DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1996, n. 658
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
C o n t r i b u t i
1.A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
2.Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.
5.Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6.La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è abrogata. Il contributo al Fondo dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
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