La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Modifica dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987 ed approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101
1.È approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, che modifica l'intesa del 27 febbraio 1987, approvata con legge 8 marzo 1989, n. 101. __
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il testo dell'art. 8, comma terzo, della Costituzione, è il seguente: "I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Nota all'art. 1: - La legge 8 marzo 1989, n. 101, reca: "Norme per le regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane".