confronti del Ministero dello sviluppo economico e dell'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' nei confronti del Ministero dell'interno relativamente ad apparecchi e accessori rilevanti ai fini della normativa antincendio.
2.Contro le decisioni degli organismi notificati relative alla certificazione di apparecchi ed accessori puo' essere espletata l'apposita procedura di ricorso a tal fine istituita dall'organismo unico nazionale di accreditamento.
))
Art. 9
(( (Organismi di valutazione della conformita', notifica ed autorita' di notifica). ))
((
1.Ai fini della notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri degli organismi autorizzati ad eseguire, in qualita' di terzi, compiti di valutazione della conformita' a norma del regolamento (UE) n. 2016/426, il Ministero dello sviluppo economico e' individuato e designato quale autorita' di notifica nazionale responsabile dell'avvio e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' stabiliti nel territorio nazionale e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza all'articolo 25 del medesimo regolamento europeo.
2.La valutazione di cui al comma 1 degli organismi di valutazione della conformita' ai fini dell'autorizzazione e della notifica, nonche' il controllo degli organismi notificati, sono eseguiti ai sensi ed in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008 dall'organismo unico nazionale di accreditamento individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'autorizzazione degli organismi di cui al comma 1 ha come presupposto l'accreditamento ed e' rilasciata, entro trenta giorni dalla domanda dell'organismo corredata del relativo certificato di accreditamento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno, pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
3.Le modalita' di svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo del comma 2 ed i connessi rapporti fra l'organismo unico nazionale di accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'interno sono regolati con apposita convenzione non onerosa o protocollo di intesa fra gli stessi. L'organismo nazionale di accreditamento rispetta comunque le prescrizioni di cui al comma 5 ed adotta soluzioni idonee a coprire la responsabilita' civile connessa alle proprie attivita'.
4.Il Ministero dello sviluppo economico assume la piena responsabilita' per i compiti svolti dall'organismo di cui al comma 3.
5.Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorita' di notifica e, unitamente al Ministero dell'interno, ai fini dell'attivita' di autorizzazione, nonche' l'organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell'attivita' di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attivita' nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 2016/426.
6.Il Ministero dello sviluppo economico informa la Commissione europea delle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformita' e per il controllo degli organismi notificati, nonche' di qualsiasi modifica delle stesse.
))
Art. 10
(( (Procedure per la vigilanza sul mercato). ))
((
1.Per gli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e per i relativi accessori, la vigilanza del mercato per il controllo degli apparecchi ed accessori che entrano nel mercato dell'Unione, e' svolta in conformita' all'articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, secondo le procedure e le prescrizioni di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426.
3.Quando per i controlli ci si avvale di organismi o laboratori accreditati sono adottate modalita' che escludono la possibilita' di conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attivita' di certificazione.
))
Art. 11
(( (Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformita' di apparecchi e accessori, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformita' e per la vigilanza sul mercato). ))
((
1.Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai sensi dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico degli operatori economici interessati, oltre alle spese relative alle procedure di valutazione della conformita' di apparecchi e accessori di cui al capo III del regolamento (UE) n. 2016/426, le spese per le attivita' di vigilanza sul mercato di cui al capo V del regolamento (UE) n. 2016/426 e sono a carico dei richiedenti le spese per le attivita' di valutazione, autorizzazione, notifica e controllo degli organismi di valutazione della conformita' di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 2016/426.
2.Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 svolte da amministrazioni ed organismi pubblici, ad esclusione di quelle relative alle attivita' svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento, nonche' i termini, i criteri di riparto e le modalita' di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione. Le predette tariffe, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, sono aggiornate almeno ogni due anni.
))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato I
ALLEGATO I ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato II
ALLEGATO II ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato III
ALLEGATO III ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato IV
ALLEGATO IV ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato V
ALLEGATO V ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
Allegato VI
ALLEGATO VI ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
ALLEGATO VII
ALLEGATO VII ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.R. 6 AGOSTO 2019, N. 121))
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