LEGGE 23 dicembre 1996, n. 651
Entrata in vigore della legge: 24-12-1996
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Allegato
ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 551 All'articolo 1: al comma 2, dopo la parola: "definisce," sono inserite le seguenti: "sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate," e le parole: "delle relazioni trimestrali di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dei risultati del monitoraggio di cui ai commi 6-bis e 8"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Per le questioni di specifico interesse delle rispettive province, i presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, sentiti i sindaci dei comuni interessati, integrano la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, senza oneri a carico del bilancio dello Stato."; al comma 3, lettera b), dopo le parole: "incluse quelle" e' inserita la seguente: "eventualmente" e le parole: "comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6-bis"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Qualora non vengano osservate le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 3, ovvero venga accertato un sensibile aumento dei costi preventivati per la realizzazione, la commissione delibera il definanziamento totale o parziale degli interventi o di lotti funzionali di essi"; dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. La commissione stabilisce i criteri e le modalita' a cui dovranno attenersi i soggetti di cui al comma 3, lettera a), per assicurare in maniera unitaria il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi."; il comma 7 e' soppresso; al comma 8, la parola: "obbligatoriamente" e le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del comma sono soppresse; al comma 9, le parole: "provveditorato regionale delle opere pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "provveditorato regionale alle opere pubbliche"; al comma 10, la parola: "semestralmente" e' sostituita dalle seguenti: "ogni tre mesi"; al comma 12, la parola: "annualmente" e' soppressa e le parole: "ai commi 4 e 8" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 4"; al comma 13, le parole: "su area di proprieta' della Santa Sede" sono sostituite dalle seguenti: "su area ubicata almeno parzialmente su territorio della Santa Sede e almeno parzialmente di proprieta' della stessa" e le parole da: "con riferimento alle finalita'" fino alla fine del comma sono soppresse. All'articolo 2: al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse"; dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalita' e con le modalita' di cui al presente decreto"; al comma 4, le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2". L'articolo 3 e soppresso.
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