LEGGE 20 dicembre 1996, n. 641
Entrata in vigore della legge: 22/12/1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, recante interventi per le aree depresse e protette, per manifestazioni sportive internazionali, nonche' modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1 luglio 1996, n. 344, e 30 agosto 1996, n. 450.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: FLICK ___
AVVERTENZA: Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 249 del 23 ottobre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 31. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 25 gennaio 1997.
Allegato
ALLEGATO All'articolo 1, al comma 1, la parola: "comunitarie" e' sostituita dalla seguente: "europee". All'articolo 3, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: "2-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' aggiunto il seguente periodo: 'Per l'esame e la definizione delle domande relative ai progetti speciali e alle opere di cui al comma 1, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, provvede il commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104'. 2-ter. Al comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "'commissario ad acta' sono aggiunte le seguenti: 'e per non piu' di due consulenti giuridici per la definizione del contenzioso in atto'". All'articolo 4, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Per i lotti di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, si intendono i lotti senza contributi, mentre i progetti di industrializzazione approvati, con concessione di contributo, quindi revocati, possono essere riassegnati come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 2 del citato decreto-legge n. 398 del 1993". All'articolo 5, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il completamento degli insediamenti produttivi e per la gestione delle aree industriali le regioni si avvarranno dei consorzi di sviluppo industriale competenti per territorio a norma dell'art. 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni".
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